Lo Stato Moderno - anno IV - n.4 - 20 febbraio 1947

82 LO STATO MODERNO Tupini del 1944, in deroga temporanea (I) alla legge fascista, e fu ripristinatO' l'istituto della scarcerazione per decorrenza di te111Tline. Ma si noti in che modo! Il tennine di scarcerazione per i reati di competenza pretoria è stato aumentato da venti a trenta giorni; quello dei reati di competenza del Tribunale da cinquanta giorni a sei mesi; quello della Corte d'Assise da novanta giorni a otto mesi: ma quando si tratta di reati per cui non è consentita la libertà provvisoria, allora non esiste più alcun termine, e tutto procede come per il codice fascista del 1931. E' appena il caso di notare che la garanzia dei termini do– vrebbe essere più irigorosa>proprio nei casi in cui la libertà provvisoria non è consentita dalla legge, appunto perchè al– lora non può soccorrere in alcun modo la iniziativa personale del giudice. Deve essere invece sottolineato che, tanto per il codice del 1913 quanto per il decreto Tupini del 1944, la ga– ranzia della scarcerazione per decorrenza dei termini ha vigore soltanto nei casi di « istruzione formale ». Quando chi istrui– sce il procedimento è lo stesso Pubblico Accusatore, allora non vigono termini nè garanzie: entro quaranta giorni il P. M. deve « trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè proceda con istruttoria fonna'.e »; ma se non lo fa, non c'è rimedio da opporgli, e la custodia preventiva può continuare senza ter– mine. A nostro avviso, non c'è norma più irragionevole di que– sta. E' .proprio quando l'imputato è affidato al suo accusa– tore, e non al suo giudice. che le garanzie della sua libertà deb– bono essere maggiori: specie, poi, quando l'ufficio del pub– blico accusatore sia posto alle dipendenze dirette del potere esecutivo, o. auanto meno. non sia tnte'.ato con le ste55e gua– rantigie accordate ai giudici. Nè si dica che, in pratica, possa bastare l'obbligo del P. M. di trasmettere gli atti al giudice istruttore dopo quaranta giorni dall'arresto. Possiamo ricordare. in proposito, che uno speciale organo del P. M. (e, precisa– mente, l'Alto Commissariato. che isbruiva i procedimenti con rito sommario) si è sempre infischiato di questa norma, non ha mai rimesso gli atti agli uffici di istruzione per essere sca– duti i quaranta giorni di legii:e. ed ha continuato a tenere in carcere i suoi detenuti per molti mesi - e per oltre un annoi - finendo ta'.volta col chiederne egli stesso il proscioglimento per inesistenza di reato. Nè basta ancora! Questo decreto Tupini del 10 agosto 1944 era temporaneo, e non poteva rimanere in vigore oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di !!1Jerra. 1: 1 ~ agosto 1946 è venuto, dunque, a scadere; è rimasto inefficace durante i mesi di agosto, settembre. ottobre e novembre; e, finalmente, si è provveduto alla sua proroga, anch'essa temporanea (senza pensare che è assai difficile prorogare una nonna che non è più in vita!). Inutile parlare de'.le disparità di trattamento verificatesi in seguito a questa strana vacatio leeis e delle complicazioni de– rivate dal ripristino temporaneo delle norme fasciste (specie di quelle sulla obbligatorietà del mandato di cattura) quando quasi tutte le istruttorie in corso si erano iniziate e svolte sotto il regime, assai diverso, dei decreti Tupinil Qui vOl?liamo sopratutto notare che auesta inaudita trascuranza legislativa. questa assoluta insensibilità del ministero di Grazia e Giusti– zia e dei suoi burocrati per le questioni relative alla libertà personale dei cittadini, questo sovrano infischiarsi delle ga– ranzie loro accordate e poi ritolte, e poi nuovamente ·con– cesse in misura il'Tisoriae miseranda - tutto questo è passato nell'assoluto silenzio della stampa quotidiana e periodica: senza un commento, senza una protest~, senza un segno qual. siasi d'attenzione. Rmtti segni per un naP.<eche crede di aver riconquistato la libertà. e che ,si illude di viverne! 