l’ordine civile - anno II - n. 21 - 1 novembre 1960

b I l~'~o~rd::.:.:..:cine-=-=-~c~iv~i~·l~e----+1----------------,------;------------,------------------~Pag. 3 I (!ioè il ,giudizio su cm cht; richiede e ·ciò ehe esclude il benp comune idi una ,determinata società. 1 Tale secondo elemento ,è ,di per sè un giudizio storico ed un giudizio pratico. I 1 E' un giudizio storico, 1perchiè o•g,geMo idi esso è un detei• minato ,po·po'lo, in un 1 det~rminato •tempo, in determinate cit– _costanze. E' un ,giudizio pjrartico, 1perc'hè •riguarda 1le azioni c:h'e un popO'lo :deve compiere ord omettere per conseguire ,concre- tamente il suo bene comune. . . ,E ,diciamo deve. Pernhè i'l •primo termine ·;; una legge, è la legge di Dio : e ,bene ,cpmune non vuol dire meno di bene, ma vuol dire, se possibile, di più ( o meglio : -al massimo). Ora tale giudizio storico non è contenuto -di per s·è nella determinazione universale ,deHa leg,ge naturale. La leg,ge natu– rale, considerata nel mod!o proprio della sua promulgazione, ,const,a :di ,proposizioni.idi carattere universarle e di validità ge: nerale: la rlegge positiva rirguarda inrvece materie •determinate, per mi tempo 1 determinato, per un popotlo •determinato. La fogge positiva è una prnJlosizione di :questo ti•po : .per ohibe– di;re, in questa fattispeci.e concreta, alla 1eg.ge naturale, si i'µlpone questo o ,queU'aHro _comportamento. Vi è- drun•que un giudizio ohe ri,guarda il 1 rappor,to che esiste tra la determi– nata fattispecie e la legge naturale e che si esprime in un ,comportamento determini 1to. . Per usare le classirficazioni fogiche usate dal ·padre Marin Sola, ·vi è, nel p?s.s-a,ggiorailla _pn.>~osi~ione ,di l~gge naturale :ad una legge pos1t1va non 1 contraddittoria alla pnma, una con– nessione puramente. virtuf' •le,_ i,~ ,quanto ,il .'giudizio storico, •che ·sta alla base ,della 'l~gge , os1,tiva, non 1 e m ness:un mo,do con– tenuto nei termini deH proposizione nol'lmativa di leg,ge naturale. · I . 2. Poss_iam:o ,qui cJO"liere il fondamernt-o ·deU'autonomia ,della politica all'interno •del •pensiero cattoEco: esso è dato proprio daUa piena comrrensione 1della ,distinzione tra legge naturale e leg,ge positivai. ·Per la dogmatica cattolica, '1a Chiesa giu 1 dica, in ragione ·della com:1essione essenzi~le co-n H depositum /idei, anche della fogge naturale. Il magislero ecclesiastico .gode nei confronti 1ella legge na,turale de'!-a medesima assistenza ·del'lo Spirito :Santo che ,g()ldeper rispe ·to aHa fode •so•prannaturale. Con questo i princi,pi! ,deHa·rlegge naturale trovano un ripa. ro iben più sa·Mo di quanto non trovereh!bero nell'attuale regi• *e di natura. Dal pu_nto jdi vista naturale, custode della legge naturale è la ·retta coscienza, sostenuta 1 dalla tradizione del ge– nere umano, ed r11uminat~ dalla filosofia. Questo ,tipo idi cono– scenza è difficile, inoomJleta ed aibitualmente frammista aid Jrrori. •Con il magistero sòprannaturaile 1 deHa Ohiesa, i principi deMa legge naturale ricévono la pienezza e c01mpleta chia• rezza: essi appaiono in t~•tta la loro ampiezza e in mo•do nitido ~d inequivoco. Questa ,è l'importanza che il magistero ecclesia- 1 1 . stico riveste per rispet1o all'autorità politica: le rive a con piena ed asso-Iuta chiare~za le esi,genze autentiche ,della legge naturale, principio e fondi.amento di una legge positiva c'he vo. glia essere autentic-amentf ,tale, senza commistione di arbitrio. Tuttavia la legge naturale, se da il principio ispiratore della legge positiva, non •la costituisce. Giurdizio costitutivo ,del– la legge positiva è un giudizio sul raipporto tra fattispecie e leg.ge naturale, cioè 1l'en!nciazione 1di un comportamernto che esprima propriamente qr,el rapporto. ·E :qui cessa la compe– tenza ,diretta di chi ha ,co1meog,geHo ,di essa l'enunciazione del principio di legge natur~e. Qui comincia l'inelimina1bile auto– nomia delrlo Stato, 1qui comincia l'indimina1bile auit'onomia ,del po~itico, anc?e se_ catto]i-co .. E si- badi_ che il po'1i~ico_ac~t• tohco, non ·e, nei confo.