Nuova Repubblica - anno III - n. 8 - 1 maggio 1955

nuHa repubW~a N ]COLE POULY, moglie francese__di quel ~aie Nadir Cluabodo, condannalo a 20 anm e O mesi per aver ucciso ad Entrèves la sartina torinese Angela Caval– h•ro, ha conosciuto anch'essa le delizie della pr1g1one di 'l'orre dei Baglivi in Aosta. Gli agenti della squadra mobile– di qnella cittit hanno eseguito una s01·presa, in piena ·notte, nel. povero abituro che la Pouly divideva un tempo con il ma,·ilo e hanno trovato la donna in compagnia di tre uomini. · li loro atteggiamento - dicono i giornali - · non lasciava dubbi e così Nicolo, pia.ngente e disperata, è stata tratta in arresto e condotta in questura, dove le è stato conto.·tato « l'esercizio abusivo cli casa di meretricio e l'uver e.qorcitato la prostituzione fin dal gennaio scorso>. La Pouly si è difesa dicendo che era stata spinta a vendersi dalla miseria in cui versava, dato che - moglie di assassino - le era stato assolutamente impossibile tro– ni re un lavoro: « Ho cercato di tornare da mio pache - ha detto singhiozzando - e mi ha caccialo via. Ho bussato " tulle le po.rte cercando un impiego e non hanno voluto ,,apf'1•ne cli rne. Chi mi ha fatt-0 lavorare, approfittando Jc•lla mia. situazione, mi ha pagato così poco, che non riu– sci,·o a. fa.re nemmeno un pasto, con quel che mi davano. Clic vo levate che facessi? Non fatemi ciel male, che ne ho gii1, avuto tanto ... :i. · La polizia sapeva che le parole della donna erano wrc, perchè la. teneva. d'occhio e tuttavia Nicole Pouly ha passalo la notte in camera di sicurezza e l'indomani è stata condotta in quella tetra Torre dei Baglivi che ospitò Jolancla Bergamo, servetta innocent", e fino al mese scorso anche Nadir Chia.boclo. La denuncia - in base all'art. Hìl del Testo Unico Leggi cli P. S. - comporta per la. donna una pena da sei mesi a. due a.nni e, se ancho le verrà concessa la libertà provdsoria, la. giustizia. farà il suo corso. I tre uomini che si trovavano con lei erano sposati e. la polizia. ha agito nei lo.ro confronti con estremo rìguardo, « mettendoli in liberti, subit o dopo aver visto i loro clocu– non molto intelligente,· è sfata facile preda cli alcuni indi- Mi,., per non C"reare dissapori nelle famiglie». · Ed ecco che - a parte la piet,, della storia, il cui significato sta tutto nelle pa1ole con cui Nicole Pouly si ò clifcs,~ -- affiora dalla cronaca la discriminazione profonda d,e in Italia. la legge usa verso l'uomo e verso la donna, in simili circostanze. Solo la. donna è responsabile di un ntto comune, solo della rispettabilità della donna si può non tener conto, mentre l'uomo, dopo gli aece1·tamenti som– ma,·i, viene subito prosciolto e rimandato a casa. Un giornale dice che « presa. dallo sconforto per tante a ,·\"e1·siti1.,la. giova.ne , non padrona della nostra lingua e non molto intelligente è stata facile preda di alcuni indi– vidui che l'hanno spinta sulla strada del male». Chi sono questi individui? Gli stessi, sposati, verso cui la polizia è stata. così rigu&rdosa o altri, che dormono pure tl'anquilli nel loro letto, rnentre Nicole si rivolta, piangendo, sul tavolaccio? E perchè non pagano? S JAi.\1O ANDATI a rileggel'Ci con qualche mestizia la Dichiarazione di diritti e principi, ra.cchinsa in dodici 111 Licoli, che la Federnzione Abol-izionista lnternazionllle, 11ala a Ginevra. il 22 settembre 1877, pe1· opern di Josephine ];uller, emanò all'atto della. sua costituzione. Dopo aver rivendicato e l'autonomia della persona umana elio ha. il suo corollario nella. responsabilifa individuale:. la rii-·l1iarazione afferma. (a,·t. 4) : Facendo vesa,·e sulla donna ic conseguenze legali di un atto comune lo Stato diffonde ì'id et, vei·icolosa che vi sia una morale difj e,·ente ve•· i sessi. (a,·t. 9 e 10). Le miswre d·i vunizione della vubblioa provo– cazione al vizio e del lenocinio, in quelle loro ma:nifestll– ::ior.i · che vosson.o essete conotatate senza arbitri e senza il rcoimc