Critica Sociale - XXXIII - n.18 - 16-30 settembre 1923

CRITICA SOCIALE -------------------------~----------------------- Fatta questa premessa di. ordine polilico, <lobbiamo su– bito avvertire· che il Decreto,- cosi com'è, ha una por– tata· assai più modesta di quella che a tutta prima gli si era attribuita. Esso infatti non introduce l'obbligo di patt.uizionP collettiva nei rapporti di lavoro; n1a si li– mita a consentire valore legale ai patti che volont.aria,. mente ì·rnissero stipulati, limitatamente ai lavoratori or- ganizzati., Rinaldo Rigola, in una intervista conce~sa alla «·Giu-. stizia »,, ha osservat.o- che la obbligatorietà del contratto . è.problema· clifftcilc e complesso, il quale «non.può es-· sere risolto raclicalmente senzì}.conferire la personalità giuriclic"a alle organ_izzazioni •·. Ciò è vero; c'è soltanto da osservare che, posto ·in questi termini il' problema, la maggiore difflcol·tà viene a trasferirsi nel secondo aspetto cli esso, cioè nel riconoscim~nto giqridico d,ei Sindacati, il quale.presuppone la regolamentazione legale delle at– t.rib11zioni e dei limiti d·ella azione sindacale, non solo rn rrlazioi;ie alla funzione çontrattual-e, « ma anche nei rapporti politici con lo Stato». - · Occorre intanto, secondo noi, trovare una soluzione intllrmeclia, la quale, impe-gnanclo il Sindacato su un ter– rrno ù,i nutura puramente economica, consenta l'esten– sione del contratto alla generalità dei lavoratori. Per esempio questa: l'introcluzi-one, in regime di libera con– tratia;done, del contratto collettivo, stal;/ilendo però che tutti quanti i dipenclen1i di una azienda debbono essere \egati ad uno dei contratti -stipulati e,, quindi, prenderè posto i.n una delle oiganizzazioni stipulanti. Sarebbe, in un certo senso, il Sindacato obbligatorio; lasciando, però, agli operai la più ampia facoltà di iscegliere l'aggregato sindacale cui intendano aderire. In questo modo il patto (o i ,patti) cli lavoro vincolerebbe la totalità dei lavora– tori e ç\egli imprenditori e le organizzazioni, ciascuna per i proprii aderenti, assumerebbero la responsabilità clella. osservanza del pat_to, i-n ·coll'f,ronto dell'altra parte coni raente. La garanzia del contratto potrebbe essere per– fezionata dal deposito cauzionale, già previsto, facolta– tivamente, nel Decreto Oviglio. Eì' st1-1toosservato che la coesistenza di più contratti di lavo-ro nella medesima azienda. e per ìe ·stesse cate– gorie di operai, darebbe luogo a gravi inconvenienti. Non cr-Nliarno che, praticaniente," le condizioni ài lavoro, anche se stipulate da più organizzazioni, possano risul– tare sostanzialmente divel'Se; ad ogni modo, dove l'in– conveniente .si verificasse, potrebbe venire eliminato con la ·adozione obbligatoria cli quel co_ntrat,to - per ogni azienda o gruppo di industrie - che risultasse' appro– vato, n~l ,;referendum», dalla maggioranza degli operai interessati. Tornando al Decreto Oviglio - giacchè pensiamo. che, se deve anelare in vigore, è bene che ne siano cor-rétti almeno gli errori che investono le sue parti essenziali - esponiamo quelli che, .secondo il pensiero delle orga– nizzazioni confederali., sono i punti da. corr-eggere e da. chiarire: · · · 1) Mod-i,fic-azione del.lo articolo pr-imo, ·in modo da stabilire chi,a.11arnenteil diritto di registnizione dei, con– tratt'i rrià i.n corso di cipplicicizio_ne, dando ~a.Jidità, oltre– chè (come è già eletto) ai" patti che siano " entro trenta giorni dalla loro stipulazione depositati prei:,so la Prefet– tura della provinoia », anche a tllltti quelli clle ,,sa– ranno depositati entro trenta giorni dalla pubblicazione del Dec_ret.o •; climodochè una delle parti contraenti possa chiedere la registrazione dei patti · conclusi anteri-0r– mente alla promulgazione del Decreto stesso. o eccesso di potere, implica una proced·ura màcchinosa e costosa. La Commissi'1ne Centrale ·rapprElsenterebbe, inveèe; u.n organo di appello più. agile e -pronto; e le part.i, in ·luogo che da avvocati, potrebbero farsi rappre– sentare eia pròpri delegati. La Commi,ssione Centrale dovrebbe essere composta nello stesso. modo delle Commis'sioni Arbitrali provin– ciali e, cioè, con rappresentanza paritaria dei datori di lavoro e presta-tori d'opera, presieduta da 1,1nmagistrato. 