Critica Sociale - anno XLII - n. 20 - 16 ottobre 1950

284 CRITICA SOCIALE Il controllo delle La cns1 economica del dopo guerra e la necessità di trasformare o quanto' meno di adeguare le indu– strie belliche alle nuove necessità del mercato e di limitare, nel contempo, le situazioni monopolistiche sviluppatesi per effetto del conflitto bellico, hanno indotto i governi di diversi paesi, specie di quelli anglo-sassoni, ad imporre controlli e limiti all'attività , dei complessi industriali, non solo per regolare la loro azione, ma, eventualmente, per sostituire all'impresa privata quella pubblica, qualora ciò si rendesse ne– cessario nell'interesse collettivo. Con siffatta politica si pone in atto quanto agli inizi di questo secolo con– sigliò Giovanni Battista Clark nei suoi « Principii di economia nelle loro applicazioni ai problemi moderni dell'industria e della politica economica»; e cioè che le situaz-ioni monopolistiche possono essere eliminate dallo Stato o con l'assorbimento, mediante l'applica– zione d'imposte sui loro profitti, o con la gestione di– retta da parte dello Stato dell'impresa monopolistica. Il Clark non dimostrò, a dire il vero, preferenza al– cuna per l'uno o l'altro dei due procedimenti, ma su– bordinò la loro adozione al beneficio che ciascuno di essi avrebbe provocato per l'economia nazionale. L'e– sperienza ha comunque dimostrato ch'essi sono ina– deguati al fine prestabilito. Possono, infatti, avere effi– cacia in un'economia statica in cui riesce facile ac– certare e regolare le situazioni monopolistiche acqui– site nel tempo; non ne hanno, invece, in un'economia dinamica quale quella attuale, in cui, indipendente– mente dall'azione governativa, le situazioni monopo– listiche vengono talora rese nulle o per lo sviluppo della tecnica produttiva, o dallo svolgersi d'industrie rivali non pienamente sfruttate, oppure dall'utilizza– zione di prodotti succedanei di quelli monopolistici. Quanto avviene nell'industria si ripete nel commer– cio, in cui una modificazione nei mezzi di comuni– cazione ed una diversa distribuzione della popolazione in una località, riduce od annulla del tutto una pre– esistente situazione monopolistica dipendente , d·all'u– bicazione di un esercizio e così via. Il contrario si verifica, invece, per le situazioili mo– nopolfotiche dipendenti da attitudini personali inscin– dibili dalla persona del prestatore d'opera e quindi di per se stesse non trasferibili. Oltre che per le considerazioni svolte, _le leggi che tendono a vietare od a limitare l'azione di aggrup– pamenti monopolistìci difficilmente raggiungono il loro fine anche perchè più spesso gli stessi raggruppa– menti non limitano la loro azione nell'ambito nazio– nale, ma l'estendono, con modalità diverse, a quella del mercato internazionale. Posto ciò sorge naturale la domari'da: può il dise– gno di legge presentato dal Ministro dell'industria e commercio Togni sulla vigilanza intorno alle imprese consortili pro~ocare risultati diversi e cioè più vasti e duraturi, di quelli conseguiti all'estero da leggi si– milari? Nella relazione al detto disegno di legge si affer– ma che esso « mira a confermare al Ministro per l'in– dustria e il commercio i poteri di vigilanza in materia di intese consortili, che gli competono in base alle leggi vigenti e tende a dare, a questa vigilanza, un contenuto più aderente alla mutata situazione econo– mica del paese; vuole anche schiudere una nuova via all'azione statale di propulsione e di controllo dei rag– gruppamenti economici, che, con vari atteggiamenti e tendenze, ebbe principio nell'altro dopoguerra ». A tal fine viene stabilito che: a) Gli atti costitutivi e quelli che regolano il fun– zionamento dei consorzi per la disciplina delle atti– vità commerciali, nonchè gli atti modificativi dell'at- B i b ~vòteca sl3eìho1raMicomunque denominate • imprese consortili . debbono essere depositati presso il ministero dell'in– diastria e commercio (art. I). b) E del pari debbono essere depositati presso lo stesso ministero i contratti conclusi anche tra privati che esercitano attività commerciali e che contengono clausole. limitative della libera concorrenza (art. II). c) Gli atti e le clausole sovraindicati sono inef– ficaci fino al momento del deposito (art. III). d) La vigilanza sull'applicazione delle disposizio– ni legisls1-tive e regolamentari in materia di consorzi e di patti limitativi della concorrenza spetta al Mini– stero dell'industria il quale la attua per mezzo di una commissione composta di funzionari dei ministeri tec– nici (commercio, agricoltura, tesoro, trasporti, lavoro e commercio estero) e di dieci membri scelti dallo stes– so Ministero dell'industria per la loro qualifica d'indu– striali, commercianti, lavoratori, consumatori e com– petenti in materia economica e giuridica (artt. IV e V). Donde si deduce che attraverso le disposizioni sovrain– dicate il Ministero dell'industria e del commercio non mirerebbe solo a controllare e regolare l'attività delle organizzazioni consortili, ma anche quella di persone singole che vogliano limitare la concorrenza. Disposi– zione questa che appare inutile appena si tenga conto che normalmente siffatte clausole non vengono enun– ciate nei contratti, siano essi stipµlati ·tra complessi industriali o tra singoli. Lo scopo che anima le società commerciali ed industriali non risulta per certo dai contratti di costituzione ecc., ma dalla loro aiione quotidiana e dall'influenza che hanno nel mercato. E' quindi in base ai provvedimenti adottati nell'ambito industriale e- commerciale che i vari operatori debbono essere giudicati, e non già in base ai contratti di co– stituzione. S'aggiunga ancora che in ogni caso la vi– gilanza' dovrebbe essere compiuta da tecnici, non da burocrati, che hanno interesse a vedere aumentare le pratiche e non ad esE)letarle. Vi sono pertanto fondati motivi che inducono a credere che il proposto controllo si risolva nella rac– colta degli atti costitutivi delle società ecc. e non si estenda affatto al loro funzionamento. E se appare degno di iode i.l proposito di nominare nella commis– sione di vigilanza due rappresentanti dei consumatori, tale proposito risulta inefficace appena si rifletta che tutti siamo consumatori e tali sono - ed anzi a mag– gior misura d'altri - gli industriali, di guisa cl:).e una rappresentanza di puri e semplici consumatori agli effetti di un efficace controllo delle organizzazioni con– sortili risulta inadeguata allo scopo. E' da rilevare infine che un controllo sulle attività cop.sortili ed indirettamente su quelle che con le me– desime hanno rapporto può essere giustificato in un periodo di espansione industriale e commerciale guano do il capitale è esuberante e prolificano, anche senza una fondata base economica, le iniziative; in un perio– do di discesa del ciclo, quando gli operatori si appa– lesano timidi e preoccupati ed il capitale stenta ad investirsi nella produzione, ogni forma di controllo non può determinare che l'aggravamento della crisi e quindi l'accrescersi del malessere economico che si voleva evitare. · Posto ciò non si comprende l'affermazione esposta nella relazione al disegno di legge, nella quale si di– ce che la vigila~za sulle intese consortili « vuole an– che schiudere una nuova via all'azione statale di pro– pulsione e di controllo dei raggruppamenti economici ». A questo proposito è opportuno, anzi è necessario, che il ministro Togni precisi i suoi intendimenti. Vuole forse effettuare il contro'llo delle imprese consortili per facilitare l'eliminazione di quelle che non corri– spondono alle condizioni attuali del mercato e favo– rire la formazione di un unico mercato europeo atto a

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