Critica Sociale - Anno XXIII - n. 7 - 1 aprile 1913

11'2 CRITICA SOCIALE eHtendono a tntti i membri dell'As8ociazione o del gruppo obbligati dal concordato. Art. 37- te I'. Coloro che, senza far parte dell'associazione o del gruppo stijJulante un concordato, sono tnttavia da esso vincolati, possono aderire alla controversia comparendo all'udienza in cui è trattata la causa. In difetto di adesione, la conciliazione o la decisione della controversia' sarà o.bbligatoria anche per essi, se, entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista nel– l'articolo precedente, non abbiano dichiarato alla Can– celleria del Collegio, investit.o della controversia, di non voler sottostare alla decisione. Art. 38. Nelle controversie collettive per conn-esRione o per affh:1ità di causa, tanto i lavoratori quanto l'altra parte contendente possono conferire ad uno o a più degli interessati il mandato di proporre l'azione nell'interesse collettivo con unica domanda, provocando un giudizio unico e collettivo. Art. 39. Le notificazioni alle parti tra cui intercede una con– tròversia ·collettiva, quando siano rlumerose, •·ptissÒ'hÒ farsi, cou autorizzazione del presidente del Collegio 1 m~– diante affissione nell'aula •delle udienze, e all'a:lb6 ''del Comune o dei Comuni entro cui la controversia si svolge, per qualunque atto pel quale.sono' necessarie; e si considerano fatte a tutte le singole parti. E' fatta eccezione per la chiamata in giudizio, rispetto alla quale il presidente del Collegio dovrà prescrivere la citazione personale di alcuni dei convenuti nei modi ordinari, oltre l'affissione della citazione come nel comma .Precedente. Si 0onnette a questa materia, ma allargata :fino a comprendere anche i conflitti meramente economici, il Titolo qua1·to eJ ultimo, tutto di nuova introduzione.: 'fITOLO QUARTO. . Delle controversie e dei conflitti collettivi. Art. 55. Quando tra uno o più- datori di lavqro ea una plu– ralità di- Javoratori sorgono c.ontroversie per la validitit, , interpretil.zione, esecuzione e risoluzione ·dei concor– dati e contratti di lavoro, ovvero conflitti p.er .la mo– dificazione di patti in vigore e per la determinazione di nuove condizioni di lavoro, e la funzione concilia– tiva dei probiviri non sia immediatamente per inizia– tiva delle parti provocata, si .deve d'ufficio promuovere la conciilazione delle controversie e dei conflitti. Art. 56. l Il presidente del Collegio, competente per materia, nella cui giurisdizione sorga la controversia o il con– flitto, deve intervenire presso le parti contendenti per invitarle ad adire il Collegio a fine di conciliare la con– troversia o il con:ditto. Art. 57. Quando la controversia o il conflitto riguardi lavo– ratori o datori di lavoro appartenenti a di verse giuris• dizioni di Collegi probivirali, ovvero a diversi rami di industria, deve essere adita per la conciliazione la Com– missione provinciale, e spetta al presidente della Com– missione d'intervenire presso i contendenti. Art. 58. La nomina dei rappresentanti le parti contendenti e la specificazione dell'oggetto della controversia o· del conflitto dovranno essere fatte in regolare adunanza, con l'intervento di due terzi dei lavoratori e di dne terzi dei datori di lavoro interessati, secondo le norme _ stabilite nel regolamento per l'applicazione di questa lel!'ge. Interverrà all'adunanza un pubblico ufficiale, per dare autenticit_à al verbale della medesima. Art. 59. Se la conciliazione avviene, ii presidente del Collegio adito o della Commissione provinciale la fa risultare con processo verbale. J No·n conseguendosi la conciliazicine, se la controversia collettiva riguarda la