Critica Sociale - Anno XX - n.11-12 - 1-16 giugno 1910

CRITICA SOCIALE: 'l'uttavia il Ooverno tedesco non volle varare, sen– z'altro, la :inrndiosa assicurazione della invalidità e vecchiaia. Esso volle tastare il t.erreno e far discu– tere le basi legislath·e o tecniche della sua inizia– th•a, portando in pubblico una specie di progetto preventivo. Questo fu, come si è detto, del 1887 e stnbili,•a nettamente tre concetti direttivi 1 che passarono piì1 tardi uell" legge e formano i punti carcli11ali del si– stema tedesco: 1° Fobhlig-atorictìt dcll'assic11rnzio11c, 2° la connessione inscindibile della pensione di inva– lidità e di vecchiaia, 3° la pa1·tecipazione fìnam:iaria alla crcaziouc del nuo\'O ente di tre forzo sociali: padroni, operai, Stuto. Il diritto alla f)Cnsiouc di vecchiaia si effettuava col conco1·so di due circo– stanze: anni 70 di età, pagnmento della quota an– nuale di asstcurnzione pe1· un trentennio. Il dil'itt.o all'asseg-no di invalidità si acquistava quando fosse impos,;1ibile attendere al lavoro professionale o quando il guadagno non potesse pili, :t causa dell'i11validit/\, essere eguale al minimo dell'nssegno atesso. l'crò si richiedeva che l'operaio a,,essc, per nlmeno 1111 quin– quennio, partecipato al pagamento delle quote an– nuali. Le quote dei padroni e degli opera.i erano eguali, non variavano 1\ seconda. dell'età e del salario, solo diminuivano di un terzo nel caso dell'assicurazione femminile. Lo Stato non interveniva a prepara1·e i capiti,li rnppresentativi della pensione, ma contri– buiva per il valore di un terzo ad ogni pensio110 assegnata. La pensione cli vecchiaia era stabilita i11 120 marchi anuui. La pensione cli invaliditi\ comin– ciava colla medesima cifra, ma, pe1· ogni anno di inscrizione in pili dell'obbligatorio, si accresceva. di 4 marchi all'anno, fino a raggiungere un massimo di 240 marchi. Come le quote femminili erano ridotte ai due terzi, così ai due terzi rimanevano anche ridotti gli assegni. I medesimi Istituti, che provvedev:\no all'assicurazione infortuni, erano inc11ricati anche di questa nuova assicurazione. Si introduceva, fin d'al– lora, per i pagamenti, il sistema delle ma1·chette, che si affermò ed estese in seguito. li progetto definitivo fu presentato al Heichstay il 22 novembre 1888 1 e contenc,'a i caposaldi del pl'O– getto provvisorio, aveva però precisato alcuui ele– menti essenziali del problema ed era corredato di preventivi finanziari e di studi tecnici. Era migliorata la decorrenza ciel diritto all'assegno di invalidità. Questo incominciava fin dal secondo anno di inscrizione, cioè dopo il pagamento di un solo anno di premio, ma, prima di cinque :\Imi di associazione, non si dava luogo ad assegno completo. L'invalidifa, sopravvenuta dal secondo al quinto anno di assicurazione, non dava il diritto che alla meti"t della pensione. Parimenti non si determiM.va nna somma fissa ed utiica per la pensione, ma. si gra– duava a seconda del salario, stabilenlio cinque classi di salari e concedendo l'assegno annuo, sì di vec– chiaia che di invalidità, sulla base del 2·1 ¾ del guadagno annuo. In caso di iuvalidità 1 Passe~no poteva crescere fino a divenire pari alla metà dei guadagno, con progressiva gradualità in rapporto col numero di anni d'iscrizione alla. Ca~sa. Rimaneva fissata ai due terzi la partecipnzione della donna ai doveri e ai diritti della Cassa. 11 diritto alla pensione di vecchiaia non si effettuava che al primo giorno del 7L 0 anno di età. L'obbligatoriet.