Critica Sociale - Anno XX - n. 21 - 1 novembre 1910

CRITICA SOCIALE 323 110rlvere non costituisce presunzione di maggiore capa– cilù, e si richiede piuttosto come garanzia di consape– volezza circa il nome da deporre nell'urna. Mo, a questo flnP, basta•- por chi sappia leggero - la scheda stam– pnta, che pur ò ammessa nei noslrl comid amministra– tivi. r,n. pro,•ia presentazione ,lcl cnndldnt!, por esempio da un gruppo di almeno cinquanta elettori, permetto la stampa della scheda ufficialo (preparazione al sistema della rappresentanza proporzionalo), sulla quale scheda l'elettore segna il nome prescelto; li che renderebbe anche impossibile la massima parte dello frodi oggi in uso. . . . Ma il semplice aumento degli elettori non migliora la composizione della Camera, so non si Integri con un aumento di effohiumente eleggibili, che agevoli il con• Mrso e la scelta del migliori. Solo mcrcè un'adeguata. retribuzione, la funziono legislativa cesserà di essere o privilegio dei ricchi. o cuccagna di affaristi senza 6Cru– po11,o canonicato vanitoso cui si attende a tempo peno. Per esercitarla con la diligenza o preparazione ,·oluta, essa esige oggi tutto il tempo o gll sforzi dell'eletto; di qui la r.ecessità di una vera retribuzione, uguale a quella del pli1 alti funzionarì {la medaglia di presenza non premierebbe so non la sposso inutile o talora in– gombrante assiduità. materialo allo sedute), e di una legge eho vieti Il cumulo con altri lmplt'ghl o professioni assorbenti. Lo obbiezioni che si muovono al principio della. retri– buzione, per lo pii'.1dagli stessi deputati: il pericolo <li creare un ceto di politicanti (come se già non esistesse!), di aumentare la ressa delle ambizioni, ecc., tradiscono troppo - sotto l'apparente disinteresse - il sofisma di chi teme di vederei soppiantato da concorrenti più ,·a– lidi, più accetti al corpo elettorale, i quali oggi la difficoltà economica, e lo scru11olo di non nccettaro mandati che non potrebbero degnamente esercitare, allon– tanano dalla contesa elettorale, rendendo Impossibile una vera seleziono e la. democratizzazione effettiva del Parlamento. . .. A questi flui, converrebbe anche riformare gli iditutl dell'ineleggibilità e delle inc~m1>attblliià parlamentari. An1.itutto ò da notare che la nostra legge conrondo s11esso l'i,1tleggibilittì - incapacità assoluto, dovuta a difetto di requisiti essenziali (otù, sesso, cittadinanza), ad indegnità, o al possesso d'una carica che, come quella di sln1laco 1 deputato provinciale o membro della Giunta provinciale amministrativa nella Pro,•lncia o,·e trovnsl il Collegio (e dovrebbero aggiungersi, nella rispetti,•a giurisdizione, i funzionari di Prerettura. e di polizia.) 1 permetterebbe indebite pressioni nella elezione - colla semplice i11compatibilitit, che consento l'elezione valida, ma obbliga all'opzione. Particolarmente ~rave ed assurda ò l'inelegglbilifa che colpisce i runzionart dello Stato, solo percbò si tron incompatibile il mandato politico coll'impiego loro, 1>er Jo ocoupazlonl che questo impone o per la dipendenza In cui ossi si trovano dal Oo,·erno che dovrebbero sin~ do.care. 'fato Incompatibilità. rioblede soltanto l'obbligo di optare dopo l'elezione; ma non giustifica affatto la ineloggiblliti\. dei funzionari dello Stato. La loro eleggi• bilità è anzi desiderabile per la loro competenza tecnica e pratica, acquisita nei nego1i pubblici, tanto più pre– ziosa mentre la rirorma del pubblici servizi è divenuta tema di tanto e così urgenti preoccupazioni. E nessun ' inconveniente nascerebbe dal lasciaro libero l'impiegato di dimettersi dopo l'elezione, nnzichè prima ( 1 ). V 1 ha di più: la legge sullo sto.to degli imJ)iegati, dopo O.