6°. Torneremo a parlare di proposito dell'istituto della « le– ~ittimazione dell'arresto~ e della sua involuzione legislativo. Oggi esso può dirsi soppresso: e che cosa significhi la sop– pressione di questa garanzia può desumersi chiaramente dal caso Andreoni, che citiamo per la seconda volta non già per– chè esso rappresenti un episodio veramente eccezionale, o par. ticolarmente deplorevole, ma perchè giova a mettere in luce la insufficienza delle nostr~ leggi e, insieme, la insensibilità del paese per i problemi concreti della libertà. Qui si è avuto un cittadino che è rimasto in carcere per lungo tempo senza che si sia mai provveduto a porlo a disposizione dell'autorità giu• diziaria (a quanto è appa•rso, almeno, dai vari comunicati uffi cmsiJ, e per il quale il governo ha un bel giorno candidamenh dichiarato che si riservava di decidere se scarcerarlo o tratte nerlo ancora in prigione! E che c'entra il governo? E quando mai un governo - anche dittatoriale - di uno Stato moderno, ha osato confes– sare così esplicitamente che la libertà dei cittadini è affidata soltanto al suo arbitrio? La stampa, la Costituente e il paese hanno protestato contro l'arresto, ma non hanno inteso la gra– vità di questa dichiarazione; non hanno compreso che essa ci offendeva, e ci poneva in pericolo, e violava la nost<ralibertà, più di quanto avrebbe potuto fare la stessa insurrezione vio– lenta contro i poteri dello Stato che si pretendeva addebitare ali'Andreoni. La stampa, la Costituente e il paese si sono te– nuti soddisfatti quando l'imprigionato è stato posto in libertà: ma non hanno considerato che q4esta non aveva più valore per lui, non ha più alcun valore per noi, se, ad arbitrio del– !' esecutivo, può essere ad ogni istante violata! 7°. Ma è tempo ormai di rispondere al quesito da cui ab– biamo preso le mosse. E' sufficiente che la carta costituzio– nale della Repubb'.ica ita'.iana si limiti ad una solenne dichia– razione che garantisca la libertà personale dei cittadini, o è necessario che essa contenga la enumerazione e la specifica– zione delle ime garanzie? Il primo sistema è quello accolto, in genere, dalle costitu– zioni latine, e corrisponde alla nostra mentalità giuridica e filosofica, particolarmente versata alla elaborazione e alla for– mu'.azione di principi! generali. L'art. 7 de'.:a costituzione francese del1'89 enunciava, infatti, il principio generale che « nessuno può ess.ere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge »; l'art. 9 formulava il principio della « presunzione d'innocenza dell'incolpato»; e l'art. 11 della costituzione del 1793 il principio de'.la « legittimità de'.:a resistenza agli atti arbitrari dell'autorità». Anche il nostro sta– tuto albertino conteneva, ali'art. 26, la solenne dichiarazione che « la libertà individuale è garantita » e che « nessuno può essere arrestato e tradotto in carcere se non nei casi sta– biliti dalla legge e nelle forme che essa prescrive». Ma l'espe– rienza ha dimostrato quanto sia facile rendere inefficaci que– ste formule, e privare i cittadini di ogni garanzia di Hbertà. senza violare la legge, o, addirittura, attuando le leggi di pro- posito instaurate. Lo statuto belga del 7 febbraio 1931, pur inspirandosi alle « Dichiarazioni » costituzionali francesi, contiene già la formu– lazione di una norma procedmale di grande importanza, che consacra l'obbligo di notificare all'arre5tato « un ordine moti– vato del giudice nel termine massimo di 24 ore ». Nello stesso modo si esprime la costituzione olandese del 30 novembre 1887. Ma in quella greca del 28 novembre 1864 si giunge a regolare, nell'art. 5, l'intero istituto procedurale del1a legitti· mazione dell'arresto: « Ogni individuo aNestato in flagrante delitto, o in virtù di un mandato, deve essere immediatamente condotto dinanzi al giudice istruttore, il quale, entro tre giorni al più tardi, deve metterlo in libertà o spiccare mandato di ar– resto. Se dopo questi tre giorni il giudice d'istruzione non ha nulla stabilito, il carceriere, o qualsiasi altro impiegato civile o militare preposto, deve metterlo immediatamente in libertà.

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