·ontI del magistero ·ecclesrastico 10 materia di leg<Tenaturale, in una posizione idi assoluta •liibertà. Intatti egli è s~mpre tenuto a rispettare la legge naturale, una volta quest·a gli sia ohiaramente èd inequivocahi<lmente pro- posta.). i ,La leg.ge naturale non appare quasi '!11-ai, neiHa ;vita •sociale, •che neUa forma ,della ·legge positiva. Essa• non può 1diventare attualmente sociale, 1-asJiare ,il mondo 1deUa ragione e •della :coscienza individuale in kui si esprime ,direttamente, in •quanto legge naturale, che -s·tori~izzanrdosi,-po:sitivizzanldosi, !Cioè indi- 1 cando un comportamentb concreto che '1a aidegui e la esprirma nelle circostanze in atto: E' iper •questa rà•gione che, qu-a-lunrque siano le ,deforma• zioni sia del clericalismo che ,del laicismo •ohe-,del nuovissimo clericolaicismo ,democristiano, la Chiesa non può ,mai, assolu- tamente surrogare e rimpiazzare 1o Staito. • •L~antico errore curialista ,è stato ,sconifitto nel Me:dio 1Evo. con ifacHità -ancor più ,grande ·che non l'opiposto errore règa~ 1 lista, •perchrè lo !Stato ,è irrimpiazza:bile •dalla 1Chiesa e l'auto– nomia 1deHa politica è una necessità Idi ,diritt·o che si esprime anche -come immediata ·necessi•tà •di fatto. • • •3. Possia,ino così ,compren1dere ,tutto il valore dell'olbie– zionè c 1h·e padre Lener ha mosso -alla Democrazia :Cristiana e che a nostro avviso resta uno dei fatti cultur~li dell'anno. La DC manca ·proprio di ciò ohe ,è costitutivo ,della ,dimensione. di Stato: manca ,di un autonomo giudizio storico sui problemi e sui compiti della società irtaliana contemporanea e manca qÙin– di una sua autentica ed origina 1le :prnpOlsta ,di legislazione posi– tiva. A ·questo da •parte 1democristiana si ,è eercato di opporre -una sorta idi argomernto ,rdi Talete: si 1prova il ·moto •cammi– nando, si .P!O•va 1 di essere capaci ,di legiforare·, legiforando. La iDC certo •ha legiifèrato in tanti anni. ,Ma· questo non vuol dire nulla: legilferare non vuol 1 dire sàper.fare le leggi, non vuol dire possedere ima visione autonoma della legislazione posi,tiva. Ta•le -mancanza 1 di autonoonia si ·può ,dimostrare in 1fun. zione dei principi di legge naturale: e si può vedere a quali diverse i,deolo.gie, inrvece ,che alla leg.ge naturale, si ispira la azjone rpolitica •della DC._ · • • Vi ,è tuttavia un'altra via ,che ;può· essere seguita e che ri•guar:da la stessa struttura· ·materiale della fogìslazione posi– tiva. 1Si può cio 1 è ,esaminare fa le:gis'lazione ·positiva democri– stiana e notare come ,essa a 1hbia ,una fisionomia nettamente marginale 1 per rispetto alla natura ,dei fondarmentali pro1blemi che sono oggetto ·della ,legislazione positiva. Niè sÙoi rapporti tra propriètà e •gestione o tra ,pro.prietà e lavoro : nrè suoi rap– porti tra autorità e libertà : niè ·sui rapporti tra Chiesa e Stato: . nè sui rapporti tra Stato •e costume, nè sui ·rapporti tra Sitato e•d economia, su nessuno di questi 1punti si è esercitata la legi– slazione positiva dei governi democr.aticocristiani. Le leggi fondamentali della DC sono ,quelle suo-li Enti di Riforma, . - . ~ .quella sulla Cassa del Mezzogiorno; qùella sull'Ente. Nazio• nale Idrocarburi. Esse hanno in comune la tendenza a creare delle aree di •diritto eccezionale, lasciando del tutto immutata la •generale struttura ,deltlo Stato. La DC tèndeva certo a rispon'dere così a,d una esigenza nuova, avvertita ·dal paese -do-pola crisi ,del fascismo: la nece·s– sità di una semplificazione normativa ed org,anizzativa della struttura aniministrativ,a dello Sta,to. 1 Ma essa vi rispondeva non con la creazione di un .nuovo diritto ma con la ,creazione ,di nuovi enti ,posti al ,di fuori della ol'lganizz-azione aimmini,strati,va ·dello Stato, in ·cui l'aribitrio ,del– l'uomo 1p0Htico avevà una parte ,determinante. La restaura• zione ,della -democrazia non ,è così_stata una restaurazione del– lo Stato di diritto, ma anzi ,ha signtfìcato l'aumento del peso dell'arbitrio nella vita amministrativa. Se vi è un fatto che misura fa .capaci,tà ,di legislazione po– sitiva e dimostra quindi iii livello creativo di una politica, questo è proprio la sua at>titudine a•d eliminare_,l'ailbitrio crean– do nuovo ,diritto. Quando, come nel caso della 1politica italiana successiva al '48, le no·vi,tà legislative non ·creano nuovo diritto ma· determinano ·soltanto nuove rpossilbi,li,tà di a~bitrio, sono una prova ,dell'assenza radi•cale idi creati,vità ,politica dei :go– vernanti. 1 Dis1rilbuire ·de,Ue -terre, fare idei lavori pubblici, cercare in.fruttuosa1mente 1 del ,petrolio e ·compensare la sconfitta con l'av,ventura politica e finanziaria, sono ,dei comp~ti in .parte modesti, in ,parte negativi: e la nega,tività nasce dall'assenza •del ~ero diritto, dell'autentica crea•tività legislativa. Un discorso a parte meritereh!bero quelle innovazioni legi. ,slative antecedenti al '48 e che •sono in so-stanza disposti costi– tuzionali: vogliamo dire le regioni a statuto speciale. Ma an– che •qui si vede come esse non hanno segnato un miglior e•quili:brio tra poteri locali e potere· centràle: e sì vede con chiarezza come in esse non :vi sia equilibrio tra potere poli– tico e funzione amministrativa e che l'equilibrio ,è stato rotto a vantaggio della ·politica. Un parlamento ridotto •presiede a compjti istituzionali estremamente modesti, sì che le regioni

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