\'Crdichiarato che lo dimissioni dall'Impiego non hanno effetto so non sinno nccottato (Rrt. -12) 1 o che l'accetta– zione può essere ritardata per moti\'i di sen•izio, ra. eccezione ai fini elcttorali 1 in vista del quali la dimis• slono ò efllcace o deftnìti,·a appena presentata. Dunque l'impiegato può J)rescntaro la sua dimissiono nuche la mattina stessa dell'clezioue, di\'entando cosi eleggibile; mentre. so la. presentasse la sera, dopo essere stato eletto, la sua elezione sarebbe annullata. Non ò ciò assurdo e inutilmente vessatorio? Mn la citata disposizione llrosenta un incon,·oniento assai pili grave, in quanto dà modo al Ooverno di favo– rire o di ostacolare la candirtatura di un Impiegato dello Stato, col soprassodero all'dccettazlone delle sue dimis– sioni (il che non pregiudica la sua eleggibilità per la ecceziouo sopracitata) o consentlrgli poi di ritirarlo so non riesce eletto, O\'vero coll'accettorlo subito, impe– dendogli così di ritirarle se non eletto ( 1 ). l'iù gra,·o conseguenza deriva dall'art. -rn, il quale, rimettendo all1arbitrio del Ministero di riammettere o no In servizio gli impiegati dimissionari, lascia sospesa sul capo del deputato ex-impiegato una spada di Damocle, che ne rende illusoria l'indipendenza politica. Tale pe– ricolo dovrebbe togliersi collo stabilire che l'ex- impie• gato dolio Stato, che cessi d'essere deputato, nbbia diritto a rilwero, alla 1>rima ,·actrnza, l'impiego e il grado che già o.,,e,·a; o che il tempo della sua deputazione gli sia calcolato come passato in son•izio, per ogni effetto ili legge. . .. Inoltro, come non vi è alcuna ragione che giustifichi l'Ineleggibilità. degli impiegati dello lato, così non ,·e no ò alcuna che giustifichi l'Incongruenza della vigente leggo elettorale 11oliticn.,por la quale sono eleggibili entro un dato numero (art. 82), corte cate~ori6 di alti funzionari, i quali possono Inoltre cumulare Il mandato politico coll'impiego, in eccezione nl principio de\1 1 iu– compatihilità delle duo funzioni. Taio cumulo, come già a\'\'ertimmo, non pare si debba consentire, se non in quel casi In cui lo duo funzioni si possono effettivamente adempiere da una sola persona, e88eudo quasi integrati,·e runa dell'altra. In tali condizioni crediamo si possano ritenere sol– tanto, oltre i :Ministri e i Sottosegretari di Stato, I pro• rossori degli istituti superiori (o uon solo gli ordinari, come stabilisce la ,·igente leggo, ma anche gli strnordi• no.ri , che ora, corno quelli, sono nominati solo per cou• corso 1 e hanno uno stato flsento dalla legge, che Il sottrae agli arbitri ministeriali), I membri del Consiglio di Stato e degli altri Consigli superiori e i membrl dolio Corti di Cassazione. 'l'ali runzlonari dovrebbero essere ammessi alla Camua senza limitazione di numero, non creando essi alcun pericolo; ma senu a,·er diritto alla retribuzione del deputato. Soltanto eo questa rosse su1ieriore al loro stipendio, anobbero diritto alla diffe– renza. Por esii 1 magari, si potrebbe stabilire uno speciale gettone di presenza. (I) Hjj'(l'ft'II po&tllll'l. ('1 éredlruno IICf'Òche Il so11r11~11NICrt• flll'llCC6t111ZI0ne delle dlmlll· 110111 non iogl\erebbe che lo dlmlnlonl. R ~eo110elC'llorale. ~lano IIRIC 11erre11e ed t'tHCRcl colla 1101a11ruen111:t1011e.Tale la lelll'rn e 10 1ce110 della legge. A(I c1uderln con,·errtbbe rhe Il Go,·erno, collu• dendo C0ll'lrn1)i('gRt0, l\nges~e che lo dlmb1lonl non IIRIIO lltnlo 11rucn1uc. (.\"ota dtlla CII.ITICAJ.

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