Lo Stato Moderno - anno IV - n.4 - 20 febbraio 1947

80 LO STATO MODERNO furono mai più cancellate: la coscienza giuridica prese un indirizzo, che nel:a sostanza nulla valse più a mutare, sia che regnasse Napo'.eone o :a Monarchia legittima, Luigi Fi'.ippo, Napoleone III o la Terza Repubb:ica, sia che imperasse l'assolutismo o si affermasse - forma(mente almeno - la onnipotenza della sovranità popolare. Il Par!amento era sì, nominalmente padrone del:o Stato: ma nel:a sostanza chi ne teneva 'le chiavi ero l'amministrazione, che si organizzava e trasformava secondo criteri discrezionali. L' onnipotenza burocratica è stata e rimane tuttora, in Francia, la Bastiglia contro 4a quale si infrangono vanamente le ondate dei mo!- tep:ici intetessi individuali e dei diritti popo!ari foulés aux p/eds da:Jo Stato centra:izzato. * * * Nel momento in cui la rappresentanza designata dal suffragio universa!e per discutere e dettare i princ1p1 del nuovo diritto costituzionale italiano sta per prendere su– preme decisioni non soggette a rimedio giuridico di sorta, non può nè deve esservi dubbio alcr.no sulla via da seguire nel riso\vere uno dei più vivi e attuali problemi del nostro diritto pubb!ico. VITIORIO ALBASINI SCROSATI LA LIBERTA' PERSONALE DEl CITTADJNl NELLE CARTE COSTITUZIONALI Ogni qual volta ci si mette a parlare delle libertà perso– nali dei cittadini, e de!!a necessità che esse siano non solo solennemente dichiarate, ma anche efficacemente garantite neI:a carta costituziona!e che si sta elaborando in Ita:ia, è d'uso richiamarsi al famoso writ di « habeas corpus » che costituisce, appunto, la « terza patente » de:Je libertà politiche ing!esi. Ma qua:e è il suo preciso contenuto? Non è facile trovarne il testo nei nostri trattati di diritto e ne'.le nostre riviste: sicchè si pensa, dai più, che esso contenga soltanto le norme relative a!:a cosidetta « legittimazione de:I'arresto ». Non che questo sia poco! E se i sudditi di Carlo li non fossero riusciti ad altro che a garantirsi dagli imprigionamenti arbitrari od extra giudiziali - e dal:e famose Iettres de ca– chet per cui andavano a quei tempi famose le monarchie continentali, e che abbiamo visto 'l"ifiorire,,sotto nomi diversi, in questi ultimi decenni - ed avessero soltanto ottenuto che appena avvenuto l'arresto di un cittadino, un altro cittadino– giudice dovesse deciderne, « secondo la coscienza e la legge, e senza curarsi di conoscere per comando di chi esso sia stato eseguito »: se non avessero ottenuto altro, dunque, avrebbero con questo so'.o assicurato all'Jnghi:terra una pietra angolare delle sue Hbertà. Ma osserva un loro scrittore che anche un arresto legal– mente ordinato, e regolarmente eseguito, diviene facile stru– mento di oppressione in mano a governi dispotici, quando ad esso non segua immediatamente il giudizio (e ricorda, con stupore, i processi contro il Guerrazzi ed i patrio~ tosca– ni, ce!ebrati dopo 50 mesi di carcere preventivo); sicchè oc– corre regolare oon attenzione gli istituti della scarcerazione e della libertà provvisoria, e impedire che i detenuti possano essere sottratti ai loro giudici naturali, o trasferiti da un carcere ali' altro, o trasportati oltre il mare o oltre i confini. A tutta questa complessa materia provvede l'habeas cor– pus act, emanato dalla Corte del Banco del Re nell'anno di grazia 1679: e vi provvede in modo tale che può essere ancora utile richiamarlo alla memoria dei nostri costituenti, mentre essi si accingono a licenziare la Carta delle nostre libertà. 