4) Ch:la.rimento circa La validità del decreto nei ri- {l'l.l!ardi del contratto di •impiego. · La legge sul contratto di impi•ego garantisce agli im– piegati determinati diritti rel~tivi a licenziamenti, assun– zioni, previdenza ecc.; ll.ggiunge· però che, quando vi sia un contratto privato che c_ontenga condizioni migliol'i, que,ste sostitui~cono quelle del contratto legale. Ora, ne– cessita ,:.sapere· se anche per il mantenimento der con– tratti impiegatizi occorre la registrazione; e se gli_organi giuri.sdizi·onali previsti dal D. L. 1919rimangono fn fun– zione, oppure· vengono sostituiti dalia nuova magistra– tura .speciale. · 5) Precisaz.ionc del compito che, in confronto· deU1· nuove Commissioni arbitrali, resta 11.Ue giurisdizioni esistenti.: Un caso pratico: le vertenze " individuali» derivanti dalla interpl'etazione e applicazione dei contratti sono– df competenza, come quelle " collettive», dell-t>Co~mis– sioni Arbitrali, o debbono· essere ancora demandate al Collegio dei Prob.i.viri? . ··Infine si prosp,etta la necessità di una soluz-ione più organica e completa di tutta la materia, mediante la adozione del proget.to di riforma dell'iatituto·-probivirale preparato dal defunto Oomita.to p·erma.nente del Lavoro e aptrovato dalle organizzazioni sindacali. . Secondo quel progetto si do_vrebbe isti-tuire una rete organica .di Tribunali del Lavoro, estesi a tutte le cate– gorie dei lavoratori (industria, commerci,o, a:gricòltura. pubblici, spettacoli, lavoro -domestico) in sostituzione dei cliversi organi giurisdfaionali attualmente esistenti. __ .Questi nuovi Tribunali - ,eletti a suffragio universale mwliante la formazione di elenchi ,p110.fe_ssionaH rivedi; bili di anno in anno - anzichè 1-imftare la loro · fon– z:one alle controver~ie individuali, dovre-bberò -essere in– V!è's; 'ti d•elle" vertenze di: carattere collétti~o_-derivanti. rlalla interpretaz-ione ,e app'licazione dei .Dontratti di la– voro, col diritto-, da parte del Sindacato, di chiedere- la· estension~ del contratto pattuito a .minoranze che non l'àbbiano firmato, siano esse di imprenditori o di operai. Inoltre si dovrebbe ist,ituire un organo di appello, a base ·provinciale ò regionale;· i -cui membri verrebqéro r;iomi- nati dai Collegi di •prima iistanza. .,,.· ~ L'istituto probi virale, cosi· ,riformato, dovrebbe fungere anche da Comitato arbitrale per la elaborazione di nuovi patti e per la ,modificazione -di CéJuelliesistenti. .Il giu– dizio del Collegio diventer,ebbe obbligatorio, se - richieo.to · dalle que parti; avrebbe valore di••~ opinamento·», s e chiesto da l\lna parte .sola. · Noi ,pensiamo Dhe l'aò!Ozione -di questo p,rogetio - iel qual,e è compreso il 'principio che informa: il Decreto ofiglio -:- è ciò che di· meglio si possa. fare ·nel campo ' della disci<plina dei _rapporti d1 lavoro. Non è. l'arbitra1o obb'ligatori·o, per il quale manca- in ltàl:ia, e anche al– l'estero, la nece,ssaria preparazione; ma si concretereb– bero in esso quelle forme moderne di conciliazione che tornerebbero di evictente vantaggio- alle forze del lavoro ed alla economia nazionale. ·PALLANTE RUGGINENTI. 2) t'n inciso che stabi.lisca, nei contratti, I.a dura/!Q. _ a te_1mi.ne, poiché vi sono contratti in vJgore -che non hanno sç_adenza.fissa, per i quali la pari.e padronale po- ·· Avvertiamo i lettori che ai rivolgono • ·noi per· avere J'opu- trèbbe pertanto chiedere la rescissione immediata, sot- . •colo-disco™'di _ . traendosi in tal modo agli effetti del Decreto. FILIPPO TU.RATI dPl;/ ia~~az~:~~-ìssione centrale àci ricor:si, in luogo Il Bivacco fascistà alla Camera fl ricorso alla Cassaiione c~ntro le sentenze emesse ' oh'esoi.devono'indirizzare le richieste e Ì'impor~ (Lira una) rl~llr, f.ommi~lliQM p_rpyjnçi~.IJ,pr-r ·vizig ài çp-mp_ etenza· all'Amministrazione il"I Qigrn•I• I.A Ql'l~TtJIA (Mllatnt, VIA Kr~m,r, 19), . ·. . · · BibliotecaGino Bianèo

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