Lo Stato Moderno - anno III - n.18 - 20 settembre 1946

LO S1'A'l'O Mo't>tRNO 415 Il controllo costituzionale delle leggi (Continuazione ie fine dal numero precedente) 1 P. - Esperienze europee Non dico che si debba senz'altro prevédere in Europa il ripetersi della scena descritta da Victor Hugo: i magi– strati ohe avrebbero dovuto ·incriminare Luigi Bonaparte, violatore della Costituzione, gli si presentano umili e se ne vanno umiil.:iati,non di aver commesso una bassezza, ma di non aver •trovato sedie nell'anticamera. Ma ~ fragilità delle difese giudiziarie della Costituzione è òen nota. Non si vincolano entro queste cinture formali i moti politici. Già sotto .id Consolato d frmicesi avev1ano 6;p'eriinentato con esito negativo il « Senato conservatore», teoricamente incaricato di far rispettare da:lle assemblee legislative la Co– stituzione e praticamente di nessun ostacolo alla azione dit– tatori&1le ed anticostituzionale di Napoleone. Per questi precedenti e ~oprattutto !Per la sn;uttura po– litica della Francia, dove ha sempre dominato la concezione della sovranità delle asserrfulee elette dal popolo, in Francia non hanno avuto presa le ,jdee di oontrollo giudizivio sulla costituzionalità delle leggi. Il Ticordo dei grandi poteri eserci~ti, anche abusiva– mente, dagli anbichi Pavlamenti, spin·se ta rivoluzione a vie– tare ai giudici di impedire o sospendere l'applicazione delle leggi. Queste disposizioni rimasero in vigore in tutti i suc– cessivi regimi francesi, compresa la terza Tepubblica e pro– bab'ilmente rum 6000 i.çtare ancora abroga~e. Quando si è riesaminata la questione, si è concluso che il giudice burocratico dilifioilmente farebbe uso del potere di controllare la costituzionalità delle leggi. In Francia il problema è quindi sentito come problema politico, tanto ohe nel programma del Movimento repubbli– cano popolare si prevedeva ohe 11 controllo sulla costitu!Zio– nalità delle leggi fosse esercitato da un Consiglio politico presieduto da:! Presidente della Rapubblica. Nel caso di di– saccordo tra la Camera e il Consiglio politico sulla costi– tuzionalità di una legge, questo avrebbe potuto appellarsi al popolo ohe avrebbe deciso con referendum. Il sistema, che il partito democristiano francese non ha potuto intro– durre nella costitu2lione per l'opposizione degli altri partiti, . sarebbe stato dunque nettamente politico e non giudi71iario, ed in sostanza scarsamente innovatore, pe~chè, essendo già necessari.a ad ogni legge la sanzione del- Presidente della Repubblica, questi ha il potere di impedire la promulga– zione di 'una legge anticostituzionale. La novità consisteva nel coppre il Presidente con un Consiglio, per evitare i con– trasti imperniati sulla sola persona del P.residente contro la volontà delle Camere, contrasti politicamente pericolosissimi, e non suscitare quelle d.i,ffidenze, che 'SODO vive in F,rancia contro un'azione accentuata del· Presidente. Il progetto del M. R. ,P. face~a parte di un complesso di innovazioni dirette a Tafforzare i poteri della Presidenza contro Jo strapotere àelle Camere. Si entra così nella di– versa quesllione di un esecutivo forte e vigilante, al punto dà imporsi anche al potere !egislativo. Una soi.uZ'ionepolitica della questione della ~titwio– nalità de:lle leggi era pure stata studiata dal grande artefic~ di costituzioni, il Siéyès, àl quale in un suo progetto presen– tato alla Convenzione nell'anno III prevedeva « una giuria cootituzionale » composta di membri uscenti dalle assemblee legislative. Ma questo macchinoso superparlamento compo- sto di deputa'lli 6Cadu'll non incontTò il favore àellla Con– venzione. Nettamente politica è la soluzicae adottata in Svezia. Il Presidente dell'Assemblea deve rifiutare di mettere ai voti le proposte di legge antfoostituzionali, ed m caso di con– flitto, decide un Comitato parlamentare per la Costituzione. Abbastanza agi-le è il sistema della Costituzione brasi– liana: quando il Presidente della Repubblica r.itiene ohe un progetto di ,legge sia anticostituzionale, può mettere il veto. In tal caso il progetto diviene legge solo se approvato dalla maggioranza dei due terzi in ciascuna delle due Camere. In Europa due effimere repubbliche avevano dstituito Corti Supreme di giustizia: quella tedesca di Weimar con la Corte Suprema di Lipsia e quella spagnola con il Tribu– nale delile garanzie. La Corte di Weimar, quintessenza del formidabile pensaero ,giuridico tedesco, ,rinunciò ben ptesto, e forse di buon grado, a1le sue velleità di resistenza contro il sistema antiçostituzionale dei decreti-legge del Presidente Hindenburg_ e sanzionò il colpo di Stato della destituzione del ,governo· socialista prussiano, e tutto questò ben prima che il terrore hitleraano giustificasse l'impotenza di ogni gua– rentigia giuridica. Viceversa, il TJ'ibunale delle garanzie spagnolo non im– pedì che la ,repubblica degenerasse IÌil un ,regime settario e fazioso, e che scoppiasse una sanguinosa guerra civile. P. · Esperien:ze e previsioni italiane In Ita!lia non si è avuta afouna esperienza in proposito, perchè la Costituzione prefasci.sta era flessibile, vaJe a dire poteva essere modificata e derogata da qualsiasi ,legge. Le nost,re itradizfoni al ~uardo isono dunque nel senso di una piena elasticità in materfa--costituzionale e non sono • infel:ici. Le ,libertà statutarie furono protette in Italia da una vig~lante coscienza popolare, - fa flessibilità della Costituzione permise '\lDa legislazione sociale e finanziaria, che avrebbe ' dato luogo a inopportune e forse pericolose contToversie giu– diziarie, in caso di Costituzione rigida e di controllo giw.._ sdizionale. E' vero che ad ,un oeI'to punto .crollò rutta i.. Costituzione, ma crollò m condizioni tal\i da far sicuramen.._,, ritenere che una Corte ,giudiziaria non il' avrebbe salvata. Ma quali sarebbero le conseguenze sul costume polilico di un nuovo sistema di controllo giudiziario sulle leggi? Le istituzioni sono una forma dentro Ja· qua1e fa natura umana si muove ed agisce, e, .pur essendone inf.luenzata, finisce con l'adattarla e modificarla secondo le proprie inclinazioni. In l,talia, a d'iffe'renzta clre nei paesi an~06a55oni la lotta giu– diz'i'aria, anclie qll'aruio niglualfdaruifari privati, è più WlO L!ilru– mento di passioni ohe ìWl obietlllivoe IS'erenoricorso per .casi controversi. li costume politico e giudiziario sono tali che il ricorso al giudice cont!ro ~e leggi diventerà un'-abitudine. Le giornate successive al 2 giugno hanno ben dimostrato ohe il cavillo è l' airma ordinaria dei soccombenti. La giustizia sarebbe contaminata dalla politica e la po– litica dalla giustizia, specie se si seguisse appieno il sistema americano di concedere ai giudici ordinruj di sindacare la c01Stituzi01Jalità delle leggi, e solo in ultima is~ alla Corte Suprema. La natura italiana è litigiosa e cavillosa, la giustizia è debole, spesso incerta, spesso formalistica, scarsamente orien-

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