Lo Stato Moderno - anno III - n.18 - 20 settembre 1946

424 L~ STATO MODERNO RASSEGNA LEGISLATIVA La legisla71ione relativa aJila l'lioostru– zione si viene elaborando, sia pure in modo alquanto pmmenta-rio: la Gaz– zetta ufficia.le ha pubblicato nel mese di Luglio e nei primi giorni di agosto va– ri ,prove<limenti, a cominciare cfuUe li– ste deii comuni più 'gl'a,vemenite danneg– giati, per i quaM .i contributi statali, ai sensi del D.L.L. 9 gn,ugno 1945, possono essere dati per la ricostruzione anzichè per la semplice ripa,razione di edifici (DM. 11 maggio, G. U. 1° lnl~o, D.M. 23 maggio, G. U. 15 luglio, eoc.), e dalla determinazione dei coefficienti per il ca:lcolo dei contributi in base all valore d'ante~erra (D.M. 13 maggio, G. U. 13 1ugliio), fino a,i decreti lie@islativi presi– denzia:li del 22 e 27 gi.ugno e del 1° lu– glio. Quest'ultimo (n. 31, G. U. 1° ago– sto) dispone lo staru:iamenito d:i cinque mil1iardi e mezzo per contributi (dal 35 al 67 per cento) per opere di sistema– zione agraria e ricostruzione di vigneti ed airtboreti, con la possiibhlità dli costi– tuii.re consor2iÌ ob.bliga,tori e anche, in talluni casi, di dìsp<llI're la obbHgatorietà -dell'opera a carix:o del singolo proprie– tario, noncllè ài un a,1,t,ro mezzo miliw-– do per contributi in rag,ione del 40 % a favore di colltwatori diretti per ac– quisto di bestiame, maochine, attrezzi, fur:tilizzanti. !Jnteressant.e il decentra– mento delle procediure, affidate pres– sochè integralmente ai capi degli ispet– torati agrairi provinciali. Iù decreto 22 ~~o, n. 33 (G. U. 2 agosto) dispone oontiri-buiti per il Iiipristmo dii opere di mli.g)Jioramento food:Laaio,. nel,la misura del 45 % , elevabili a,1 60 % per le rone più gira,vemente danneggiate (o contributi corrispondenti nel pagamen– to delle quote di ammOl'llamento, qua– lora il proprietario contragga un mu– tuo con un istituto di credito agrario). ~ segnalare qui la taco!Jtà di sostitui– re alla prova deLla proprietà un decreto de<l pretore di « attribuzione del pos– sesso», riJasciato In base a documenti o anche ad altre prove od alla semplice notorietà. Con aLtiro decreto 27 giugno, n 35 (G. U. 2 agosto) è oonsentita l'as– sunzione a carico dello Stato della ri– J)IM'a7llone o tiicosbruz!one ài edifici di culto necessari o .di edi:lli.ci ap,partenenti ad enti di beneficenm e adiibirti diretta– mente a scopi assi&teilZliali. R deoreto 27 gilugno, n. 37 (G. U. 3 ag-osto), !nfi– ne, dà nuove norme sui Pirov,veditorati regiona,li delle opere pubbliche, conlfe– rendo maggiore autorità ai Provvedito– Ili (nom4na con decreto pres.idenziale, partecipaZlione al Consiglio superiore dei Lavori ,pubblici ed ai Consigli di am– ministrazione quando si tratti di fun– zionari loro dipendenti, subordinazione ad essi di ispettori generali del genio ciivile), accelerando 1a procedura dei Co– mlitati (:fino a 15 miLliloni bastano i membri residenti ne!Ja sede del Prov– veditorarto), ecc. Come è noto, già in precedenza era stata disposta l' esenrzione da ogni provvedimento di requdsizione dei lo– ca,li di nruova cosmuzione: è da sperare che venga a.Jrtn-esi chiarita ia in,appli– cabi'liità per tali locallii delil.evecchie n.or– me per la rewsione dei ,canoni (R. D. L. 24 marzo 1942 n. 200, Lex 501) e venga disposta ailt.resi una esenzione da cari– .chi fiscaJi, in modo da stimolare - con l'unico mezzo e:fifticace, cioè la cornve-– nienm economica - una ripresa di at– tività costruttiva da parrte dei privati. Sarebbe anche da considerare se non convenisse chiamare i privati a parte– cipare ai con.sorzi region.alli ewlizi, del quaili aitlM!ilmente possano fa.;- parte solo enti pubblici, ài regola, al giorno d'oggi, privi di m~- 11 R.D.L. 2 gi.ugno 1946, n. 562 (G. U. 4 lluglLio)aumenta a venti rni1liairdi il li– mite delrle anticipazioni autorizzate da parte di elllti e if;tituti di credito mobi– liaire per agevolaa:e « il riassetto della vita civile e la ripresa economica del!la nazione ». E' un nruovo intervento, ov– v.iamen.te , a favore deLle industrie in di.Hicoltà: e un esame porterebbe molto lontano. . Comunque, sarebbe urgente che si co– minoiasse an<lhe a tare qu,alx;he eco– nomia, abolendo ~ dici inutili: