l’ordine civile - anno II - n. 15-16 - agosto 1960

pag. 2 della morale politica, toccata dalla classe dirigente_ ita– liana nel secondo dopoguerra. Q.uesto sarebbe stato il vero complotto. Ed è di grande tristezza che la tradizione religiosa ~ civile, i veri interessi politici del paese non abbiano trovato nessun difensore autorevole, nessun campione iri campo aperto. Che i comunisti si· accingano a profittare di. questa situazione per i loro scopi, è ben evidente. L'on. To– gliatti ha scritto che « si è creato in Italia un terreno democratico sul quale è possibile organizzare e condurre delle lotte vittoriose per delle riforme di natura radicale della struttura politica ed economica del . paese ». Sa– remmo addirittura, per l' on. Togliatti, dinanzi alla pro– spetti va della « rivoluzione per il socialismo che deve Stato o IV. La restaurazione dello Stat~ di diritto è la restaurazione della separazione dei poteri. Se guardiamo la struttu'i-a costi– tuzionale dello ,Stato moderno nella sua figura formale, ve– diamo che, da questo punto ,di vista, la causa ,della successiva confusione dei poteri è stata l'imprecisa definizione di essi. Probabilmente a causa di questo fattò sta la ripugnanza del Montesquieu al giusnaturalismo tradizionale, che mante, nevil il linguaggjo filosofico della scolastica ed il i;uo procedi– mento ,deduttivo, •quando ormai si sconoscevano ·1e ragioni filo– sotfiche che avevano spinto gli scolastici ad adottarlo. 1Così e,gli intendeva piuttosto illustrare un sistema vigente, e le pratiche che lo sostenevano, -che esporre in modo rigoroso e preciso una dottrina costituzionale. Ora non c'è dubbio che il sistema costituzionale britan– nico, sia nei giorni di Lord Newcastle e dell'egemonia Whig, sia -dopo il 1742, con l'esercizio del ,potere diretto della Co– rona, era qualcosa di molto lontano dalla separazione dei poteri. La rivoluzione idel 1686 significava semplicemente_ che la -Corona, invece che affrontare il Parlamento con la forza insistendo sull'estensione della prerogativa regia, lo prendeva per via di corruzione. • La eooperazione tra Corona e Parlamento era estrema– mente ampia: sia in ,termini formali che in termini sostarr– ziali la separazione dei p~teri non era un chiaro e preciso concetto nel diritto pubblico britannico. Tuttavia Montesquieu ritenne che esistesse ·qualcosa come un ·potere legislativo af– fidato al Parlamento ed un potere esecutivo che era esclusiva pertinenza della Corona. Potere legislativo e potere esecutivo esprimevano molto impropriamente la differenza tra regia prerogativa e bill del Parlamento : la distinzione dei com– piti, che era p•rinci-pio ineliminabile di qualunque organizza– zione giuridica, anche se più fermo nel diritto inglese che in quello continentale non raggiungeva di ,per sè il concetto di separazione dei poteri. Tale concetto ·presupponeva invece la precisa e ·autonoma determinazione dei poteri· e la loro ,distri– buzione a distinti organi dello Stato, tutti egualmente sotto– messi ad una legge superiore, ma costituzionalme~te pari ed incoe11cibili l'uno dall'altro. • E' tale concetto il contributo pro-prio del ,Montesquieu pensatore alla fondazione teorica dello Stato di· diritto, quale doveva inaniifestarsi poi nella costituzione americana e nella costituzione dell'89. neo l'ordine eivile avere in I tali a carattere di rivoluzione antifascista ». Le parole del Togliatti sono un commento in so– stanza ai recenti avvenimenti ed il prologo ad eventi' futuri. Così mentre la politica europea prende forza e con– sistenza, mentre i sindacati tedeschi é la socialdemocra– zia tedesca si convertono alle tesi di Adenauer, mentre il generale De Gaulle si spinge sulla via di un'organica solidarietà europea, mentre gli Stati Uniti sembrano li– quidare le illusioni della falsa distensio.;.,,e, il nostro pae– se stagna in una via torpida e torbida, senza speranze, senza avvenire, aperta soltanto ai rischi peggiori. E non è che troppo facile ricordare, a chi spera di avere ottenuto la pace al prezzo facile di un gioco di bussolotti, che mai ne siamo stati più lontani. partito di Giovanni Baget-Bozzo L'a separazione del potery implica il concetto di costitu– zione : una norma di legge fonda le -competenze rispettive de– gli organi. dello stato e-d organizza la loro cooperazione. La Costituzione esprime l'essenza dello stato -di diritto, il primato della legge. E' quello che enuncia la dichiarazione dell'89 con la celebre espressione: ,La ou il n'y a separation des pou– voirs, il n'y a pas de Constitution >>. Ci troviamo dunque -di fronte ad un concetto generale clie andava p11ecisato e determinato con altri concetti generali ( e traduzione impropria) di istituti del diritto pubblico in– glese. I Ora in una dottrina della costituzione- degli organi pub– bl'ici, qual'è il concetto -chiave, quello in funzione del ~ale vanno concettùalmente determinati gli organi dello Stato? E' . il I concetto di governo. E' questa funzione prati•ca, uni,fì.catrice, nell'ambito ,dei compiti dello Stato, determinati dalla legge naturale e ,da quella ,positiva, •quello che è massimamente rilevante nella at~ività dello Stato. Ora se Io Statò ·di ,diritto è stato organizzato in modo -da garantire la parità morale e giuridica ,del -cittadino e del pub– blico potere innanzi alla legge, se il ·fine specifico dello Stato -d~ ,diritto è di garantire l'inviolabilità della volontà; della P«trsona, dei beni del cittadino ,dall'arbitrio del pubblico funzionario, quali saranno gli istituti tipici che affiancheranno e determineranno la generalissima funzione di governo, fun– zione generi,ca, ineliminabile ,da qualunque Stato ed incapace d~ specificare di per sè la propria natura dello Stato di diritto? Saranno ,degli istituti pubblici, cioè organi dello Stato, soggetti titolari di un pubblico potere, incaricati di -control– lare l'attività di governo e dotati dei mezzi giuridici per impedire atti giudicati nocivi al bene comune o ai beni per– sonali ,che lo Stato protegge. •I La ·prima e radica.le distinzione di poteri costitutiva di up.o Stato che ha la natura e le finalità di uno Stato di diritto è la distinzione tra potere di governo e potere di controllo del •governo. Tale distinzione ·consente effettivamente la determinazio– ne di .poteri aventi un .contènuto autonomo, perfettamente distinguibili e perciò capaci di una cooperazione -che non sia confusione. ' La funzione di governo ,comprende tutti quegli atti che sono necessari a -garantire l'esistenza ed il :progresso -della

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