Lo Stato Moderno - anno III - n.20 - 20 ottobre 1946

LO STATO MODERNO 463 cupartimentali a suffragio universale mdiretto, mentre l' As– semblea ha facoltà di eleggere direttamente, col sistema della proporzionale, fino ad un massimo di un sesto del numero complessivo dei Consiglieri, che non può essere inferiore ni 250 nè superiore ai 320. Ma la competenza e i poteri del Consiglio della Repub– blica nel campo legislativo sono gli stessi che il precedente progetto, respinto il 5 maggio di quest'anno, attribuiva al Con– siglio dell'Unione francese, colla sola differenza che tutti i progetti e le proposte di leggé votati in prima lettura dal– !' Assemblea Nazionale debbono obbligatoriamente essergli sottoposti per l'emissione di un parere, che in nessun caso peraltro potrebbe avere efficacia vincolante. Il Consiglio del– la Repubblica, d'S.:tronde, costituendo uno dei due rami nel Parlamento, concorre coll'Assemblea Nazionale all'elezione del presidente della Repubblica, dei membri dell'Assemblea del:'Unione francese e di quelli del Consiglio superiore della magistratura. li sistema, è, come al solito, frutto del compromesso fra opposte esigenze: e stavolta il compromesso si è concluso in termini insoliti nella storia del diritto pubblico. Di fronte alla pressione dei fautori di un ritorno al sistema bicamerale - e quindi al ripristino del Senato del 1875, acremente av– versato dall'estrema sinistra, come roccaforte degìi interessi conservatori - mentre in realtà un'analisi obiettiva, in sede di valutazione storica, dell'oper; di quest'anno di pacato ma sicuro controllo, ricco di competenze, porterebbe a ben di– versa valµtazione i fautori del monocameralismo hanno co– minciato coll'inchinarsi agli avversari, cortesemente arren– dendosi al principio di un Par:amento sulla base di due Ca– mere; competenti ad eleggere, in riunione plenaria, il capo dello Stato. Successivamente però gli stessi avversari del vec– chio Senato, nel corso del!' elaborazione della carta costitu– zionale, sono riusciti ad imporre tali limitazioni al!a com– petenza de~a seconda Camera, da ritornare pressapoco al sisrema che il 5 maggio_ aveva ,'mbìto l'aperta riprovazione del suffragio universale: sicchè, seconda Camera sì, ma pri– va di ogni potère espressivo della sovranità nazionale, e, quindi, di ogni potere deliberativo. Il Consiglio della Re– pubblica, per quanto considerato formalmente come corpo rappresentativo, non ha che una semplice funzione di re– visione legislativa, nè gli è dato esercitare il controllo poli– tico generale sul!'opera del Governo, che non dipende in nes– suna maniera dalla sua fiducia. Solo in occasione dell'esame dei singoli progetti di legge il Consiglio può concedersi di– scussioni politiche, che si concluderanno nella emissione di pareri suscettiqili, in larga misura, di riposare per sempre nell'ombra deg!i archivi. Il compromesso - cosi delicato, che gli estensori della Carta sono stati costretti a trascurare qual– che evidente contraddizione e disarmonia, come all'art. 14, dove si attribuisce l'iniziativa delle leggi ai membri del Par– lamento; ali'art. 36, dove si stabilisce che il Presidente della Repubblica, ove non ritenga di promulgare una legge, possa chiedere alle Camere· una nuova deliberazione; all'art. 72, dove si parla di potere legislativo spettante al Parlamento nei territori d'oltre mare - e m non pochi altri punti ancora - il compromesso è risultato, al solito, puramente politico e no– minale: al solito, c'~ stato chi si .