Critica Sociale - Anno XXIII - n. 7 - 1 aprile 1913

'110 CRITICA SOCIALE Spet.t,a alle due classi pl'oduttrici della rioohezza di org.anizzarsi a garanzia r-eciproca del-le loro obblig<1- zioni, e di sperimentare -e adottare nuove forme· di contratti, che tendano, - con una più larga ed equa paroocipazione del l,avoro ai prolìtti ,e ,ai rischi della impresa industriale - a identificare gli i-nter-essi del– l'una e dell'altra -classe. Con la solidarietà ,degli interessi e degli (tnimi, col presidi-o di• una retta amministrazi.one- clell(t giustizia, procurer-emo ].a grandezza del paese·. !VIARIO ABBIATE. La perspicuità· della Relazion·e ci dispensa dal riprodurre in extenso'i ben 76 articoli cìi cui si compone il nuovo testo del progetto. Ci limitiamo a trascrivere quelli soltanto, dei quali, per la no– vità od importanza della _materia, può esser· utile avere sott'occhi il testo preciso. E incominciamo dai più fondamentali. TITOLO I. Della costituzione dei Collegi. Art. 1.. Sono istituiti Collegi di probiviri per l'agricoltura, per l'industria, per il commercio e l'impiego privato. Dai Collegi probivirali sono conciliate o decise le controversie individuali o collettive che nascono dai concordati o dai contratti di lavoro, quando esse in• tercedano: a) tra indu~triali, capi d'arte da un lato, e operai o apprendisti dall'altro; ovvero tra operai ed appren– disti fra loro ; b) tra as"untori d'opera di aziende industriali e commerciali da un lato, e commessi o impiegati dal- l'altro; ovvero tra questi ultimi fra loro; · e) tra proprietari conduttori di fondi rustici e co– loni da un lato, e salariati agricoli dall'altro; ovvero tra questi ultimi fra di loro. Sono pure di competenza dei prohiviri le controvers.ie nascenti dai contratti di affitto di fondi rust ici e d i colonia parziaria, tra proprietari o affitt.uari ·da un lato e affittuari o coloni rlall'àltro, quaudo questi ultimi impieghino nel fondo l'oper.i. propria o della loro fa– miglia e la mano d'opera da loro assoldata non superi la loro prestazione personale e famigliare. La presente legge non si applica ai lavoratori ad– detti agli stabilimenti o cantieri dello Stato, nè ai la– voratori sottoposti a leggi speciali. Art. 2. Ogni Collegio è istituito per decreto reale, su pro– posta dei ministri di agricoltura, industria e commercio, e di grazia e giustizia. Art. 3. I Collegi di probi viri per l'agricoltura sono istituiti _in ogni capoluogo di mandamento. · . E' data _facoltà al Governo di istituire altri Collegi per l'agricoltura in uno stesso mandamento, con circo– scrizione limitata ad un solo Comune o a' più Comuni contermini, su istanza delle Amministrazioni comunali o dei Comizi agrari o di associazioni agrarie padronali ed ~peraie, sentiti i rispettivi Consigli comunali e il Comitato permanente del Con_siglio superiore del lavoro. Art. 4. I Collegi per il commercio e l'impiego privato seno istituiti in ogni capoluogo di Circondario. .Saranno. riuniti in ~ma sola circoscri~ione due o più C1~·condari, quando 1 commessi e gli impiegati delle az1en?-e com~er_ciali e indu~triali non raggiungano in un Circondano 11 numero d1 cento, e gli assuntori di opera non siano almeno H quadruplo del numero mi– niuio dei pro bi viri della loro classe, necessari alla co– stituzione del Collegio. . E' in facoltà ~el Gov~rno di istituire altri Collegi m u!l? stes_so C1~condano, su ~ichiesta degli intere~sati, sent1t1 la rispettiva Camera d1 commercio e il Comitato . permanente del Consiglio superiore del lavoro. Art. 5. Un Collegio di probiviri per ciascuna industria o per gruppi di industrie affini è istituito· in ogni Circou– dario, con sede nel Comune dove maggioi;e sia ·il nu- mero degli operai. . Il regolamento