\ dell'iscrizione incominciava col se– dicesimo anno. Lo altre particolarità. del progetto del 1887 erano mantenute. Dal punto di vista tecnico, l'assicnrnzione era. ba• sata su questi elementi: capitalizzazione per la for– mazione del capitale sufficiente e necessario al mn.n– tenimento degli im1>eg'ni assunti; tasso di interesse presunto medio del 3 1 50 °; 0 ; spesa di amministrazione pari a 70 vfem1ige per assicumto e per anno. lc,!!ger– mente superiore a quella che si crn gifl verificata nell'assicurazione iufortuni. Nello studio prev(rnti\•o erano stati risolti i quesiti pili importanti e pili dclicnti. li ceusimento profes– sionale del 1882 aveva permesso di prevedere elio gli th:11:!icuratisnrchbero stati, a un dipresso, undici milioni, di cui 7.322.000 uo111i11i e 3.6%.000 donne. La tavola cli invulidib\ di 1/.immermaun, controllata sulla. hase della tavola di mortalità tedesca e sulla hase dei calcoli di Behrn per le vnric professioni, permise cli stnhilire quale a.nclJhe dovuto esscrn il contrihuto clegli imprenditori e dogli operni. Com– prendendovi le spese di amministrazione, si dedusse che, per 1-{arantire gli assegni staùiliti dalla logg·e 1 occorrevano, per settimana, 0,0:H; da parte dc~li uo– mini, 0,02:? da parte delle donne, per ogni cento lire di salario. La sovve11zione dcll'lmpero doveva essere, in media, di 36 milioni di marchi all'anno) sarebbe gtata, però, di 3.830.000 mnrchi, nel primo anno, sn– rehhe salita a 52.760.000 nel trentesimo 1111110 cli eser– cizio, µer gi1111).!erc,all'i11circ1t 1 a 80 nell'ottantesimo anno. JI scn•izio delle pe11sioni sarebbe stnto assicu· rato da una spesa. complessiva di 7,Gli milioni di marchi nel primo anno, di :W nel quinto, di IJ.S nel• l'ottantesimo. :\lht loro voltn, i capitali accumulati sarelJhero stati pari a 73 milioni nel primo anno, a ;lf;.1 nel qui11to 1 a due miliardi e 300 milioni ncll'ot• tau tesi mo. Il progetto ministeriale era così corazznto di tutto punto per supe1·are lo prove della cliscussio11e, o qucstiL .!,{li riuscì favOl'C\'Olc. Il 22 gi11,!!'110 1889, la Germanh1 laxoratrice vedeva gettare le basi del pili grandioso Istituto di previdenza colletth•a, che si conosca. r principl fondamentali del progetto furono tradotti in legge. J,'u sanzionata l'obbliga!orie!ù t.iell'as:;ic1tra• zio11e per tutti i salariati e gli impiegati minori) a partire da.i I G anni. Però si diede facolt,\ itl Consi!!liO federalo di estendere la stessa misura a favore degli artigiani e dei piccoli imprenditori. f due primi articoli della legge così predsavano le categorie ammesse ai bcuofizi dcll'itssicnrnzionc: " Sono assicurnÙ, a partire dai I G anni: 1° lo persone occupate, mediant.e salario o tratta– mento, come operai, aiuti, apprendisti o domestici; 2° gli impiegati di imprese Cd i commessi eclappreu– dìstl di commercio (acleccezione di quelli occupati nelle furmacie) cho hanno un salario o trattamento non i;Upe– riore a 2000 marchi annui i 3° le peraono che fanno parte, con salario o tratta– mento, dell'eq_uipaggio di un piroscafo marittimo tedesco o di una imbnrcaziono i1uviale. Por decisione del Consiglio federale, l'obbligo dell'as– sicurazione può essere esteso: 1° agli imprenditori che non occupano regolarmente almeno un operalo salariato; 2° senza riguardo al numero degli operai impiegati, agli industriali che lavorano J)er loro conto a domicilio, su ordine o per ordine di altri industriali ,, Jl campo dell'11ssicurazione era - fin dall'inizio - vasto. L'età della pensione fu conservahi nl 70° nuno. J I diritto all'assegno di invaliditM fu ùeièrminato per qualunque auno della vita, a patto però di a\'Cr par• tecipato ai pa1Zame11tiper un quinquennio. 1_,'ammon– tare dell 1 assegno fu fissato in modo proporzionalo al numero delle quot.e-iu1110 pagate. I contributi furono determinati a seconda del salario e divisi in pnrti eguali tra imprenditori e salariati. .Allo Staio fu la– sciata hl partecipazione sot.to forma cli sovvenzione. li servizio delle pensioni fu assicurato mediante

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