special della volizia dei costumi, debbono appli– car·,i agli uc,,n;ni come alle donne. Lo spirito di questi arti– coli si trova. - a distanza. cli 70 anni - nel progetto Meclin che nel parag1·afo 3 dico: « Assolutamente inaccet– tabile, dal vunto di vista della legalità, l'llttttale s-istema è a!t,rettanto inaccettabile dal ·vunto d·i vista dell'ugua.gli<mza dei .,essi. Si arre.,ta una coppia.' Si lascia immedia.tamente · in l·ibertà l'uomo, perchè non occorre constatare il a-uo stato d·i saliite, visto che e9li 1,,. una' specie di dir·itto a contmninare, ma si sottopone a visita e magari in 8peda- 1 i=za la donna, verchè ella ha il dovere non solo di non conlaminare ma d·i non essece sospettata di voter conta- 1nina,-e ». Povera. Nicc,le, che triste esperienza le Jia riservato l'Jtf\lia. Un marito che l'ha. bastonata. e fatta. sgobbare, poi si è macchiato di un orrendo delitto e l'ha. làsciata. sola, disprezzata e senza. un soldo. Una piccola. stanza divisa. in clne eia una tenda. sdrucita, cor. una finestrella che guan:la sul ballatoio e in ultimo, poichè non tutti i film si chiudono con la happy end, la sÒrpresa della polizia e l'arresto. Siamo certi che se un gforno Nicole tornerà libera in Francia - come le auguriamo - non si fermerà a guardare i cartelloni turistici che consigliano: Visitez l'lta.lie. ANNA GAROFALO t. . l-- -< f :: ---•~°'T-: ' r" ·- / ·--- ' • A • < 1 . ~ --=- ---- Ogni riferiaento a persone reali è puramente c:asuale {Dis. di JJino ltoschi) CULTI AMMESSI Memorandum del Consiglio geliche sul problema della I L PROBLEMA della Jiberfa religiosa in Italia. è an– cora da risolvere. La Carla costituzionale ha profondamente inno– va.lo il sistema a.ttua.to con le leggi fasciste sui « culti ammessi > del 1929-30. • . Infatti, stabilita a suo tempo coi Patti ciel Laterano la premirtl)nza. del culto cattolico quale 1·el.igione dello Stato, con le leggi ciel 1020-30 si volle sì mantenere la libe,·tà per tutti gli a.ltl'i culti, ma - con un regime accen– tuatamente giurisdizionalista - si intese limitare tale li– bertà; e ciò sia con numerose restrizioni, sia col sotto– porne l'esercizio alla. vigilanza ed al controllo del potere esecutivo. Con la. Costituzior.e vigente, per contro, lasciata inal– terata la posizione di preminenza della Chiesa. cattolica mediante il richiamo espresso dei Patti Lateranensi (a.rt . 7), si è nel contempo sancito: I) la. piena eguaglianza soggettiva di tutti i citta– dini senza. distinzione di religione (art. 3 comma I.o); 2) l'eguale libertà per tutte le confessioni religiose (art. 8, comma I.o); 3) la. libertà per le confessioni religiose diverse da.Ila cattolica. di organizzarsi secondo i propri stattrti in– terni (a.rt . 8, comma. 2.o). Ta.li disposizioni comportano: . a) tm sistema cli completa libertà religiosa che la– scia largo margine per la preminenza del culto cattolico nel Paese (asseg ni a favore ciel clero; cerimonie ·religiose ufficiali celebra.te secondo il rito cattolico; ecc.); e trova precedenti congeneri negli ordinamenti di altre nazioni, dove, cli fronte ad una religione dello Stato, vige una. com– pleta libertà religiosa per i cittadini e per le altre con– fess.ioni religiose (così in Inghilterra) ; b) il preciso contenuto del diritto cli Jibex-tì, reli– giosa e del libero esercizio ciel· culto e della. propaganda, riconosciuti in modo completo nei limiti stabiliti dalla norma. inequivocabile e precettiva dell'art. IO (1); e) la parificazione di trattamento giuridico dei lno– ghi privati e dei luoghi aperti al pubblico, per quanto concerne l'obbligo del preavviso e le possibilità cli divieto per le riunioni anche pubbliche in essi tennte (art. 17, com- mi I.o e 2.o); • d) l'inammissibilità di regimi limitati,·i speciali di– versi dal comÙne per gli enti di cn!to, in dipendenza della loro natura particolare; e ciò, in conformità all'art. 20, m-– viamente applicabile anche alle rim1ioni cli carattere re– ]jgioso; e) il rinvio