Critica Sociale - XXIV - n. 4 - 16-28 febbraio 1914

60 CRITICASOQIA,LE nata dal terremoto del 1905, che fece scoprire quelle terre all'attenzione italiana e mostrò non doversi soltanto riparare le case distrutte, ma provvedere ai bis9gni popolari di un.a ragion~- ,che nel. trascu– rato Mezzogiorno . era stata la pm trascurata, la legislazione, calabrese si m_odellò su quella lucana, sorta nel 1904, completandola non solo con le provvidenze per il terremoto, m_a anche con q~al– che altra disposizione tratta dalla natura speciale della terrà calabrese. Strettissima è. in ·ogni modo l'affinità delle, due· legislazioni. che vennero in– sieme ritoccate ed inquadrate·nella successiv,a legge del 1908. Come sia stafa applicata in Calabria sino àd oggi la legislazione speciale vedremo in un prossimo articolo. PETE~ AUGEN. LAPROTEZIONE LEGALE .D L LAVORO \ ; IX; Leggi speciali di protezione .operaia. Le prime leggi .cantonali sul riposo- settimanale ebbero origine religiosa, ma in seguito' alla trasfor– mazione economica che subì il paese nen'inizio del secolo scorso, a:i vecchi argomenti religiosi si sosti– tuirono ragioni d'indole economica, morale, igienica. · Oggi, in '!svizzera, il riposo legale è universalmente riconòsciuto come un fattore i"mportante della capa- · cità produttiva deU:operaio, ed ogni Cantòne possiede una _ legge sul .riposo domenicale-. La più ·vecchia, quella del• Ticino, risale .al 1854 e la più recente, quella di Basilea,. è del 1909, Alcune ins~stono an– cora sulla libertà del lavoro nelle ore di culto, alt1>e si ispirano esclusivamente su considera~ioni di po-' litica sociale. Così a Zurigo è totalmente proib_ito l'impiego- di operai negli stabilimenti• industriali e cqmmerciali, nei mestieri e negli uffid pubblici e . privati; è invece tollerato nei layori agricoli, nelle industrie a l.a:vorazione ininterrotta e nei I.avori cli carattere urgente. Gli impiegati e gli operai addetti a stabilimenti di parziale .J-av0ro.domenicale, hanno diritto a una- domenica di riposo &u 1 tre 'e a un po-. meriggio intiero per settimana. A Basilea, la legge del 25 marzo 1909, limìta il lavora _domenicale. al minimo _indispe:qsabile e,, raf– forma il di.ritto ad una indennità speciale per gli, operai ed impiegati chiamati al_lavoro di domenica.·. Preved\;l inoltre un minimo di riposo .settimantile pei « domestici » addetti al. servizio famigliare e al lavoro dei campi. Alle molte-leggi cantonali che proteggono il lavoro delle donne e dei fanciulli, si uniscono altre che si occupano del personale degli. s1lberghi, delle pensioni, dei ·caffè, ecc. Queste leggi si ispirano tutte ai -prin– cipi .fondamentali seguenti: limite di età al disotto del qu.ale non si può essere adibiti al servizio (16 anni per gli uomini, 18 per le donne) con eccezioni· pei membri della famigli(l del padrone; riposo quotidiano· dalle 8 alle 9 ore; distribuzione del riposo ebdoma– da,rio su uno o più giorni; riposo combinato o va– canza annuale. Nel Ticino-, la.legge del 3 luglio 1906, integrata con quella del 19 giugno 1908, interdice il l•avoro notturno BibliotecaGino Bianco dei forni (panifici e pasticcerie) ,e precisamente dalle 9 di sera alle 3 del mattino dal 1° aprile al ~d set- • tembre, dalie 9 di sera alle 4 del m:a.ttino dal i• ot– tobre al 31 marzo,. Quando il padrone lavora da solo, può cominciare il ·suo lav·oro due ore prima del li– mite fissato per gli operai. Il Consiglio di Stàto può accordare qualche eccezione.. · · Altro argome~to 0 di studiò e di legislazione ·c_anto- . 