Lo Stato Moderno - anno IV - n.4 - 20 febbraio 1947

LO STATO MODERNO 81 arbitrario « nonchè contro coloro che lo avranno ordinato, consigliato o avranno dato il loro assenso •; ed i danni che costoro dovranno pagargli non saranno mai inferiori alle 500 sterline « e neppure il re potrà mai assolverli da queste pene». Ecco il fondo del sistema ed uno .dei segreti della sua pra– tica efficacia: la responsabilità personale dei funzionari pub– blici per i danni arrecati ai privati cittadini con gli atti irregolari del foro ufficio. Qui non si tratta di « riparazione di errori giudiziari ». Questo istituto, faticosamente elaborato dai nostri giuristi, splendidamente accolto dai nostri vecchi codici di altri tem– pi, ridotto attualmente ai limitatissimi casi di proscioglimento in seguito a giudizi di revisione e concepito come un sussidio che lo Stato può elargire 5oltanto nel caso di indigenza della persona ingiustamente incarcerata - è del tutto sconosciuto in Inghilterra. Qui non ci si affanna a ricercare sino a che punto « il cittadino, con l'aver chiesto - originariamente! - d'essere ammesso in società, abbia tacitamente accettato an– che gli inconvenienti che dalla organizzazione sociale gli de– rivino »; o fino a che punto lo Stato, accordandogli un risar– cimento dei danni, « venga a scuotere esso stesso le basi su cui poggia tutto l'edificio della giustizia sociale, e cioè la presunzione di verità che assiste l'operato del giudice». Qui non si dibattono idee astratte e principii generali: ma, con un empirismo quasi sconcertante, si garantiscono efficacemente le libertà dei cittadini in base alla ·semplice constatazione che assai difficilmente si verificano arresti arbitrari, o detenzioni oltre il termine, senza che da parte di qualche pubblico fun– zionario si sia incorsi in colpa, per negligenza o per inosser– vanza di legge. E sarà anche vero che la organizzazione so– ciale porti con sè inconvenienti e rischi per il cittadino che vive e ne gode i vantaggi: ma è ancora più vero che l'assun– zione di un pubblico impiego porta con sè l'obbligo di esple– tarlo con diligenza e competenza adeguate, e il rischio di commettere errori, e quello di pagarne il prezzo. Senonchè il principio de!la responsabilità persona!e degli impiegati per gli atti del loro ufficio non può essere rigoro– samente affermato in quei paesi in cui la burocraz.ia stessa comandi e -legiferi a suo piacimento; e man mano che lo Sta– to accentrato dei tempi moderni accresce le sue funzioni ed il suo prepotere, il vigore di questo principio s'attenua e si perde. Si comincia con l'esonerare il funzionario dalle re– sponsabi:ità per colpa lieve e lievissima; si continua, sot– traendo alla competenza del magistrato ordinario il giudizio sugli atti di mera discrezionalità amministrativa; si introduco– no gli istituti della autorizzazione preventiva e della autoriz– zazione a procedere: finchè il cittadino viene pienamente di– sarmato, ed uno dei più sicuri baluardi delle sue libertà ca– de distrutto. « La storia di questi ultimi anni - scriveva un giurista del secolo scorso - ci insegna che presso di noi i più gravi abusi del potere ministeriale possono essere consu– n,~tt 1,c,n scandalosa impunità, ed agli abusi ministeriali si vanno a11:giungendo, sempre più frequenti, quelli dei funzio– nari minori... » Ma, da quel tempo, quanta strada s'è fatta! 4°. Si è affermato che il sistema deT « habeas corpus » sia troppo blando e comodo per i criminali; che esso frapponga ostacoli ali'efficacia dell'azione preventiva e punitiva dello Stato, in cui pure risiede una delle principali garanzie delle libertà individuali; e che le nostre condizioni di .civiltà e di criminalità ne sconsiglino l'adozione. Ma, intanto, la civiltà conquistata in Inghilterra sotto gli Stuarts non era certo superiore alla nostra, nè minore poteva esservi la crimina'.ità. E, a prescindere da ogni confronto, non è vero che le garanzie più vigorose per la libe:tà personale dei cittadini corrispondano a periodi di maggiore civiltà o di minore criminalità. Corrispondono, soltanto, a periodi di mag– giore