è accontentato di parole, e chi, largo nel concedere soddisfazioni in parte soltanto ver– bali, si è tenuto ai fatti, che sono la reale onnipotenza del- 1' Assemblea unica, con tutti i pericoli, reali ed ipotetici, che pure la massa elettorale ha dimo~trato di intendere e di volere evitare. Anche per quanto attiene ai poteri del presidente del– la Repubblica non si può certo dire che il progetto, ora san– zionato dal!' approvazione popolare, innovi seriamente rispet– to al precedente. Senza dubbio, qualche passo in avanti i fautori di un allargamento dei poteri del capo dello Stato sono riusciti a farlo: e così hanno potuto far stabilire il diritto, nel Presi– dente - eletto, come abbiamo visto, anche coi voti del Con– sig:io della Repubblica - ove ritenga di seriamente dissen– tire da leggi approvate dal!'Assemblea, di chiedere, con mes– saggio motivato alle due Camere, una nuova deliberazione, che non può essere rifiutata, così come stabiliva, al primo capoverso, l'art. 7 della legg~ costituzionale 16 luglio 1875: è il presidente stesso che designa, dopo le cons1Ltazioni d'uso, il presidente del Consiglio, e potrebbe così, almeno in teo– ria, svolgere una seria e proficua opera di mediazione poli– tica: e il presidente si è visto restituire il diritto di grazia, da esercitare in sede di consiglio superiore della magistra. t~ra. Tuttavia, in linea di principio, non è il presidente del– la Repubblica ma que:Jo dei ministri, che nomina, salvo le eccezioni di legge, agli impieghi civili e militari: non è il presidente della Repubb:ica, ma quello dei ministri, che ha, insieme ai membri del Parlamento, l'iniziativa delle leggi: e il capo dello Stato è privo del potere di intervenire - sia pure eccezionalmente - nelle vicende politiche del Paese coli'esercizio di un diritto - sottoposto a determinate ga– Tanzie e ad opportune cautele - di sciog:irnento anticipato dell'Assemblea nazionale. Al Governo, ed a questo soltanto, spetta tale facoltà ove si verifichino, in uno stesso periodo di 18 mesi, due crisi ministeriali, dopo che•sia stata posta al– l'Assemblea - in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri e dal presidente del Consiglio - la questione di fiducia: ma gli avversari del progetto facevano notare come il Consiglio dei ministri, cui spetterebbe la facoltà stessa, non è se non una emanazione dell'Assemblea e dei partiti che b compongono, mentre ragioni di evidente opportunità politica avrebbero voluto che l'opera di arbitrato nel conflitto deglì opposti partiti po:itici fosse, in talune ipotesi, assunta di– rettamente dal primo responsabile e moderatore dello Stato. E infine, aoche per quanto riguarda la reale ed effettiva indipendenza del potere giudiziario, posto sotto la tute:a del Consiglio superiore della magistratura, è ,lecito osservare che nella composizione di questo i membri eletti dalle varie categorie di magistrati sono in minoranza di fronte agli altri membri, eletti dall'Assemblea nazionale - sia pure a mag– gioranza dei due terzi e al di fuori dei suoi membri - o de– signati dal presidente della Repubblica cui si aggiungono il presidente stesso e il guardasigi:li, rispettivamente presiden– te e vicepresidente del consesso. E l'aver stabilito nella carta costituzionale insufficienti garanzie di piena ed integra indi– pendenza del potere giudiziario lascia adito al facile sospet– to di intenzioni e spiriti i;liberali nei partiti che presumibil- mente dom!ineTanno la vita politica francese. • Orbene, malgrado che i difetti dianzi rilevati non fossero in sostanza che la ripetizione di qùelli colpiti il 5 maggio scorso dal veto popolare, il corpo elettorale vi è passato so– pra, approvando il nuovo progetto di costituzione, o lascian– dolo approvare grazie ad una larga astensione e tale atteg– giamento si è ispirato a motivi di larga evidenza. Senza dub– bio, le competizioni plebiscitarie ed e'.ettorali, rinnovate a breve distanza di tempo stancano gli elettori e ne inducono una parte al disinteresse ed all'indifferenza: il popolo francese, tutta– via, si è certo reso conto che data la consistenza e fo schie– ramento delle forze politiche e il loro equilibrio una terz.a Costituente ~lellta in .seguito alla reiezione del nuovo proget– to avrebbe elabo~ato u~ terzo progetto non dissimile, nella sostanza, sui punti in contestazione, dal primo e dal secon– do; nessun serio vantaggi~ si sarebbe ricavato dal votare con- . tro il progetto fu discussione, mentre la vita nlzionale sa– rebbe ancora rim_asta sospesa, per molti altri mesi, in uno stato di incertezza sfavorevole allo spirito di ripresa, e alle

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