l’ordine civile - anno II - n. 15-16 - agosto 1960

l'ordine civile ' società civile, secondo •la· giust1z1a naturale ,e secondo·•. le leggi positive. La: funzione di controllo si estende là ,dove· si estende la funzione di governo, per garantire che essa ri– sponda alle possibilità della'-società civile e non leda ingiu– stamente diritti od interessi. -.Se la funzione di governo ,deve,rappresentare l'esigen,za dell'unità della società civile e la conformità dei rapporti so-· ciali alle esigenze della giustiziia e della ragione, la funzione • di controllo deve rap,presentare f esigenza opposta, cioè quel– la del corpo sociale di non essere sforzato oltre misura od in modo astratto ed arbitrario. Tàli funzioni debbono essere affidate' ad organi distinti. Il iprimo di essi deve poter esser ricondotto ad unità assoluta ed avere quindi per vertice una persona fisica: è l'esigenza primaria del governo. Si può considerare la ,figura del Pre– sidente degli Stati Uniti la iposizione costituzionale più vi– cina a tale concetto. Jl secondo ·di essi deve invece essere· affidato ad una ragionevole molteplicità : il suo soggetto può dunque essere un'assemblea. La base dembcratica di elezione dèll'assemhlea è certo principalmentè il territorio éhe con– sente il pieno vigore ,del suffragio universale : ma non si deb– bono escludere altri titoli, salvo _sempre quello della nomina presidenziale incompatibile con la separazione' dei -poteri, per assicurare ai corpi dello Stato, alle collettività locali come tali o ad altri so-ggetti sociali, la loro debita e proporzionata rappresentanza. • La funzione di controllo dell'assemblea dovrebbe avere I come massimp potere la capacità di cassare, a maggioranza qualifièata ed eutro un tempo determinato, un atto di go– verno. Salvo questo limite, al governo ,dovrebbe spettare la legislazione ordinaria. . • ' Si dovrebbe però determinare un iter speciale per al– cune leggi di ,particolare natura, che potremmo definire costi– tuzionale : sono le leggi che comportano alienazioni della so– vranità ,dello Stato; cessioni ,di territorio, mutazione dei diritti 1 pu'h!blici so·ggettiivi e casi consimili. Tali leggi doivrebbero ave– re l'approvazione di amrbedue •gli organi fondamentali •dello Stato. I Si ,dovrebbe considerare illegale ·qualunque transazione. od accordo tendente a Jimita-re la libertà s1a del 1 governo che dell'assemblea e a rìsolvere i loro con.flitti politici sulla base di criteri e di olbibli"gazioniestranee alla vita dello Stato. Come è evidente, 'la più assoluta ,incom:patihilità tra la appartenenza di due organi .fondamentali dello Stato sarebbe inevitabile in tale sistema. Alla precisa definizione dei poteri, che consente un eser- , cizio autonomo di essi, può corrispondere la piena distin- •. zione degli organi titolari. Si dà così una rigorosa ·separa– zione dei poteri. . In questo autentico Stat~ di diritto diventerebbe possi– bile annullare la base. istituzionale della partitocrazia ed as– . . sieurare una effettiva composizione dell'associazione politica r dei cittadini con l'autorità dello Stato. L'esorbitanza del potere· I affidato al Parlamento rendeva il governo ,dipenqente innanzi ad esso, sicchè il governo ,doveva essere· semplicemente affi– dato all'assemblea parlamentare. La disciplina di partito _si impose al Parlamento ,per assicurare ad esso quell'unità e quella compattezza che è la condizione del governare : sic– chè il Parlamento perdette in fatto ogni potere proprio quan. do li aveva acquistati tutti. La rappresentatività delle isti– tuzioni ( il loro diretto collegamento con la realtà socia– le), veniva meno ad un tempo con la libertà e l'autorità del ibli e . rn ia tJlig •. 3 governo e l'autonomia. ,dello Stato. A tanta co_nfl.liiioueaveva portata un'insufficiente e ,confusa separazione dei 1 poteri. Nel ·quadro di un restaurato Stato di diritto, esistereb– bero certo associazioni politiche capaci di eccitare l'attenzione e l'impegno politico del paese: tuttavia non dovrebbero esi– stere n:è coutrassegni ideologici per le candidature nè orga– nizzazioni elettorali formalmente nazionali. 1 E' il territorio che deve essere ra·ppresentato e non la concezione poli– tica come tàle. La norma sulla inammissibilità del mandato imperativo così come la proibizione ogni tentatiivo di imporre una pressione 1 politica sul candidato nel senso di richiamarlo ad una disciplina politica di associazione dovrelb1hero ricevere pratica sanzione. Nessun eletto, nessun membro degli organi costituzionali dovrebbe poter esser memlbro ,di un;associazioue politica nel.tempo della sua carica. Bisognerebbe quindi disso– Ciare radicalmente l'istituto democratico dal concetto di man– dato e ·da quello di sovranità ·popolare. Tali concetti, nonostan– te la vigenza, almeno nelle costituzioni dell',Europa continenta– .le, della proibizione del maudato imperativo, sono stati al cen. tro dell'affermazione della partitocrazia. Il partito si è posto come il custode del « mandato », cioiè dell'impegno. pro,gram• matico, che aivrehbe costituito l'o,ggetto del. contratto eletto– rale tra elettore ed eletto. La de·mocrazia, in questo caso, sarebbe constitita -ap– punto nella partitocrazia. Eppure proprio questa era, secoudo la forte espressione di Sturzo, contrario all'eguaglianza dei citta,dini : cioè contraria al heue civile ,che è più proprio al regime democratico tutelare. Per garantire l'eguaglianza del valore ,del votò ed 'il 1uo carattere dirimente, decisivo in uno Stato democratico, occorre eliminare le vecchie idee del mandato e del.contratto elettorale. L'elezione è scelta di uomini ad un~ carica pubblica. Eletti, la loro legge è quella del puib!blico ,potere che im– personano e della loro èoscienza che sola •è innanzi al ·di– lemma umano ,del giusto. e dell'ingiusto. Del resto, è la dipendenza del governo dal parlamento e la instaurazione del governo •del parlamento ,che ha reso dipendenti i deputati dal partito, possessore della beata chia– ve ,del ·« ministero ». L'incompatibilità tra le due funzioni ri– condurrebbe il ,deputato al ,pieno rispetto della sua funzione rappresentatiiva di una realtà sociale,dèterminata, molto più le. gato alla sua carica presente •che,all'aspirazione futura. . Inoltre l'esperieniia recente dovrebbe ammonirci di ,sta– bilire l'i.ncompati:bilità tra membri di una forza politica e la nomina ad una carica amministrativa dipendente dal pubblico potere. Solo taluni requisiti di età, di benemerenza civile, di capacità tecnica potrebbero far superare tale incom– patibilità. Lo scandalo innanzi alla giustizia ed alla pove~tà in cui ormai siamo immersi s,pecie per l'ambizione ed il ci– nismo dei giovani dovrebbe i,spirare una seria legislazione al ri,guardo. ,Con ciò abbiamo indicato la via per cui si .può cercare il superamento della partitocrazia e la •restaurazione ,dello Stato.· Scriviamo queste note mentre il disordine morale e civile italiano raggiunge il suo aipice, e si dà l'effimera vernice ,di una falsa rispettabilità. . Ma non soltanto a 1 pparenza. E nulla come l'omertà oscura e sorprendente ,di tutte le forze interessate o succubi del di– sor,dine .,è miglior testimone che una nuova realtà è ormai p·resente; anche se non ancor visibile, uella storia e nella realtà civile del nostro paese.

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