libertà politica! E •la evoluzione dei nostri istituti sulla legittimazione dell'arresto, sulla custodia preventiva e sulla libertà provvisoria sta li a dimostrarlo. Dal 1865 in poi, la criminalità in Italia è certamente di– minuita, e la nostra civiltà, secondo quanto si afferma, è cre– sciuta: ma le garanzie concesse al cittadino a tutela della sua libertà personale sono andate progressivamente cadendo, man mano che si attenuava, nel paese, il suo spirito di libertà. Così il codice fascista del 1931 rappresenta un enonne regresso su quello Mortara del 1913; il codice del 1913 fu un passo indietro sulla legge l" dicembre 1889 contenente le norme di attuazione del codice Zanarde:li; e, a sua vo:ta, que– st'ultima legge rappresentò ancora un passo indietro, specie per quanto riguarda la legittimazione dell'arresto, sul codice pena:e del 1865! Ed il tentativo compiuto dai decreti Tuoini del 1944 per riallacciare questi istituti alla tradizione libe– rale del nostro Risorgimento, la timidità e la fiacchezza di questo tentativo, e le strane vicende che esso ha subito nel 1946, senza che la stampa e l'opinione pubblica abbiamo mo– strato di interessarsene minimamente, costituiscono una chiara riprova della scarsa sensibilità liberale del nostro tem– po. Agli albori di questa nostra repubblica democratica, la libertà personale dei citt~dini è garantita con norme as&al più fiacche di quelle che garantivano i sudditi dei re sabaudi all'~izio del regno d'Italia! 5°. Per rendersi conto di questa grave involuzione legi– slativa basteranno pochi esempi. Secondo il codice del 1913, il cittadino legittimamente arrestato per un reato di competenza pretoria doveva senz' al– tro essere scarcerato se entro 20 giorni da'.!'arresto non gli fosse stato notificato il decreto di citazione a giudizio. Se il reato era di competenza del tribuna!e e del!e Corti di Assise, questo termine era rispettivamente di 50 e di 90 giorni; e po– teva essere prorogato, una sola vo:ta, dalla Corte di Appello, con ordinanza motivata e in contradittorio con la difesa. Nei casi in cui il reato non consentisse la Hbertà provvisoria, il termine era anche più lungo: ma in nessun caso la custodia preventiva poteva durare, senza termini, ad libitum del giu– dice, prima del rinvio a giudizio. Si era voluto in tal modo riparare allo scandalo chiara– mente denunciato dalle statistiche giudiziarie. In Italia, si avevano ogni anno più di 1500 persone ingiustamente trat– tem-1tein carcere per oltre sei me5i, e prosciolte, infine, .da ogni addebito, e più di 500 persone ingiustamente trattenu– te in carcere per oltre un anno: mentre, nel Belgio, il nume– ro dei primi giungeva appena a tre o quattro per anno, e nes– suno figurava nel novero dei secondi. Ma venne il codice di procedura fascista del 1931, che si affrettò, naturalmente, a sopprimere l'istituto della scarcera– zione per decorrenza di termine. I detenuti per qualsiasi cau– sa rimasero così in carcere, senza limite di tempo, in attesa che il giudice istruttore o il pubblico ministero si decidessero a cr-inviarlia giudizio: e talvolta furono effettivamente supe– rati i cinquanta mesi del processo contro i patrioti toscani di cui aveva inorridito, un secolo prima, Francesco Lieber. Crollato il fascismo, il sistema continuò immutato sotto i governi Badoglio; e sarebbe, forse, tutt'ora in vita (come è av– venuto per la maggior parte degli istituti fascisti) se, per no– stra mortificazione, l'Amministrazione mi'.itare degli A:leati non ne avesse immediatamente avvertita la enormità, e con le sue prime ordinanze non avesse innovato profondamente le nostre norme sulla libertà .provvisoria e sul mandato di cattura. Il governo di Bari non accusò neppure il colpo, e continuò a disinteressarsi della cosa. Ma la disparità di trattamento che venne a verificarsi tra provincie ancora soggette alla ammini– strazione alleata e provincie restituite al governo italiano, con– vinse il primo governo dei Comitati costituitosi a Roma ad emanare nuove nonne prwedurali. Si ebbero quindi i decreti

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