Lo Stato Moderno - anno IV - n.5 - 5 marzo 1947

LO STATO MODERNO 97 cip! e indirizzi che dopo essere stati ~olennemente affermati non abbiano ad essere successivamente smentiti, salvo a pre– valere nuovamente più tardi. Si sarebhe ormai potuto pensare che, dopo una faticosa evoluzione, prevalesse definitivamente nel Parlamento il concetto della propria esclusiva competenza nell'organizzazione dell'amministrazione cèntrale: e infatti nel corso del 1883, in occasione dell'invito ~vanzato dall'on. Ber– tani per la costituzione di un Ministero delle Comunicazioni, fon. Depretis prometteva <li presentare al Parlamento una pro– posta legis:ativa in tal senso: non senza sollevare tuttavia ri– mostranze dal!'on. Crispi, che non volle perdere l'occasione di riaffermare il principio che la Came.ra non dovesse per nulla interferire nell'istituzione e organizzazione dei Ministeri salvo per la parte ~iferentesi alla spesa, dovendo la distribuzio~e dei pubblici poteri dipendere esclusivamente dal potere esecutivo. Il Pres:dente del Consiglio, che dopo la prima sua conversione sull'argomento sembra di non avere sofferto di ulteriori penti– menti, rispondeva che coincidendo il proprio personale avviso con quello del deputato Grisp1 era tuttavia d'uopo constatare la contraria opinione della quasi ·totalità della Camera, la quale aveva chiaramente manifestato la propria volontà di non la– sciar sottrarre alla propria competenza tutto quanto aveva r:ipporto coli'ordinamento organicò dei pubblici poteri. E tuttavia non doveva passare molto tempo perché il quasi ùnanime avviso della Camera avesse a radicalmente ca– povolgersi: e a provocare tale mutamento doveva bastare la decisa tattica offensiva di quel capo di Governo, successore del Depretis, che <la deputato non aveva mai fatto mistero del proprio convincimento quanto alla necessità di uu -ritorno a quello che era nel suo pensiero il sistema originario dello Sta– tuto. L'on. Crispi, asceso al ,potere, presentava alla Camera un disegnodi legge portante il riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, in base al quale si attribuiva al potere ese– cutivo la piena potestà di provvedere alla determinazione del numero e del!' attività dei Ministeri, che venivano d'altro canto fissati in 12, e si dava più precisa disciplina all'istituto della Presidenza del Consiglio, che veniva eretta in autonomo Mi– nistero. Il d:segno di legge veniva in discussione nelle tornate del 7 dicembre 1887 e seguenti. L'opposizione che si levò con– tro il progetto apparve• fiacca e inadeguata alle circostanze: critiche vivaci, non di principio, ma su talune disposizioni evi– dentemente contraddittorie, furono sollevate dal Bonghi e dal :\lancini; si schierarono apertamente contro ·g:i on. Vil:anova e Sonnino, che rivendicò l'esclusiva competenza del Parlamento nell'organizzazione della pubblica amministrazione, essendo i :\1inisteri organismi non soltanto amministrativi, ma anche e principa'.mente po'.itici; e !'on. Ferrari Luigi, èhe affermò vigo– gorosamente doversi preferire alla invocata perfettibilità mec– c~nicadello Statuto la perfèttibilità dinamica per la quale esso •1 era adattato agli svolgimenti-progressivi del regime rappre– sentativo. Tacque la gran voce dello Spaventa, che pur sedeva ancora nell'Assemblea. Ai critiçi rispose il Crispi, affermando che nella discussione si trovavano opposte due scuole: <Juella .chevoleva"il Governo delle assemblee, e quella che pretendeva dover possedere esecutivo e legislativo potestà distinte. Le as– semblee dovevano legifer_are, il Re e i Ministri dovevano, il primo regnare, ·gli altri-governare. Come le Camere avevano il potere di modificare il loro ord'namento interno, fa stessa po– testà doveva avere il potere esecutivo. Considerazioni, come o~nuno vede, sufficientemente gros. solane dal punto di vista costituzionale, ma che incontrarono tuttavia il favore della rappresentanza nazionale: attestazione di mutato ambiente politico, in cui la reazione ai nuovi fermenti di lotta sociale cominciava a spingere alla Testaurazione di un crescente potere materia:e de'.'