Critica Sociale - XXXIII - n. 10 - 16-31 maggio 1923

-, è:ftr'tìéA 8oCiALI I NOSTRI Ll.BERALI • E' una. nobile cosa quando i suclcliti possono vanta.rsi della loro libertà, anzichè della loro ser- vitù ». FF:o~RICo GuoLrnr.Mo I. (*) I. Riferendo ·1e decisioni del Con'!i_glfonazionale del · Partito LibC'rale Italiano, piene di comp'unta dev.ozio– ne per il Governo de_ll'on. Mussolini, il corrispon– dente romano del Popolo d'Italia (anno X, num. 102) dopo osservato c he « al liberalismo si richfani:fuo ~ liberali si procl& rna.no _i gi0rnali_ che hanno i~tr'a.– presa una· campagna contro il Governo fascista in · .tema ·di ~ibertà, di costitu:llionalismo e di parlamen– tarismo », ·si domanda: « il lorò partito, anzi il par– tito che pretendono rappresentare, 1uesso di·nanzi · alle responsabilità' -concrete, li ha sconfessati; chi rappresentano dunque? ». Ma se liberalismo e fasci-. smo sono una cosa sola secondo la teorica del 'Gior– nale d'Italia e Ìe conclusioni del ConsigÌio nazionale del ·Partito Liberale itaHa,no, allora perchè l'onore– vole Mussolini e gli altri fascisti se la prendonér col Iiberalismo? Delle due l'una: o -ba -ragione l'onore– vole Mussolini. e si deve ritenere che i liberali ita– liJani non sono liberali; o hanno ragio11~ i liberali · italiani ed allora ha· torto l'on. Mussolini. Siccòmè l'on. Mussolini non può aver torto, è giuocoforza ri– tenere che i liberali italiani liberali non siano· con– clÙsio~e alla quale. aderiamo taf\to per 'il nost;o do– vere di «. sudditi ,r, quanto in ossequio alla logica. Ce .ne _dispiace per l'on. Soleri e per gli alìri giolit– tiani, che sino .a ieri volevano l'alleanza con i ri– formisti, ed ora trov.ano naturale mettersi in maz~o con i fascisti ... ...... A due tratti si riconosce un partito o un Governo , liberale: al rispetto scrupoloso e assoluto del siste– ma rappresentativo ed al più -rigido. ossequio del– prfncipio ·dell'eguaglianza civile_ fra i cittadini. Il primo punto importa che il partito o Governo libe- · rale _riconosca ril diritto più ampio di opposizio– ne (1); da· cui- derivano, le due conseguenze del ti– spetto ,tanto della libertà di opinione (e di stampa),– quanto della· libertà di rìunione (e di associazione), purchè sia esercitato da persone disarrn,ate; e. si ca– pisce che questa opposizione possa essere mossa da qualunque ·partito, senza farisaiche distinzioni di « opposizioni costituzionali », e di _ « opposizio,ni extracostituzionali· », poicliè. questa· distinzione già vulnera il principio della libertà e del diritto di ,op~ posizion-e: La sola condizione che il difitto e la .pro– bità pongono allei esercizio di detta opposizione è ch(l-– chi la eserciti intenda .avvalersi soltanto dei ·mezzi della: persuasione e del s11ffragio._; altrimenti inco.rre · nelle pr~cise sanzioni della legge penale. - Il se_~ condo puhto esprime il fatto che non vi• siano inter– dizioni all'esercizio delle facoltà_ legali, nascenti dal- (*,) c;tato in MEHRING: · D·ie Lessinn - Leucnde' Stutt~art 1893, Q, 142. ·-, ' 0 _, (1) • L'opposizione nei governi parlamentari è un' istituzione _ste_ssa. cle~o St:a,to; ~ la cri bica ohe 1o Stàto fa. e,;so medesimo de, prop~1 atti_ J?"r mezzo di uomi11i scelti aal popolo. fyla se a l~ngo 1 ~p~1z101:1e non_sa o non può cli""ntarè governo, nulla. resiste ali an:1one_d1strutt1va ohe essa esercita, e finisce con l'ès– s~re un vero perioo lo J )er lo St.ato ». - ·S. SPAVENTA: La poPi– -t~ca della Destra, ) 3a.ri, 1905,_ p. '5. - Ecco perohè un governo lrb~r'!'le non deve_ far nuUa. per impedire l'azione legale dell'op- p08lz1one., . · • -- _ , _Biblioteca Gino Bianco · le opm10ni (religiose o sociali), dalla nascita, dalla appartenenza