'o.aie è stato l'uso. della bi,wca o cloruro di piombo nei ·lavqri di pittura, Persone tecniche, illustrazioni me– diche, cultori di scienz·e ·ohimiche, ·ma più di tutti J.e organizzazioni sindacali, si sono occupati del grave pericolo chè incombe stilla salute dell'operaio ·ed han– no in gran parte -vinto; s'u-lle opposiziòni interessate degli i-ndustri,ali e sull'inerte od indecisa azione delle autorità. Il Gran Consiglio di Ginevra, ritenendo che il mag– gi·or danno provenga dalla troppo lunga respirazione della polvere di piombo, ha· emessa tin'ordinanz(l· proibente"l'fmpìego ;della biàcca•di 0 piom·bo -:s-e non. ! in pasta _; 0 nei• 'lavori' pti:b-hlici:''J~ prìvl-tlf'. 1 • 1 . ' ~w-:,, · Il Cantone di Basilea è andato piii ·in là ed ha 'in~· terdetto formalmente Fuso del cloruro d( piombo, ci biacca di piombo, nei lavori- d,i' pittura eseguiti• per conto del_le pubbliche amministrazioni.· E il Cantone· di, Zurigo possiede ,una legge quasi identica. In quanto ai.Ja Oonfèderaziòne, si ·è limitata ad ema– nare l)n invito a tutti i Dicasteri amministrativi ìm: pegnandoli ad interdi;e l'i~p'iegò del cloruro di piom- bo nei lavori pubblici. Voilà tout! · · · · Gli. opera.i dell'edilizia sono_ stati" i più trascurati nel campo. della ·protezi~ne legale. · · Solo ~el 1887 furono ad ·essi estese le garanzie della legge 1881 riguardante « la responsabilità civilè dei padroni ,, in materia d'infortuni., -.Nel 1893 i carpentieri di Zurig:o, seguiti poi da al– tre categorie edili, si 'p~sero in ·a'gitàzione per una maggiore tutela contro ì gravi pericoli del mestiere. Nel 1905 un-a legge cantonale istituiva l'ispettorato · edile, affidal}pone le mansioni a dei funzionari di po– lizia. Il pessimo risl)Jlato ottenuto persuase il ; Go– verno di affidare l'ispettorato a persone· del mestiere, ed allora solo ·il numero degli infortuni dimi11uì, sen- si-bilmente. . 1 •. • • SangaHo, dopo l'esempio di Zurigo, ·s~rtì dall'ar– ·chivio una ve~chfa 1·eggè·edile cercandb di àj)plfèarla con tutto, se:verità... , ma i ,risultati' rton furono con– fo:r;tevoli-. · . ·, ,. i·· · '· · ·' • · ·· .,: ·. •" · ·. • Il Canto~e- di· 'Be1rria'possiede una 'iègg'e 1 ;cliè'"'r1cèi-J:'1' tizza: .i Comuni a provvedere in materia di tutela 'edile. Ma solo il capoluogo del Cantone- se ne è àvfaÌS'6'J)Efr· un regolamento'di certa importanza. Basilea possiede pure un regolamento edile ;in dal . 1897 a Lucerna. Ginevra,· Winterthu·r, Sciaffusa e ]:,o– sanna, a . mei:~o spe .ciah:p.ente dei •sindatati edili, rè'• cjam~no uguali provvedim_enti legislativi. · · Alla tutela degli• operai ad:d~tti ai lavori pubblici hann? provveduto vari Cantoni; Ginevra e Zurigo me– glio ·degli altri. ·Anche pe,r gli i1:?piegati. delle. p~-b– bliche amministrazioni, varie leggi e regolamenti sono stati emessi. Ovunque il personale amministrativo god_e dell'ass[cu~~zione contro le. II/,alatti~,., gli . infor– tum e la vecchiaia. A Basilea u:q Comitato speciale di funzionari, impiegati ed operai ha il diritto d'inter– venire ogniqualvolta una cqntestazione·sorga fra_.J'am- mfoistrazione ed il personale; · - e. m. ,,

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