determinerà tra quali industrie esista affinità e quali rami d'industria debbanp considerarsi come unica industria. ·· Saranno riuniti in uua sola circoscrizione due o più Circouda'ri, quando gli operai delle industrie o del gruppo ·di industrie affini, per cui' il Collegio deve co- . stituirsi, non raggiungano in un Circondario il numaro di mille, e gli industriali non siano almeno il quadruplo del numero minimo dei probiviri dell!I, loro classe, ne– cessari alla costit;uzione del Collegio. E'. in facoltà del Governo di istituire 8ltri Collegi in uno stesso Circoil'dario, per la medesima industria o il medesimo gruppo di industrie affini, su richiesta degli interessati, sentiti Ja rispettiv\!, Camera· di commercio e il C_omitato permanente del ·Consiglio superiore del lavoro. · Art. 5:_bis. L'istituzione. di Coilè'gi di probiviri su 1;ichiesta degli interessati è subordinata àll'assunzionP, da parte di enti privati o pubbHci, delle spese d'impianto dei Collegi. Art .. 6. Il regio .decreto d'istituzione del Collegio determinit I a sua circoscri'zione .e il rn.unero dei probiviri che lo compòngono; il quale deve essere almeno doppio' di quello necessario per la co8tituzione di un Ufficio giu– diY-iale. Per i Collegi di .probiviri di istituzione facoltativa, il provverlimento. cha ne acconsente o nega l'istitu– zione sarà• emesso entro tre mesi dalla domanda degli interessati. Ove questa sia accolta, il decreto di istituzione fis– serà anche la sede del Collegio. · Art. 8. . Ogni Collegio si compone di un presidente, di due vicepre_sidenti e del numerò di pvòbiviri stabilito nel decreto reale di istituzione del Collegio. Il presidente e i vice-presidenti sono nominati dal– l'assemblea dei probiviri, convocata e presieduta dal Pretore nella cui giurisdizione è !Il, sede del Collegio. Essi' sono scelti tra i cittadini che possono essere no– minati Conciliatori, pnrcb.è non siano compresi nelleJiste degli elettori del Oolleg-io dei probiviri. -Per la validità rlelF elezione del presidente _e dei vice-presidenti, è rJchiesto il voto favorevole di \re 11uarli dei probiviri'. Entro otto giorni dall'adunanza, quando nessuno abbia riportato la maggforànza T'i– chiesta, il verbale dell'adunanza deve essere trasmesso al presidente del Tribunale, èompetente per territorio, al quale i prol;Jiviri di .ciascuna classe debbono nello ·stesso termine proporre una terna dt nomi, scelti come nel· capoverso precedente, per la· nomina del presidente e dei vice-presidenti del Collegio. n presiden,te del· Tribuna.le, assunte le necessarie in• formaziop,i, pro.cede, entro 15 giorni dalle p,roposte, alla n.omina del presidente o dei vice-presidenti, tra i nomi, •proposti neHe ternè, e ne dà comunicazione agli eletti. I successivi articoli, .9 e 10, che rigua,rdano il giura• mento degli eletti e la costituzione e. riµn.ovazione se– mestrale dell'Ufficio giudiziale di ciascun Collegfo, poco 'si scostano dalle norme. attualmente in. vigore. È ca– ratteristico. in vece l'art. 11, eh.e riguarda i 11uovi Collegi per l'agricoltu(a. Art. 11. . Nei Collegi di probiviri pe;. l'agricoltura; l'Ufficio giu– diziale si compone di due membrì, scelti fra i probiviri dei proprietari e conduttori di fonpi, e di due membri, sqelti fra i probiviri dei. lavoratori a salario,. per le controversie vertenti fra i conduttori di fondi e i la– voratori a salario, liberi o fissi; di due membri, scelti fra i probiviri· dei proprietari e dei ·conduttori di fondi, .e di due membri, scelti fra i.probiviri dei coloni o affit– tuari coltivatori, per le controversie vertenti f~a questi ·e i propriéta1 i 1i6l- fonèlò. · · ' _Nei Collegi, nella· cui circoscrizione ·avvengano cor-

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