a una· Chiles_a,a un partito, a una -cla~se o ad un gruppo qualsiasi, oppure dall'avere .una professione determinata (come le professioni .considerate << infami » presso gli antichi Ebrei e. gli attuali popoli dell'Orfonte) .. Tutti i cittadini consi– derati legalmente responsabili harino diritti e doveri eguali. . Un partito o Governo liberali nòn hanno nulla a che vedere col problema astratto della rivendicazione della libertà. individuale. Questa consiste 'nella fa– coltà di agire in conformità della propria natura, purchè _ciò nòn rechi un pregiudizio fl.sico a.,d altri; e bisogna insistere sulla cond.izione u fisica »'del pre, giudizio, in cui è inclusa anche la nozione del danno patrimoniale, perchè la nozione del ·danno « mora– le » potrebbe portarci alla· conseguenza di reprime;e un 'sen'timento, un uso o un'idea nostra per compia– cere un ·sentimento, qn.uso, o un'idea di· altri; il che è contradittorio con l'idea di libertà. Ma di. ciò· un Governo o un partito liberali non hanno a_preoccu– parsi. Essi possono limitare le libertà individuali come credono,: purchè ciò accada in conformità del meccari-lsmo delle istituzioni mppresentartive ·ed in manie_ra eguale per tutti; cioè_ip s~guito a pubblica discussione! che _~bbia·con:vinto gli organi responsa– bili- della stretta necessita o convenienza· di quella limitazione, e sempre con la. clausola che -tale li~i– tazione si opera per tutti (2). Il· partigiano della li• bertà (che con una parola -screditata si chiamava •• I « ana!'chico » e ora, per neologismo più corretto, sf di.e~ « libertario ») è una cosa diversa dal liberale del- Partito;' sebbene al lim~{e ogni liberale diviene un ·libertario. Molte limitazioni che sono odiose o insopportabili al primo; sono invece perfettamente naturali per,il secondÒ; e l'Òn. Cri&p'i e l'Òn. Dupuy, . presentanct'o e sostenendo alle Camere delle leggi di eccezi-ori.e'contro, non singole persone, ma speciali a,tti o di$corsi, non disdicev.ario alla loro qualità di li'berali. _ - · ' ' , Il régime politico ita.lianò sino al 30 ottobre 1922 era liberale, pérchè lo Statuto del R~gn~. che- ;ap– presenta un contratto fra cittadini e sovrano e che fu regolarmente giurato· dal ~e. stabiliva a1r'art. · 2: « lo Stato è retto dà un gov.erno monarchì-~o rap- , p,resentati_vo », e. all'art .. 24: « futti i regnicoli; qua- . lunque sfa il loro titolo e grado, sono eguali innànzi alla legge »; vale a dire- lo Statuto del Regno pone l'Italia fra gli Stati a forrp.e -rappresentative e per :O quale vige il, pril).cipio dell'eguaglianza civile. Con 'l'·oìtobre 1922 questi due articoli dello Statuto sono càduti. Accanto alle due Camere statutarie è sorto • il Gr~n Consiglio Fascista, cl).e regola· esso l'andamento dello Stato. Le Camere, come tutti san– no, sono .ora uffici di registrazione soltanto per un certo numero, mblto ristretto, di affa-ri·.; e per gli altri, molto più importanti, non ·sono n·emmeno in– comodate per registrare. Con ciò il sistema rappre– senla:tivo è finito (o sospeso); cioè è caduto ·(o so-. speso) l'art. _2dello Statuto, Sono state inoltre create (2) Og~i invece tutti vedono ohe bensì le liibertà. eono inter- .· elette o vietate per gli oppositori ciel partito dominante ma non per i gregari 1i. questo .l"'.8-rtit<>_; ci~ ,ehe o~ea una. diopatità mostmosa. -e umiliante. -,V1hpen,d1, .d1ffamaz1orui /'J minaccia ~nche _se di naj;u~a strettame'\te individuali•, talvolta. gravissìm; 1ngiur1e e les1ov,i, debbono tnnanere senza risposta se non si voglia sottostare a danni _più gravi per l,a pereoi{a e i con· giunti. ,Una clittaturà cbe· ai - rispetti crea una. legge egualé per tutti.

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