Lo Stato Moderno - anno III - n.17 - 5 settembre 1946

388 LO STATO MODERNO • tuzioni libere durano finchè vivono nel cuore degli uomini, e nessun tribuna:e ie salva quando il popolo non le difende. Il. - Rupp01·ti f'l•a libertà e giustizia Noi sappiamo fin troppo come si perde la libertà. « La tirannia - scrive H De Sanctis - non dioe mai: Eccomi qui, io sono la tirannia. Si presenta come la vera libertà, come la vera demoorazia, ohiede qualche piccolo e provvisorio strappo alla Costituzione ed alle leggi, pana di ordine, di potenza, di patria, di giustizia sociale, di salute pubbLica. Poi quando si è insediata, compie il suo ciclo diventando fatalmente sempre più oppressiva e feroce ». La dittatura viene quando il paese è stanco, quando i partiti sono screditati, quando la nazione è sfiduciata, quan– do i possidenti hanno trovato il demagogo che fa per loro, quando le masse cadono sfinite dopo agitaziorui incon~ulte, quando le forze del qtrie!Jismo hanno il sopravvento. Ecco perchè è illusorio credere che le libertà possano essere salvate da espedienti, come - le liti giudiziarie, ohe sono troppo meccanici di fronte al gioco profondo delle forze pdlitiche. Debolissime nella difesa della Ubertà, queste istituzioni giudiziarie sono invece, come è dimostrato dall'esempio americano, un potente elemento di conservazione contro la libertà, se per Ubertà non s'intende lo statico godimento dei diritti politici, spesso illusori per i ceti deboli e più po- • vero, ma -la conquista quotidiana a favore della personalità e della dignità umana. · Insomma sono in gioco due conce1Jioni: ki giustiizia come fonte di libertà, o la libertà come fonte di giustizia. Si urtano le due cocrenti del liberalismo moderno, quella giuridica e rigida che si esaurisce nella libertà formaJe, e quella progressiva e sociale. Immaginiamo le leggi sulle as– sicurazioni ,sociali dell'Italia demooratica all'inizio del secolo, leggi che tanto spaventarono le classi industriali: si sarebbero avuti processi al/le ~rti di giustizia invocando l'art. 29 dello Statuto aibertino. Nel caso di imposte progressiv,e avremmo avuto lotte - forse fortunate - dei tassati in base a1l'art. 25 dello stesso Statuto. E la legge sul monopolio delle assicura7Jioni sulla vita, coronamento della poUtrica sociale della democrazia libera– le? Sarebbe stata probabilmente sepolta, prima ohe dalla dittatura fascista, dal giudizio della Corte costituzionale, tu– trice della proprietà, .per rifl.ésso dello Statuto. Quel poco o tanto di buono che la democrazia dtaliana ha fatto nel campo sociale si sarebbe immiserito in una con– troversia di interpretazione delle pardle dello Statuto. Oli Stati Uniti hanno potuto reggere a questo controllo, a volte inceppante, che ha funzionato in modo contraddit– torio con àl carattere intrinsecamente democratico del po– polo, solo per la indistruttibile forza dello spirito di libertà, per la grandè vita:lità ed esuberanza della società, libera di tege,ete PAESE LIBERO Settim~nale Politico "Indipendente ESCE A MILANO It _LUl'IEDI' muoversi in ,grandi spazi, di sfruttare i beni narurali, pro– fusi su-I suo suolo. Ma se noi toglies9Ìrllo all'Italia la poosibilità di essere di tanto in tanto audacemente innovatrice per virtù delle sue élites non resterebbe che la grande .Fiacchezza del suo organismo sociale, sostanzialmente statico e conservatore. Negl,i Stati Unitri la '1egisJ.azionesociale è stata fennata dalla Corte Suprema. Non è detto che le Corti di costitu– zionalità europee sarebbero impregnate dello stesso spirito, perchè le leggi socia.Li sono un dato troppo importante della civiltà del vecchio• mondo, ma è fatale che una magistra– tura di questo tipo agisca con spirito stabico e -conservatore. 11 I. - L'o,rigine del s'istema arnericano E' assai 1mportante vedere come è nato il S'Ìstema ame– ricano. La Corte Suprema americana nel 1803 affermò il suo potere, non iscritto nella Costitu:mone, d,j annulrlare ,le leggi contrastanti con ria Costituzione. La motivazione della sentenza con la quale la Corte affermò questa sua potestà, dimostra come -!',istituto è figUo di quell'astratto "razionalismo che dominava il ,pensiero set– tecentesco. « Un •atto legislativo contra~io alla costituzione è nullo. Questa teoria è essenzialmente legata all'esistenza di una Costituzione scritta ». La rea,ltà, che è più COIDiPlessa e sottiile della più acuta logica giuridica, S'Ì è incaricata di smentire il ragionamento dei giudici americani. In oo ,secolo e mezzo, che ha yiisto nascere, ,prosperaTe e morire Costituzioni scritte a centi– naia, si è ampiamente dimostrato che fa Costituzione scritta non è necessariamente una Costitu:i,ione rigida e che la Co– stituzione rigida non richiede necessariamente un potere giu– di:i,iario che abbia facoltà di dichiairare nuHe .Je leggi, ·rote• nute difformi dalla Costrituzione. I ra,pporti tra Costituzione e ,legislazione ordinaria, si sono svolti <in una iforma più elastica e sottile di quello che non potesse prevedere il formalismo di un giurista 11meri– cano del prjmo Ottocento e la difesa de!Je Jiibertà statutarie è possibile ed eJifioiente, anohe ,rifiutando il pesante con– trollo di un organo giudi7Jiario sulle assemblee elettJive. La Corte Suprema è dunque un'istituzione che si è sviluppata sponmneamente in altri tempi e· che nel clima po1itico e sociale moderno gLi americani più il!umdnati 5i guarderebbero bene dall'introdurre. Si è sviluppata spontaneamente perchè i magistrati han– no sempre oocupato una posizione elevatissima nella scala sociale anglo-sassone, quale da noi per quanti sforai 5d fac– ciano, non si riuscirà mai a ottenere, e perchè essi sono sempre stati organi politici e non solo giudiziari., Inoltre il concetto di una gerarchia cli leggi e della difesa politica af– fidata ai giudici, era anteriore alla stes.5a Costituzione degli Stati Unitri, era coevo alla nascita del consorzio sociale ame– ricano. Oli abitanti <lell'America del Nord erano immigrati, la maggioranza dei quali aveva lasciato l'Europa per sfug– gire a ,persecuzioni politiche o religiose. Essi cercavano di garantirsi contro gli arbitri del governo ònglese con carte costituzionali e con leggi loca-li, che però erano subordinate alla legislazione della ·Corona e del Parlamento brJtannici. Fin da allora si ebbe un sistema gerarchico di leggi, e si ebbero lotte giudiziarJe che erano in sostanza <lottepolitiche. Nelle sue origini il sistema americano di cowollo co– stituzionale è quindi Jegato a dottrine poUtico-giuridiche or– mai superate ed a condizioni ambientali particolarissime. Nel suo sviluppo esso ha agito come potere pdlitico con– servatore, conseguenza logica del freddo ed immubabile cri– terio giuridico, applicato alla formazione delle <leggi, fa quale formazione deve invece sentire le esigenze che salgono dal ba:i;so e ohe vengono incontro dall'avvenire. (Ccntillua) MARIO BONESCBI

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