.'esecutivo, che doveva, di lì a noa molto, iniziare la serie degli attentati alle pubbliche libertà. Le critiche mosse da varie parti alle disposizioni del progetto di legge inducevano tuttavia il Governo ad emend~rlo e a pre– sentarlo ridotto in due e in apparenza più modesti articoli, di cui il primo stabiliya che il numero e le attività dei Ministeri erano determinati con Decreto Reale, e il secondo che ogni Mi– nistero avrebbe avuto un Sottosegretario di Stato con facoltà di sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Mini– stero nel ramo del Parlamento cui apparteneva o quale Com– missario Regio in quello di cui non faceva parte. Le attribu– zioni dei sottosegretari di Stato nella sfera dei rispettivi Mini– steri sarebbero state determinate con Decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri. In tale nuova forma il progett6 veniva approvato dalla Camera e dal Senato, diventando la legge 12 febbraio 1888 n. 5195, la cui prima applicazione si aveva col R. D. 29 ,marzo 1888 concernente le attribuzioni speciali del Sottosegretario di Stato nel Ministero degli Affari Esteri, 'cui è commessa la rappresentanza del Ministro davanti alle Camere in caso di assenza o di impedimento, e la direzione degli affari amministrativi del dicastero. Dopo tale docile abdicazione da parte dei corpi rappre– sentativi nazionali ad una delle loro più importanti attribuzioni, la questione parve risolta: e infatti non risorse per 16 ann·i, fino, cioè, al 1904. In quei sedici anni è racchiusa tutta una storia: quella dei nuovi strati sociali in lotta per la conquista del diritto di cittadinanza nel consorzio nazionale e per il rin– novamento della classe dirigente ali'alba del' secolo nuovo. Dopo alterne vicende, nuove vigorose correnti di pensiero li– berale si affermano nel Paese,·imponendo_si nel Parlamento e determinando un nuovo corso -della nostra vita politica. Ed ecco sullo scorcio della XXI legislatura l'on. Giolitti, Presi– dente del Consiglio, voler tradurre le nuove esigenze dello spirito ,pubblico anche nella -determinazione delle attribuzioni dei poteri dello Stato, present;mdo alle Camere un disegno i;li :egge portante disposizioni sui ruo:i organici dell'Amministra– zione del:o Stato. I disegno stabiliva poter il numero dei Mi– nisteri essere modificato soltanto con legge speciale, e con legge speciale essere \JlOdificati i ruo:i .organici e gli stipendi dei funzionari governativi, civili e militari, la cui nomina al– l'impiego è fatta per decreto reale. Potevano farsi per decreto rea:e :a soppressione di posti e. la creazione di posti nuovi, quando fosser9 conseguenza della soppressione o della crea– zione di uffici fatte in virtù di poteri che per legge spettavano al Governo, ed entro i'. limite de[a spesa approvata co: ·bilan– cio. Le modificazioni dei -ruoli organici del personale perci– piente assegni sul bilancio dello Stato, la cui nomina all'impiego o servizio non richiedesse un decreto ·reale, potevano farsi CQ!1 disposizione del potere esecutivo, ma sarebbero state attuate solo·quandp i fondi occorrenti fossero stati concessi colle leggi di bilancio. Si trattava di principi clie nel nuovo clima politico appa– rivano ormai cosi aderenti allo spirito del nostr-0diritto pubblico che nessuna voce si levò a contrastarli: e il progetto, presen– tato alla Camera il 24 giugno 1904, fu approvato senza discus– sione il 27 s. m., e passato al Senato diventò la :egge 11 lug:.io 1904 n. 372, che disciplinò fa materia fino a-quando - nel– I'infaticabi'.e fare e disfare det:a storia - co: preva:ere, dopo quasi vent'anni, di nuove cor-renti assolutistiche vantanti an– ch'èsse a gran voce di' voler « tornare allo S~atuto • alla ,ma– niera di Francesco Cr~i ed assai più in là, nel totale sovver– timento del nostro sistema costituzionale fu violentemente sop– pressa ogni parvenza di guarentigia dei diritti popolari, e il regime parlamentare scomparve senza :otta, tra i; plauso ser– vile dei più e la presaga tristezza dei pochi. Ogg~ dopo quasi un quarto di sécolo di pratica assolutisti– ca, un nuovo sistema di <li.ritto costituzionale è proposto al giudizio del popo:o che lo esprime attraverso i suoi rappresen-

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