nel campo della poLitica eoonomilca questa tende·nza non si proffiJa ancora, sebbene l=tamente si proceda allo sblOC'CO di certe categorie di prodotti (D. M. 28 g~ugno, G. u. 8 iv.gl !io, per i rottami ter– rosi, l'alluminio di prdma fusione, ecc.; D.M 15 luglio, G. U. 29 1~1!lo, per i se– mi secchi di .leguminose); nel campo mi– litare, un timido accenno si ha nel D. L.L. 3 maggio (G. U. 8 lnlglio) che dà facrutà a[ Ministro di non procedere Mla formazione di oerti quadri d'avan– zamento e di non, colm,are certe vacan- • ze: ma ben alltro si aspetta dai nuovi ministri, girustamen.te scelti, proprio per questo, fuori dei quadri delle forze ar– mate, cioè una raipida e radicale e smo– bi1Litazione », a comincirare dagli utfici dei ministeri stessi .... Imposte: il suW )lemen.to delllra G. U. del!'ll l!ugl!io reca un R.D.L. 7 gi,ugno con norme tiributairie sulile concessioni governative; è un adeguamento di ta– ritfe, che dà l'impressione, però, di non essere attra,tto.... ad~ all'entità dell'aumento generalle dei preZ7li. I·nte– ressante, invece, sia perchè è un primo tenta1à.vo •dli sistemazione delle finanze comunalli, sia per la novd.tà del criterio di imposizione, è l' dstituzione di una imposta, straordinaria sulJe spese non necessarie (RD.L. 27 ~o n. 598, G. U. 26 1~o), della quale però appare dubbia la. pratica portata per il livello notevdlmenite elewto de'Lle spese consi- derate in ogini caso come normali (400 milla annue per il oontri·buente _isolato, con agg.irunte scallairi per i casi di red– diit! cumulabi-lii); le aliquote sono del 50 % fino a 250.000, del 100 % per la somma eccedielMe. Un decreto del 26 aprile, pubblicato solo il! 25 ruglio (G. u. n. 165), contiene le norme di procedura per l'assegna– zione di terre incolte ad associazioni di contadùù: · !J decreto tondamenta-ie~ in materia risale al 19 ottobre 1944 e non risulta abbia da<to .ri &u1ta.ti notevoli, mentre il problema u:r,ge (oome nel1'aà– tro dopoguerra, si comincia a parlar~ di occupar.ri 'Olli di teru-e). La questione è vecchia, oome è noto, ed è a.nohe noto ohe non si risolrve con provvedimenti im,pr-ovvisati e panliadi del tipo di quel– li cui si è ora aiocennato, perohè le terre incolite o maù. col,tirvate sono quasi sem– pre queilile che a"1Tebbero bisogno di trastormazioni :flondiarie e quin<h d:i cospicui illl'VeStlmenii, e non son.o quel– le che possono soddistaTe le necessità immedfate dei contadini più poveri Ma anche QUi un esame, pur somma– no, del tem1a porterebbe tiroppo lon– tano. Ohe cosa pensare del D.M. 24 lugilio (G. U. del 27), che autorizza la Banca d'Ita'lia a mettere in circolazione I titoli, equlrva.lenti a ~tti d:i banca, da 5000 e 10.000 lire che (insieme ad analoghi titoli da 25.000 m-e) era1110stati predi– sposti per il cambio de1la moneta? Si– gnificherà abbandono deiirnitivo di que– sta apet'82lione, del!la quali.e tanto si è di:Scusso? E, afilora, su qua.l t,rase si Im– posterebbe quella gtwt.a e s~ finan– za straordimiria che hl paese aspetta? C'è, !n:tine, un gruppo di provvedi– menti ohe si potrehbero d~ d:i gra– druale nitomo alla narma.!dtà demOCl'"d– ti.ca : a) l'abolizione deJ sequestro poli– tico dei gioma.li e delle altre p~bl)illca– zioru. (R.D.L. 31 ~ò, ,n. 561, G. U. 4 1u-gliio); rima.ne iJ sequestro preventi– vo solo per le pubblica!tionl immon-li, ' OR)ure per i giornald di cui non sia sta– to riconosciuto o sia sta,to revocato- :I gerente o che si pubblichmo senza la a1Utorizmz!one prefettizia (quest'obbli– go però doveva cessare col 31 luglio, e non riswta sia stato prorogato), o in Vi!olazione dellle norme sul riposo fe– stlirvo, nonchè H. sequestro cfegld esem– p!Mi di C'llisia stato omesso hl deposito ai- sensi della 1~ 2 febbraio 1939 e E sequestro preVl!sto dadiLalegge sul dirit– to d'autore; b) la soppressione del Ser– vizio apecia,Le n: serva.to, organo polizie– sco creato dall :t.ascismo alle dirette di– pendenze del capo del governo e arti– colato anche nelle prov.incie; c) H ritor– no alla giuria popolare nehle corti di 115Sise, disposto col decreto 31 maggio n 560, G. U. 4 luglio (sul quaile, "però, non mi parrebbe ~r di· 1uoeo qual-

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