Critica Sociale - Anno XXIII - n. 7 - 1 aprile 1913

CRITICA SOCIALE 111 renti migratorie periodiche per determinati lavori agri– coli, e per le controversie relative ai rapporti di lavoro degli immigrati, invece dei probiviri dei lavoratori lo– cali fanno parte• dell'Ufficio-gi udizi ale i probiviri scelti .. dal presidente del Collegio t.ra quelli nominati dagli immigrati secondo .l' articolo 22. Se la controversia ver.te ad un tempo sui rapporti di lavoro dei lavoratori loca li e degli im,migrati, i membri operai dell'Ufficio giudicante pot.ranno esser scelti dal presidente del Collegio. per metà in ciascuna li~ta di probiviri delle rispetti ve categorie. Per le controversie esclusivamente vertenti fra lavo– ratori locali e lavoratori immigrati, l'Ufficio giudiziale si compone di due membri scelti fra i probiviri dei lavò– ratori locali, e di due membri scelti fra i probi viri dei lavoratori immigrati. L'art. 12 rende obbligatorio agli eletti, salvo giusti :motivi, l'ufficio di proboviro e commina la decadenza ai probiviri negligenti. Sono nuovi invece i quattro articoli seg1;1enti, riflettenti la molto vexata questione del magistrato d'appello, in c9nnessione all'art. 50, che perciò faremo ad essi seguire. Art. 12 bis. Nel capoluogo di ogni Provincia è istituita una Com– missione probivirale d'appello, la quale· si divide in tre Sezioni rispettivi;tmente competenti per le contro– versie - in agricoltura., nell'industria, nel commercio e nell'impiego privato. Art. 12 ter. La Commissione provinciale d'appello si compon·e di un presidente, di tre presidenti supplenti e di sei pro– biviri per ciascuna Sezione (tre di classe padronale e tre di classe operaia); i quali durano in carica tre anni e sono rieleggi bili. I probiviri della Commissione d'appello sono eletti, in ·~eparate adunanze per ciascuna delle tre Sezioni, dai probiviri della rispettiva classe o categoria; appar– •tenenti ai Collegi probivirali della Provincia. • Essi debbono essere scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali ctella rispettiva ·classe o categoria per la co– stituzione deiCollegi probivirali della Provincia; deb– bono saper leggere e scrivere, ed esercitare da cinque ·anni almeno l'agricoltura, l'industria, il commercio o il mestiere che eserci'tano al momento dell'elezione.· Il presidente e i 'presidenti supplenti sono nominati da tutti i membri della Commissione convocati in adu– nanza plenaria, e presiedu"ti dal presidente del tribu– nale competente per territorio: e scino scelti fra i fun– zionari dell'ordine giudiziario, o fra i cittadini che abbiano i requisiti per essere conciliatori e non siauo iscritti nelle liste probivirali della Provincia. Per la validità della nomina del presidente e <lei preside~ti supplenti è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei membri della Commissione provinciale. Il presidente e i presidenti supplenti, che non fos:. sero nominati dalla Commissione provinciale, sono no– minati per deor-eto reale, su proposta del Ministro d'a– . gricoltura; industria e commercio, sentito il Comitato ·permanente del Consiglio superiore del lavoro. .:j:,e funzioni di cancelliere della Commissione provin– ciale sono esercitate da un impiegato <lella Prefettura; quelle di usciere da un messo speciale nominato dal 'presidente del Tribunale. A.