Lo Stato Moderno - anno III - n.1 - 5 gennaio 1946

\ LO STATO MODERNO 9 mole di rapporti di cui gli atti ed i provved:ipenti repubbli– cani non può che ritenere che ragioni d'ordine pratico mili– tavano a favore di una larga conservazione. Ma il non abrogare con un colpo di spugna tutta l'opera del Governo repubblicano era poi rispondente ad una più profonda esigenza g·uridica ed anche morale- Ogni Govem, di occupaz:one deve compiere gli atti legislativi, amministra tivi, giudiziari che sono nécessa~i perchè la vita prosegua nel paese occup~to; g'.i organi che adempiono a questa esi– genza devono continuare nella loro azione. Sarebbe ingiusto considerare un atto illecito il non compiere taluni atti che dopo compiu 0 ti, vengono annu:!ati. Nessuno si sognerebbe di scusare il direttore di un qual– siasi ospedale che l' 8 settembre avesse abbandonato il suo posto e nessuno deve scusare il podestà che -:- semprechè il permanere nel suo ufficio non importasse atti di adesfone a:Ia Repubb:ica ~ociale o atti di appoggio al:e forze nazi– fasciste - ha abbandonato il Comune di cui era a capo. Come l'atto amministrativo compiuto dal direttore del– l'ospedale nel periodo di occup~zione è val:do, così è giusto che lo sia l'atto del podestà. Ora di questa esigenza il nostro legi:iatore si è reso bensì conto, ma in maniera assai confusa. Ha capito che fra l'atto del Tribuna:e· speciale fascista che, in nome della legge, condannava a morte un partig;ano, e l'atto di un qual– siasi Tribunale penale che, con la stessa formula, cond:m– nava un ladro alla reclus:one, c'era una differenza enorme e che il primo doveva. essere considerat~ nul'.o. ed il se– condo mantenuto: ma non è andato a! di !à de:I'esame del caso concreto, non si è reso conto della profonda rag:one tecnico-giurid,ca posta alla base di c:ò, e anzichè cercare di definire sinteticamente quali fossero gli atti da annullare ne ha dato una enumerazione analitica, lasciando all'inter– prete scrupoloso il compi'.o ingrato di cavare un succo da tante frammentarie disposizioni. Purtroppo sembra che de– fin:zioni chiare e concettose il legislatore italiano, da de– cenni, non sia più capace di darne. Chi legge il decreto si perde nel lungo elenco degl· atti che vengono annu:Jati e di q_uelli che vengono con– servati. Eg:i quindi dovrà sempre risa:ire alla ratio de::a norma: solo cosi potrà comprendere perchè siano nu::e le sentenze del T~ibunale straordina1 io provinciale creato dal Governo repubblicano, men:re sono va!ide le sentenze del Tribunale m:l:tare, funz:onante in base 'llHe nqrme sull'or– dinamento giudiziario dello Stato ital:ano, anche se i mem– bri di ru{ibedue erano in pratica ufficiali che avevano g:u– rato fede allo s esso Governo. Altrettanto pare singolare all'occhio profano - ed in– vece non lo è - che taluni atti di un prefetto repubblic:mo siand ritenuti validi, ed altri annullati; mentre invece cor– risponde ad una profonda esigenza giuridico-politica con– servare in vigore gli atti che le autorità amministrative dello Stato occupato hanno emesso in base alle nonne di diritto precedentemente in vigore, e non gli atti. emanati dal Governo repubblicano in veste di inno\fatore. Senonchè l'autore del Decreto luogotenenziale non si è reso conto del perchè delle disposizioni che egli stesso ema– nava, ed è caduto in profonde discordanze logiche ed in as– surdi pratici. Cosi, ad esempio, è stata co'.pita di nul:ità qualsiasi norma legislativa emanata dl4 Governo repubblicano. E' in· vece rispondente ad una norma consuetudinaria internazio– nale il permettere, anzi l'imporre all'occupante, di prendere i provvedimenti leg:slativi urgenti, con talune cautele, ed è de: resto di intuitiva evidenza che è necessario che l'occu– pante provveda, anche con disposizioni legisla'.ive, ai casi la cui soluzione .non può venir rimandata. Questo è sfugg:to agli • autori della legge, forse impig:iati nella vecchia concezione che fra legge, atto amm:nistrativo e sentenza, vede un abisso incolmabile, mentre noi ormai vi scorgiamo una profonda analogia strutturale e funzionale. Così per noi sarebbe perfettamente fl<!UO cons:der:ire val:de ,:e norme con cui il Governo repubb:icano, ad esempio dettava urgenti provvedimenti in materia di ricostruzio– ne, mentre tali provvedimenti sorto nul:i in base alla lettera della legge. Invèce con molta maggiore energia avrebbe dovuto il Decreto luogotenenziale disporre la nullità di tutte le sen– tenze emanate dalla Corte di Cassazione bresc:an:i, sa>vando, con una opportuna rimessione di term:ni, gli inte,essi lesi. Ad altre fondatissime ciritiche presta poi il fianco la nostt;a legislazione finanziaria attuale- Frammentarie ed in– sufficenti sono le norme che dispongono circa il pagamento de::e imposte al Governo del:a repubb:ica socia:e ita:iana: e anche qui l'errore è consistito nel non veder ch:aro il prin– cipio generale che il Governo occupante può pe:cepire im– poste, entro certi limiti che il diritto internazionale ch:ara– mente definisce, e nel non essersi reso con'o che gli stessi organi f:nanziari hanno agito, prima del 25 aprile e poste– riormente, sotto una veste del tutto diversa (organi dell'oc– cupante tedesco prima, dello Stato ital:ano poi) - anche se formati in pratica dalle stesse persone. Da q_uesti due principi sarebbero sca'ur:te fondamentali conseguenze. Come si vede, il compito che ha attualmente il legi– slatore italiano, di districare l'~ggrovigliata matassa qi rap– porti g:urid:ci sorti sotto l'impero de:Ia sed:cente repubbtca soc:ale italiana, è enorme- ' Purtroppo, anche per colpa degli studiosi, rimasti abu- 1:ci ed assenti, non si è g:unti ad una chiara vis:one del problema. Ora il lavoro dell'1nterprete è immane: cercare di coor– dinare log:camente var:e di~sizfoni staccate, ricercarne la rag:one ed applicarfo razicnalmente. Ma è un lavoro che deve attirare l'attenzione dello StlJ– d:oso e del pubblico. SANDRO MIGLIAZZA Eter,flità dell'uomo qualunque « Dicevano male di questi con quelli e cli quelli con questi; fra loro poi si· beffavano cli questi e di quelli, veri antesignani di quei medio ceto senza cervello e senza cuore· che si credette poi ~emocratico perché incapace di ubbidire va– lidamente al pari che di comandare utilmente». Nievo: Le confessioni .di un italiano - Cap. VIII.

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