ad una legge da emanarsi di intesa fra lo Stato e le rappresentanze delle conf0ssioni diverse dalla cattolica. per tutto qnanto concerne i rappo:-;i re• ciproci (art. 8, comma 3.o), O RBENE, NONOSTANTE LE EVIDENTI incova.zioni apportate alla. Costituzione, e nonostante le molte– plici sollecitazioni inoltrate al Governo dalle singole Chiese e da.I Qonsiglio Federale delle Chiese Evangeliche d'Italia, per la attuazione delle norme costituzionali in tema. di liberti, religiosa, la situazione è attnal~ente ancow la seguente: 1) il Ministero dell'Internò mostra di non vÒler Federale delle Chiese libertà religiosa 1n evan– Italia riconoscere Ja portata innovativa delle no,·me costituzio– nali in tema. di Ji6erti, religiosa.; mantiene ancom oggi fer– ma ed inalterata la legislazione àel 1!J29-!JO sui « cult·i ammessi>; non si decide a. da.re effettivo inizio alle tra.t– tativo per le intese pr~viste dall'a rt. 8 della Costituzione; continua a mantenere valore esecutivo a c-ircolari ill-ibe– rali emanate durante il c,Msalo regime, ai danni cli alcune confessioni (Pentecostali); 2) cli conseguenza le autorità di polizia ccnlt-ali e peri1eriche continuano ad imporre, nei con.fronti delle atti– viti, delle comnn.ità protestanti, divieti che risultano ille– galmente da.ti e ad inoltra.re •denunce penai.i a. carico de.i ministri di cu tto pe r fatti che secondo la legge non co– stituiscono reato; 3) nonosta.nie i va.ri processi, cui questo stato cli cose ha dato luogo e che si sono conclusi con numerose sentenza cl i assol uzione piena, il Ministero dell'Interno e le autoriti, loca.li non dimostrano di voler ri.,petta,·e i gi,i– dicati de.Ila mag-istratura, compl'es-i quelli della Corte di Oass,ocione, dando così esempio di inosservanza della Costituzione e dei giudicati (2). L E 11-rJKORANZE RELIGIOSE in Italia, di fronte a questo stato cli cose, non chiedono nulla. cli più cli quello che è il lo.ro cliritto; e cioè, che il Governo, senza attendere che il pro blema. venga. sollevato e risolto tra,. mite un'iniziativa parlamenta,·e, non frapponga. altri osta– coli o indugi alla. sua integrale e naturale soluzione; ed affidi ad una Commissione mista (composta cli ra.ppre– senta.nti dello Stato e cli ra.p1)resentanti delle Confossioni religiose diverse dalla. Cattolica.) la. elaborazione delle « :intese > sulla base delle qt1ali dovrà essere emanata la legge a. nonna. dell'art. 8, ultimo comma, della Costitu– zione. E nel frattempo, senza. ulteriore indt1gio, dia istru– zioni ai Prefetti ed ai Questori, perchè siano osserva.te e fatte osservare le norme precettiTe della Costituzione stessa per qnanto cori·ceme l'esercizio della. libertà re– ligiosa nei termini in esse indicati. Quanto alla q-nestione ciel valore precettivo pii't o me– no immediato cli talune norn1e costituzionali - questione che è stata. sollevata foor cli proposito ancbe in merito a norme concernenti la Jibertii religiosa - appare evicle,ite a. chitmqt1e intenda lealmente operare secondo }e line& stabilite dalla Costituzione ste~-sa, che anche quelfe norme costituzionali che, per e,spresso rinvio, attendono per la loro completa. attuazione l'emanazione di una legge suc– cessiva, sono sempre di immediata applicazione, nel senso che le leggi preesistenti sulla stessa materia debbono es– sere interpretate con lo spirito nuovo che ha dettato le rmove norme; abbandonandosi per sempre interpretazioni esaGperantemente ca.villose tendenti a dare a.Ile vecchie di– sposizioni una applicazione unco.r più restrittiva. di quella che ebhero al tempo del cessato regime cbe lo aveva cm,.mate. Gli appartenenti alle minoranze religiose confidano che i partiti politici che si ispirano ai prìncipi della. libertà e della democrazia, vorranno risolvere il graYe problema della liberti, religiosa nella. piena osservanza delle norme e dello spinto della Costituzione repnbblica.na. li :rispetto del!~ ;..,inoranze di ogni tipo è il banco

RkJQdWJsaXNoZXIy