validità, l'interpretazione, l'e~e– cuzione o la risoluzione di un concordato o contratto di lavoro, la Commis,ione provinciale o il Collegio· adìto per la conciliazione e investito del giudizio della con– troversia; se il conflitto collettivo è sorto per la modi– ficazione di patti in vigore o per la determinazione di nuove condizioni di lavoro, la Commissione provinciale o il Collegio di probiviri, adìto per la conciliazione, invita le parti' a deferire la soluzione del conflitto a Un Collegio arbitrale, composto di rappresentanti scelti rispettivamente dalle parti in pari numero. Il presidente del Collegio arbitrale è e-letto di co– mune accordo dai membri del Collegio stesso. In man– canza. d'accordo, è nominato dal presidente della Com– missione provinciale o del Collegio probivirale adìto per la conciliazione del conflitto. Art. 60. Se le parti contendenti non si conciliino, nè si accor– dino a deferire la soluzione del conflitto ad un Collegio· arbitrale, la Oommis::1ione provinciale o il Collegio di probiviri adito per la conciliazione, su richiesta di una delle parti ovvero dell' AIIllll1_ni.strazione comunale del sito o del· ptefétto de!Ia provincia, esprime, coll'inte·r– VE1ntodi tutti i suoi membri, il proprio parere intorno all'oggetto del conflitto, indicand.one le possibili solu– zioni. Copia di tale opinameuto viene rimessa alla parte o alla auto.rità che Io h'a richiesto, e a,ll'Ufficio nazionale del lavoro. · · Art. 61. La conciliazione seguita ai sensi degli articoli pre– cedenti ha forza di concordato fra le parti, e il relativ.o processo verbale fa piena fede. · La risoluzione arbitrale ha efficacia di concordato di lavoro. Il verbale di conciliazione e la risoluzione ar– bitrale debbono essere tra·smessi alla segreteria del Comune o dei eomuni in cui la controversia o il c,;,n– flitto collettivo è sorto, e all'Ufficio nazionale del lavoro. Art. 62. Gli imprenditori ed i lavoratori della località e del particolare lavoro, ci:;.i •si riferisce la concili-azione o ia risoluzione arbitrale, i quali non abbiano ad essa pre– cedentemente aderito, sia percltè nolenti, sia perchè non partecipanti al Mnflitto, possono ad essa in-seguito aderire con dichiarazione scritta, depositata nella se- greteria d1il Comune. · Art. 63. Chi non ha sospeso il lavoro · o lo ha ripreso prima che sia avvenuta la concili-azione, o pronunciata la··ri– soluzione arbitrale, ha diritto a c1mseguirè. i be-nefici della conciliazione o della risoluzione,,retroattivamente all'inizio della procedura ver chi non ha sospeso il la– voro, e al giorno della ripresa per chi" v:i è ritornato. Sono nulli i' singol,i patti, con :i quali, si stabi.liscono condizioni di lavoro inferiori· a quelle fissate n·ell'atto di conciliazione o nella -risoluzione arbitrale. Ar.t. 64. Il rifiuto di aderiue, al --~ntativ;o di conciliazione è giusto motivo per chiedere la risoluzioµe del co"bt'ratto. · Il Collegio probivirale o la Commis~ione provinciale · competente d_eciderà la controversia pronunciando, ove del caso, -sui danni·. - · · L'inadempienza delle condizioni sta,bilite nell'atto di conciliazione o di arbitramento dà diritto al· risarci– mento dei danni, il cui importo sarà liquidato dal Col– legio probivir'ale o dalla Commissione provinciale a ca• rico dell'inadempiente. Per ·1e Disposizioni transitorie, con le quali si conchiude il progetto, la costituzione dei Collegi obbligatori: dovrebbe avvenire entro un anno dalJa pubblicazione del Regolamento che dovrà segui:i;e la lègge. Quando? ... LA CRITICA. RIGAMONTI GIUSEPPE, gerente responsabile. Milano, o/4 1918 • Cooperativa Tipografia Operai - Via Spartaoo, 6.

RkJQdWJsaXNoZXIy