Lo Stato Moderno - anno III - n.17 - 5 settembre 1946

• LO STATO MODERNO 387 di Mestre, cattivi surrogati di una inesistente politica estera. E poi rifletterei sulla mancanza di « passione dello stato » da parte delle sinistre; eredi le une di una tradizione antistatalista e illuministica (quanto conta ancora il pensiero massonico in Italia?) e affascinate le altre dalla palingenesi di un annullamento dello stato. E così tra liberalismo «vieux style» e comunismo « avant lettre » lo stato, questo eterno mediatore tra l'uno e l'altro, non tr-ova chi lo serva, nè, caso straor– dinario, chi se ne serva. In questo modo, forse, il saggista si troverebbe la storia già fatta. Il resto, la narrazione dell'accaduto, sarebbe come una di quelle lunghe operazioni che.il professore di matematica fa alla lavagna per poter concludere alla fine, trionfalmente: « come volevasi dimostrare». MARIO PAGGI Il controllo costituzionale delle leggi J. - Una repubblica di giudici Fiorell~ La Guardia ha det>tonel disoorso di Montecitorio: « Voi avete per guida gli errori delle ailtre repubbliche, com– presa la mda ». L'ammonimento, succosò e realistico, si con– trappone al modo astratto, meramente dottrinario e teoretico di considerare i problemi, ohe è in uso presso di noi. C' è un' istituzione americana che è oggi in grande onore nei programmi dei nostri partiti e che è già stata messa nel piano dei lavori della Costituente: una magistra– tura per il controllo deJ!a oostituzionalità delle Jeggi. Quando si parla di una Corte costituzionale il pensiero corre imbito alla [POlitica, ,quella maledetta, infida, turbo– lenta pdlitica, messa sotto il controllo delf irnparziaHtà giu– diziaria. Si pensa al binomlio .giustizia e libertà, ci si rnffi– gura la libertà protetta da!lla giustizia, e questa fa:rsi mo– deratrice·· di quella. Quale uomo di spirito veramente libero vorrà negare alla Dea democrazi'a una sua ~evera vestale giudiziaria? Inliine, dopo forgia di illegalità iniziata dal fascismo ed oggi tutt'altro che cessata, anche se .resa più mmuta e spiooiola, gli animi sono fac.ilmente aocessibili alla. sugge– stione dei progetti di freni legali contro arbitri e colpi di Stato, e dii proteziione, ,giUl'idica delle libertà. In realtà il problema è molto complesso. Non bisogna dimenticare il monito che Garnbetta lanciava settant'anni or sono quando la Francia si trovava in una situazione che ha molta ana– logia con quella attuale italiana: « Tutte le istituzioni por– tano più -lontano di quel che si pensa ». Per Corte costituzionale si intende una ma~istrarura in– carica~a di giudicare se le nonne legislative che g1i organi dello Stiato emanano siano .i'll annonia con la Costituzione. Questo organo ,presuppone quindi l'esistenza di una Costi– tuzione del tipo cosiddetto « rigido», vale a dire di uno statuto çhe non può essere modificato od abrogato con leggi ordinarie, ma che ·viene nveduto solo con forme solenni e complesse. N~ è detto però che ogni costituzione rigida comporti orgmi giudiziari di controllo di costituzionalità del– le ,leggi. La costituzione svizzera è .rigida, ed ogni modifiica deve essere approvata con .referendum popolare, ma fa na– zione isvizzera, chiamata a ,pronunciarsi sull'istituz.ione di una Corte costituzionale, ha respinto la proposta. Gli svùz– zeri - come la maggior parte degli europei - pensano che il problema della costituziooa!l'ità delle Jeggi • sia essenz.ial– mente politico e t11on.giuridico, che la sua soluzione debba essere affidata all'armonico funzionamenl'O dei poteri sovrani dello Stato; e non ad organi giudiziari, i quali finirebbero per assumere decisioni palitiohe, anzichè pronunciare delle sentenze. Per vedere quaili siano le conseguenze del controllo giuddziaJ,io ·sulla formazione 'delle leggi, bisogna quindi rife– rirsi alla lunga esperienza americana. La Costituzione degli Stati Uniti d'Ameriica del 17 settembre 1787 nòn deferisce I espressamente all'autorità .giudiziaria il pòtere di annul– lare le leggi incostituzionali Essa si limita a dispor-re che il potere giudiziario si estenda a tutte le questioni in fatto e in diritto ,nascenti dalle leggi e dalla Costituzione. Invece - e questo prova che le istituzioni, come di– ceva Gambetta, camminano per conto proprio - nel 1803 la Corte Suprema si arrogò il! potere di dichiarare nulla una legge ritenu~a contro<ria alla Costituzione. L'affermazione di potere fatta dalla Corte Suprema americana parve dappriima non avere grandi conseguenze pratiche, tanto .che se il primo caso di annullamento di una legge è del 1803, per ar11ivareal seoondo bisogna aspettare il 1856. Questa volta però la Corte Suprema si afferma come organo pol!itico de– cisivo per la storia degli Stati Uniti, perchè nel 1857 essa dichiara incostituzionali le leggi che affrancavano gli schialri, giur,isprudenza che rese inevJtabile la guerra civHe, non po– tendosi raccogliere la maggioram,a s-uff.ioiente per modifi– care la Costituzione. In seguito le dichiarazioni di mcostituzional!iità s·i mol– tiplicano ed il controllo da formale, qual.e avrebbe dovuto essere, divenne sempre più sostanziale. Attua.Jmente Ja Corte Suprema esamina,, non solo la rispondenza estrinseca alla Costituzione, ma indaga sul oontenuto poJliticoe sociale della legge, ed in ta-le esame arriva sino a fare il processo a<lle in– tenz-ioni c!ie ispfrano la legge. In sostanza la Corte Suprema è •divenuta una sorta di superparlamento, il vero organo legislativo supremo dello Stato, revisore dell'opera degli organi legislativi eletti dal popolo e del Presidente, tanto che un giurista francese de– finiva la Repubb'lica stellata « un regime di giudici ». In questa sua opera la Corte Suprema ha naturalmente obbedito a principi politici suoi, e precisamente a principi rigidamente cons~rvatori. -Per fa coscienza sociale moderna nOtll meno iniqua della sentenza che riteneva « costituzionaie » la schiavi– tù, è l'altra sentenza che qualche anno fa dichiarava nulla una legge approvata sotto l'amministra:llione Roosevelt, per le pensioni ai ferrov-ieri. L'opera di annullamento si è espli– cata soprattutto nel campo sociale. Gran parte delle leggi sociali' furono dichiarate .illegittime d--Jl:laCorte Suprema. In graz,ia del loro s,istema di controllo costituzJonale gli . Stati Uniti sono il paese più arretrato in materna di legisla– zione sociale, un paese dove la pensione, che alla coscienza europea appare come un diritto fondament.tle del lavoratore, .viene ritenuta irrevocabi<lmente -co~e una lriolazione della Costituzione deHo Stato. Questi i frutti negativi dell'esperienza americana. Q1.1al– cuno vorrà attribuire alla v,igilanza della Corte Suprema la vitalità delle istituzioni . libere ameriioane. Ma si poNebbe . obbiettare che le altre republ:,IJ.iche, specie euro.~, che han– no affidato ad organi oonsimili 1a difesa delle libertà costi– tuzfonali, non per questo sono sopravissute. In .realtà le isti-

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