2'. Jl writ di « habeas corpus » non è, innanzi tutto, una solenne dichiarazione di diritti (gli inglesi non amano queste cose!), e neppure una legge che contenga !!enerici comandi o divieti. E' una ingiunzione particolare, indirizzata- in• nome del Re al carceriere, allo sceriffo, o ad altro ufficiale che detenga sotto la sua custodia un determinato detenuto. Con questo atto gli si ordina di condurre immediatamente il cit– tadino imprigionato sig. X (il C011JUS del prigioniero, e non le carte che lo rfguardanol) dinnanz1 al Lord Cancelliere o ad altro giudice specificatamente indicato, previo impegno, da parte del ,p0'1"tatore ·dell'ordine, dJ pagare le ·spese di tradu- zione ed eventualmente quelle di ritorno in carcere dell'ar– restato. Ma come si ottiene quest'ordine? La legge inglese si affida, come sempre, all'iniziativa pri– vata del cittadino che vi abbia interesse. Sono i famigliari del detenuto, o i suoi amici e conoscenti, che hanno interesse a veder chiaro nelle ragioni dell'arresto: provvedano dunque essi stessi ad ottenere l'atto di ingiunzione in parola dal giudice obbligato a rilasciarlo, e, una volta ottenutolo, prov– vedano altresì, personalmente, a presentarlo al carceriere per– chè lo esegua. Naturalmente, .se questi personaggi si rifiu– teranno di ri'.asciare al richiedente la lettera di « habeas cor– pus», .o di eseguirla, saranno puniti: ma non già con una pe– na carceraria, o con altra sanzione penale, la cui esecuzione non è nella disponibilità e nel controllo dell"interessato: ma con l'obbligo di ,pagare alla stessa parte lesa una somma de– terminata (500 sterline per il rifiuto di emettere I'« habeas corpus » e 100 sterline per il rifiuto, da parte del carceriere, di eseguirlo); e, natura'.mente, g'.i stessi interessati provvede– ranno con ogni impegno a rendere efficace la sanzione ... ed a incassare la somma. Con questo sistema - che può apparire persino rozzo e antiquato - il· cittadino inglese è pienamente garantito di non restare in « camera di sicurezza », come avviene spesso tra noi, finchè la polizia non abbia approntato le prove a suo carico, o finchè il governo non abbia deciso se sia il caso di procedere giudizialmente, come è avvenuto, per esempio, nel non dimenticato caso Andreoni. Entro tre giorni dal suo ar– resto eg'.i verrà certamente e personalmente presentato al giu– dice di pace. Ma ROichè le leggi non debbono giovare ai ne– g:igenti - specie in tema di libertà, la cui tutela è sempre e totalmente affidata alla alacre vigilanza dei cittadini - « se una persona avrà vo'.ontariamente trascurato, durante due termini dal suo imprigionamento, di chiedere un « habeas corpus », non potrà più ottenerlo nel periodo di vacanza •· 3°. Condotto il detenuto dinanzi al giudice di pace, si attua, nei suoi oonfronti, la parte più interessante e caratte– ristica della ~rocedura inglese. Ma non è questo il luogo per trattarne. Basterà dire che se l'imputato non viene imme– diatamente scarcerato, con o senza cauzione, (come effettiva– mente avviene nella maggior parte dei casi) egli deve essere giudicato alla prima udienza del giudice di merito. « E se una persona rimasta in carcere ha fatto domanda di giudi– zio, la domanda non può essere aggiornata alla sessione suc– cessiva... E se egli non viene portato in udienza, processato e giudicato nel secondo termine, sarà lasciato in libertà ». Seguono ! divieti di trasferire i detenuti da un carcere ali'altro ecc. E se questi comandi e questi divieti non saranno rispettati, 1l detenuto potrà sempre intentare una azione di , falso imprigionamento» contro il responsabile dell'arresto

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