Lo Stato Moderno - anno IV - n.6 - 20 marzo 1947

120 LO STATO MODERNO fondava la sua esistenza sul lavoro e sul risparmio, formatosi nei singoli gruppi familiari attraverso il tempo e non indifferenti sacrifici e rinunzie: periodi di riferimento dicembre J 938 dicembre 1944 luglio 1945 dicembre 1945 luglio 1946 dicembre 1946 aprile 1947 In miliardi di lire I ______ ,! Numero clrcole.z. clrcolaz. clrcolaz. ctrcolaz. indice di Stato bancaria am-llre compless. 1 -;,;- 3;5- -=-1--22,4 ~ 248,7 6,7 63,8 ' 319,2 1425 286,7 7,7 83 377,4 1685 296 7,8 86 389,8 1740 311,1 7,8 96,4 415,3 1854 416,9 7,8 88 512,7 2288 ? ? ? ? ? Che durante gli orrori tedeschi e repubblichini il torchio abbia funzionato senza freni e che la situazione fosse ulterior– mente aggravata dal gettito parallelo delle am-lire può, se non altro, trovare una giustificazione nella brutalità degli occupanti e nelle esigenze di guerra degli alleati; altrettanto può ripetersi per l'immediato periodo del dopo guerra, date le casse letteral– mente vuote dello Stato e il sistema fiscale in pezzi; ma a due anni dalla Liberazione, che con la complicità e l'incapacità di tutti i grandi partiti che condividono la responsabilità ciel Go– verno si continui a battere imperterriti la strada dell'inflazione, è cosa gravissima, cui non possono servire di valida giustifica– zione le ferite e le l~cerazioni patite. Nè si creda che il cambio della moneta, con relativo taglio al 10, al 20 % possa rappresentare un utile espediente per ri– durre la circo:azione cartacea: in quanto bisogna tener presente che l'economia ne accuserebbe immediatamente il colpo, rap– presentando questa operazione una specie di « terremoto ~ che si ripercuoterebbe al 100 per 100 non su chi opera alla borsa nera e sugli avventurieri, ma sulla ripresa stessa del Pae~e e sul piccolo ceto, q.uel ceto chs, di cdntro, dovrebbe essere protetto, rappresentando una delle parti sane e di· base della nostra Società. Una unità monetaria certa, ragguagliata ad un peso noto d'oro fino, deve essere ristabilit-a se si vuole che cessi il caos e la vita riprenda. « Ma ciò non si fa - così scriveva all'indo.. mani della Liberazione il nostro maggior economista vivente - ron un decreto; bens; riparando il bilancio statale e mettendo un punto fermo ad ogni ricorso dello Stato al torchio dei bi- glietti •. EMILIO TACCANI EFFETTUABILITA' DEL DIRITTO AL LAVORO Nel progetto di CaTta Costituzionale l'art. 31 (Titolo III - Rapporti Economici) è così concepito: « La Repubblica roconosce a tutti i cittadini il diritto ai lavoro e .promuovele condizioni per rendere effettivo questo diritto. « Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività ed una funzione che concorra allo sviluppo materiale e spirituale della società,conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta. « L'<>dempimento di questo dovere è condizit>neper l'esercizio dei diritti politici » •• Pensiamo che questo articolo sarà oggetto di particolare · vivo dibattito a:!'Assemblea Costituente; ma la critica, più che al:a formulazione di esso, dovrebbe essere rivo:ta al:'im– postazione data al lavoro della III Sottocommissione da cui l'articolo è stato e:aborato. Tale impostazione, proposta da Fanfani, prevedeva al punto I: Garanzie economiche e so– cia:i del diritto al:a vii-a (dovere 50cia:e del lavoro e diritto al lavoro; diritto all'assistenza). L'art. 31 rappresenta il ten– tativo di traduzione giuridico-costituziona!e de:la prima di q11estedue garanzie: i: lavoro, diritto e dovere socia:e. Quando la III Sottocommissione apprQvava il punto I <li impostazione . dd s.uo lavoro, di fatto si :egava ad un determinato tipo di fcrmu'.azione; tutte le discussioni svo:te- in seguito in ques~ s1,de furono in realtà ricami di parole. Ora •questa formulazione, data la realtà politico-sociale, s1mbra inspirata da un misto di paterna!ismo stata!e i[umi– nato e di demagogia impotente. E spiega come una Costi– tuzione che non mira ad incidere sostanzia:mente sul:'at- • tua:e tipo di società, anzi non può non confermare con la vernice di un generico progressismo tutta la vecchia strut– tura, tenda a confinare la rivo'.uzione in definizioni astratte, che si ritengono innocue perchè non athtabili al momento,. ma semp:icemente proiettate verso un indeterminato futuro. Spiega altresì come, risultando queste dal compromesso di opposte tendenze, si mantengano nel:'indeterminatezza e si esauriscano in una enunciazione meramente indicativa che lascia aperte tutte le vie per quando si dovrà passare al:'a– zione. (Intanto però qualche cosa si prepara e si rafforza che non è scritto neg:i articoli de;!a Costituzione ma è nella realtà del paese: un nuovo corporativismo delle oligarchie industriali ed agrarie e di ta:une minoranze operaie meglio organizzate, che minaccia di tog:iere ogni possibi:ità di mig:ioramento del tenore di vita, di • garanzia alla vita • alle masse ita:iane pm depresse, la plebe •rurale del Sud, i pensionati, i lavora– tori disorganizzati). Ma una costituzione, a nostro modo di vedere, non ha lo scopo di dipingere a rosse e ottimistiche tinte un quadro evanescente di un mondo futuro e irraggiungibi!e; non ha il compito di formulare pii desideri, di fare la predica e '.a morale, di farsi bel!a di formu:azioni di principii quando imp:icitamente deve riconoscere la loro presente 10attuabilità. Una costituzione deve e può solo consolidare giuridicamente una modificazione che è in corso, incidere su ciò che è a:Jo stato f.uido, su una realtà in movimento; deve perciò atte– nersi al criterio di enunciare so:tanto ciò che è possibile at– tuare, e precisare le garanzie giuridiche che assicurano tale attuazione. Sotto questo aspetto è quindi estremamente incongruo l'art. 31 in cui: al primo comma, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini un diritto al lavoro, mentre in rea!tà non riesce a riso:vere neppure p;irzialmente il problema dei nostri 2 mi'.ioni di disoccupati; al secondo comma, sanc~ce un dovere al lavoro che presuppone da una parte :'effettiva reale esi· stenza del corrispondente diritto al lavoro, da!:'a!tra una strut– tura sociale e statale completamente diversa da quella che la Costituzione viene di fatto a fissare; nel terzo comma esc:ude dai diritti po:itici chi non adempie a: dovere del lavoro, mentre in nessuna altra parte della Carta Costituzionale è confermato tale principio in materia di diritti elettora:i. Che con l'art. 31 non si facesse nè più nè meno che una semplice affermazione di principio, era ben presente agli esten– sori di esso: poichè, se non andiamo errati, in sede di discus– sione nella Ili Sottocommissione (riunione del 26 lug:io), Di Vittorio e Togni, mentre sostenevano di fronte al qua:unquista Co!itto la necessità di una più decisa affermazione de: diritto del cittadino al lavoro • dat-o che non si può pensare che esista un dovere a cui non corrisponda un diritto e viceversa •• riconoscevano d'altra parte essere « chiaro che nel caso spe– cifico non si darebbe al cittadino un'azione contro lo Stato per costringerlo a darg:i lavoro· nel caso ne fosse 'privo •; •

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