•t. 12 quater. Ciascuna sezione della Commissione provinciale fun– ziona con l'intervento di quattro membri, due impren- ditori e due operai, oltre al presidente. . La sezione per l'agricolturi;t si çompone secondo le norme fissate nell'articolo 11 per l'Ufficio giudiziale dei Collegi probivirali per l'agricoltura., · Art. 12 -quinquies. Nelle Provincie dove i membri dei Collegi probivirali 110n procedano, entro i termini regolamentari, all'ele– zione dei membri della Commissione d'appello, il pre– sidente del Tribunale competente per territorio sceglie i membri 110n eletti fra le per,one indicate nell'arti– t~.llolo 12-ter. Art. 50. Contro le sentenze dei Collegi probivirali non è am– messo l'appello per le controversie individuali non ec– cedent.i il valore di 500 lire . Per le controversie collettive, e per le controversie individuali eccedenti il valore di 500 lire, è ammesso l'appello, entro 15 giorni dalla notificazione della sen– tenza, davanti à.lla Commissione provinciale, quando le parti se ne siano risflrbato il diritto nell'atto di cita·– zione introduttivo del giudizio, e la sentenza non sia stata pronunziata a voti unanimi dall'Ufficio giudiziale. E' sempre ammesso, per ogni controversia, il ricorso per incompetenza o per eccesso di potere contro le sentenze· dei Collegi probi virali e della Commissione provinciale, da proporsi, a seconda del valore della controversia, dinanzi il Pretore, il Tribunale o la Corte rl'appello competente per territorio, entro 15 giorni dalla notificazione della ~entenza. Il ricorso e il procedimento per incompetenza o per . eccesso di potere dinanzi all'autorità giudiziaria non richiedono intervento di procuratore o di avvocato, e godono dell'esenzione dalle tasse di bollo e di registro, e dal deposito quando occorra. Fra varie disposizioni, che hanno quasi carattere re– golamentare, coll)e quelle concernenti i locali di riu– nione del Collegio, le indennità e le trasferte, le spese · d_iistituzione (a carico dei Comuni) e di funzionamento (a carico dello Stato, che in parte se ne !i varrà sul pro– vento delle ammende), è particolarmente notevole quella èhe segue: Art. 15. L'imprenditore, il proprietario o con<lnltore di fondi, il commerciante e l'assuntore d'opera alla cui dipen– denza trovinsi uno o più operai o commessi eletti pro– biviri, deve accordare loro le sospensioni del lavoro ne<lessarie al disimpegno della loro funzione. Il contravventore a queste <lisposizioni soggiace ad una pena pecuniaria estensibile a mille lire. Sorvoliamo sul Titolo II che regola le elezioni dei probiviri con criterii sufficientemente illustrati. dalla Relazione', p,rescrivendo le due liste elettorali per l'in– dustria e pel commercio ed impiego privato, le tre liste per l'agricoltura, la speciale lista pei lavoratori immi– grati, le incapacità (soppre~sa, per essere elettori, quella degli analfabeti), ecc., ecc.; e del Titolo III - Compe– tenza e procedimento - trascriviamo gli articoli· che hanno tratto alle controversie collettive Del s_enso più stretto, riflettenti cioè l'applicazione o risoluzione di veri e propri concordati. 'fITOLO III. Della competenza ~ del procedimentò avanti i Collegi. Art. 37-bis. Nelle controversie collettive nascenti da un concor– dato di lavoro stipulato da un'associazione o da un gruppo_ di lavoratori, sono legittimati a stare in giu– ifo:io il presidente dell'associazione e i delegati del gruppo. . La designazione del delegato o dei delegati del gruppo deve esser fatta in regolare a,dunanza, con l'in– tervento di un pubblico ufficiale, secondo le norme fis– sate nel regolamento per l'applicazione di questa legge. Per convenire dinanzi ai probiviri un gruppo di sti– pula11ti un concordato, il presidente del Collegio, previa affissione della citazione nell'~ula delle udienze, desi– gnerà quelli dei singoli componenti il gruppo ai quall la citazione dovrà notificarsi. E, in mancanza di dele– gati nominati dal gruppo, i convenuti personalmente ,ono legittimati ·a stare per es30 in giudizio. . La notificazione della decisione alle parti in causa si reputa avvenuta con l'affissione. della medesima nel– l'aula delle udienze. . Gli etfetti della conciliazione_ o della sentenz\l- si

RkJQdWJsaXNoZXIy