La Difesa della Razza - anno I - n.4 - 20 settembre 1938

IL PRINCIPIO DELLARAZZA ELO STATODICITTADINANZA Cittadini,coloni e sudditi in Romaantica I Comunie il principio del sangue 1. - La scheda del recente censimento degli ebrei residenti in halia contiene, fra le altre, una dettagliata domanda intorno allo stato di cittadinanza . • i pone così, con la dovuta chiarezza, quel problema della cittadinanza. strumento della di fe a giuridica della razza, che è fondamentale in ogni politica razzista, poichè, principalmente, attraverso questo tato si compiono le immissioni di clementi eterogenei nella vita della nazione o, per converso, con la revoca e la revisione. si espellono. L'indis olubilc rapporto che sussiste tra razza e cittadinanza è <limo trato anzitutto dall'evoluzione torica. Jn Roma, come presso tutti i popoli antichi, gli appartenenti al nucleo nazionale si tra mettono di padre in figlio, lungo la serie delle generazioni questa condizione di privilegio, etnica e politica. Civcs origo facit. La separazione dallo straniero, privo di ugni diritto, è a~soluta. Ma sin dalle origini la comunanza di razza con gli abitanti del Lazio portò a conceder loro una· ituazione particolare, la latinità, che accordava i tliritti ci,·ili, fra i quali quello di contrarre nozz legittime con i Romani e un limitato diritto di ,·oto oltre la facoltà di acquistare la cittadinanza romana con l'immigrazionr nell'Crhe. limitata di poi per impl!dire lo spopolamento delle città latine e infine oppre sa nel 659; da questi Latini, detti pri ci o veteres, si differenziarono i Latini colonia rii, cioè coloni stabiliti da Roma in Italia. ~Ia dopo la guerra ocialc, con la legge Giulia del 664 e Roscia del 705, la cittadinanza ,·iene estesa a tutte le città italiane, riaffermando con l'unità politica e giuridic·: l'indistruttibile unità etnica della penisola. emplici udditi erano gli abitanti delle regioni sottomes e; e fra essi, pri,·i anchl' di una legge nazionale erano i dcditicii, cioè qudlc popolazioni che avevano dontt') arr<'ndcrsi a discrezione, fra le quali gli el,rei dopo la distruzione di Gerusalemme. Le grandi ma ·e di chiavi, che aflluivano in Italia per effetto delle conquiste. re cr;) gran il problema di impedire, attraver o le manumissioni, l'anlu so di genti straniat· nella compagin · dei cittadini: e \'i si provvide sia limitando le manumi ioni, i,l conferendo agli ·chia\'i liberati una capacità giuridica grandemente inferiore a qu<:lla dei cittadini .. ia inibendo l'acquisto di tale limitata cittadinanza agli indegni. Con il decadere dell'impero la cittadinanza viene concessa con facilità a popolazi,rni di altri gruppi etnici e va progrc sivamente perdendo, con il suo fondamento etnico, la sua importanza. Tuttavia la tessa concessione del barbaro Caracalla della cittadinanza a tutti gli abitanti attuali dell'impero, fatta precisamente per e tendere a quelli l'imposta e i ·t ntc ·ulle succe sioni dei cittadini, sembra che abbia avuto un amhito di applicazione limitato e 11011 abbia creato una completa uniformità di diritto. i\;on divi..:r o, alle origini, è il principio germanico: negli tanziamenti barbarici la piena capacità è attribuita solo agli appartenenti alla nazione germanica. mentre vi.:1h rnriamentc regolata la condizione dei popoli oggetti e degli ·tranieri. Col f cudalismo, ridotto il rapporto di ·udditanza a un mero va sallaggio, l'clemc11to del territorio prende il oprayvento: con iderando i l'uomo quasi un acce· orio. una dipendenza del uolo, la sudditanza viene determinata dal luogo, anche occa ional<: di nascita: il territorio conferisce la nazionalità. li principio del angue (ius anguinis) prnalc nuo,·amcnte in Italia con il sor~c1 t· dei omuni, i quali considerano loro cittadini gli originarii dal nucleo della popolazione cittadina, fo ·ero pure nati nel contado o fuori di città; e soltanto per una finziont et= diritto equiparano ad essi gli e tranci che a\'C ro ottenuto per privilegio la cittadinanz.1. Per tutta l'epoca di mezzo gruppi etnici eterogenei ebbero una condizione g-iuridica narticolarc, fra i quali gli ebrei eh « erano in servitute qua i publica ·ottnposti a'. ~ principe e alla hicsa, principio già affermato dalla monarchia normanna e ter)rizzat" « eia Tomma o d' quino ». ( olmi- toria dir. ital. p. iI8). 2. - Anche nella redazione del odice ~apolconico. dopo ampia discu ·sione alla quale partecipò lo stes ·o Primo on ole, prevalse il concetto di eg-uirc il principio romano del ius anguini perchè, come fu o erYato, la nazionalità è una quc.tione di razza e le facoltà di cui Dio ha dotato le <liver e razze i trasmettono col ·angue e non dipendono dall'elemento fortuito della na cita; hi ogna, si disse. , edere quale è l.1 nazionalità del padre; egli la trasmette ai uoi figli col aniuc ( eduta del Trihunak del 6 term. e tlcl 29 prim. anno TX). naloga disputa sorse nella redazione: del cocl. ci,·. italiano: e a chi o tene,·a che la cittadinanza ,·ien data dalla terra in cui :i na. cc, fu ri po to eloquentemente eia! PisaBibliotecaGino Bianco Ognidirittotolto agli stranieri Laservitùdegli ebreinel medio evo 43

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