Critica Sociale - Anno XVI - n. 9 - 1 maggio 1906

CRITICASOCIALE 1:n toria 1 rereziono gratuita., patronati scolastici, ecc.). A co• loro cho 11011 pos;iono pili lavorare (tnrortuni del Ja,·oro, vecchiaia lo Stato o lo Of/.:t\Dlzzazioni operaie interven• ~ono, disponendo l'a~,tcurnziono obbligatoria, le pensioni upcrale, speciali ASIii di rico,•ero, Istituti di previdenza, 1 he emancipino l'operaio dal\R. sua condizione incerta. e rtuttunnte 1 e gli asilcuriuo il domnni Infine a coloro che 11011 potr1u1110mai lavorare, per imperfezioni flii• che od nitro, lo Stato o lo speciali istituzioni di benefi– cenza prO\'Vedouo con speciali R.!lilie ricoveri segnata– mente nel CtbO in cui quedi s,·onturati non possano pel loro sostentamento ricovero niuto dalla famiglia. .\la quello cito la formula brlndita dal socialismo giu• ridico e1-1ige ad ogni co<1to, si ò questo: che il soccorso da pro<1ig-arsl n tnll lnfollcl debba intendersi come un preciso dovere 11ocln.lo non come un ntto di beneficenza, e quiudi debbn essere unn run1.io110alta e nobile dello StitO o non già un 1 olarglzlo110 sommossa al beneplacito degli individui o dello a'Jsoclazioni. Al criterio della be• neficenzn, che f\V\'lli1co 11opcrulo o ne comprime la di– gnità, dovo ~O'Jtltuirsi l'affermazione del più sacro dei diritti, Il diritto nll'o1l<1tenzll.. E su quo9ta ,•ia gli Stati pili civili si vanno Incamminando a grandi passi. Questo diritto all'e.,i'Jlonza, sul cui riconoscimento le– gale rji fondi\ ogni specie eh socialismo giuridico, fu già affermato dRI 1,orke o dal )lontesquieu, e più tardi dal Fichte nel 'ìUO 1 (;(',tc/1/os ... enei· mmdtl.i:-1taat "' ma ebbe le sue J>rime codificazioni nella Costituzione francese del 1i93 o nel Codice clvile prussiano del t794. Ed è i,embrato che tal diritto all'cshtenza non dovesse sem– plicemente llmitar'll al ratto biologico, e riferirsi soltanto al fatto della vita per se slea!lia; mn do,•esse estender~i anche alla prolor.iono dell'Integrità. corporale o morale; deve insomma elgniflcaro non soltanto un permesso di ,•h-erc, ma anche un poll.:re di vivere. Ovunque questo potere di vivere ò annientato da rngioni economiche (è il C'nso dol minorenni, dogli storpt, degli invalidi, degli inrcrmi) vi dovo eer,ero il preciso dovere dello Stato di gll.rnntiro Utl minimum di eslstonzn. Ed il l\Tenger, come il Malon, formula cos1 11 principio del diritto all'esi– stenza: u Il dil'itto nll'oslstonzn !!i riferisce, per quanto concerno i minorenni, al mnntonlmonto e alla educa• zio11e. Per lo persone, cui l'età, la malattia o altre ra– i;rioni costituzionali rendon Incapaci di lavorare, costi– tuisce una J)roteziono temporanea e clure,•ole 11• Il diritto all'e'Jistonza adunque protegge coloro che sono economl<'1unente dob,lll. F: lo Stato deve intenenire nell'intere'!se dolln. collettiviiil, poiehè lo Stato mOllerno non ò semplicemente uno Stnto di diritto per coercizione o per ncce11'1ità. (X1ra11y,. o Sotlutaat), ma deve essere d'ora in 1•oi uno Stato di civilti\ (C11lturstaat) e quindi tutelare e svolgrro tulte quelle istituzioni e manifesta– zioni, che mirano al progre!!!IO civile e alla pro~po rità :\fa il diritto all'eilstenza, come a,·c,•n già. intrueduto l'roudhon, rinrnue imperfetto, ~e non ò completato dal• l'altro prlnciJ)iO del diritto al lavoro. J,~,l è questo ap– punto quello cho afferma Il Codice ci\•ile prussiano del tif!4 (Il Pnrt., 'l'lt. 1!1), In esso è J)roscritto: 1) ~; còmpito dello Stt\to di prnvvedcro al nutrimento ed al mnntonimonto dei cltt1tdlui, ohe non possono pro\'vcdere es<ò!i Rte<1~l nl loro mantenimento o non possono ottenerlo da altro pe1·i,0110prlrntC', cho siano n ciò obbli;;ate da leggi speciali. 2) A coloro, cui mancano solo i mezzi o J'occa<iione di g11nd1tgnaro o➔oii stes-,i il proprio mantenimento o quello del loro, deblJono esser procurati lavori appropriati allo loro forzo ed alla toro capacità. - a) Quelli, che solo per pigrizia, amore dell'ozio od nitre inclinat.ionl sregolate non vogliono adoperare i mezzi por guadagnare 0S!iìi ste'!si il loro mantenimento, debbono o,sere obbligati, sotto una conveniente '-On·e– glianza, con la cocr<"izione e con le pene, ad eseguire la– vori utili. Il Codice prus'!lano, come ognun ,•ede, proclama non solo Il diritto al luoro, ma il do,•ere del lal'oro. Ed è que!(fO npJ)unto nello spirito del socialismo giuridico, il quale non vuole J)roclamare un diritto alPesistenza, perchè abbiano anche a usufruirne gli infingardi e gli accattoni, ,•agheggianclo l'utopia di uno Slafo-Provvi• <le11:a i ma vuole soltnuto la protezione di coloro, che per ragioni naturnll sono Inabili al luoro, e la compar• teciJ)azlone dovorosn dl tutti nl lavoro sociale. Cosl J)Uro In scuso relativistico <love intendersi l'altrn. formuln: 11 Dirillo al prodotto f11leyrale del lavoro ,,. 1-:.:lsn devo slgnlflcnro non già oho al lavl!ro SJ>etti tutto il frutto della produzione, disconoscendo ogni altro fattore della ricchezza, ma dovo slgniftcaro cho nell'odierno si• eterna economico spetta al lavoro In parte adeguata e proporzionala allo sforzo, cui !!i ò dato impulso, consi– derando sJ)eclalmento col De Oreer che capitale e lavoro non sono i due esclu'!lvl rattorl della ricchezza; ma vi è anche un altro cocfllcionte, il coefficiente dato dalle forze vive o naturali, che ordinariamente il capitalista indebitamente si RJ)J)roprla per suo esclusivo profitto. Il conttitlo fra quel!ti duo coefllclenti della produzione, ca– pitalo e lavoro, va sem1,re ph'1 regolandosi con norme fisse, con provvedimenti leglslath•i 1 sino a dare s,·olgi. mento a tutta una speciale legislazione del larnro. E il conflitto ò inevitabile, sino a che il Juoro stesso, 'ìOli• darizzandosl o RS'!OCiandogli sforzi delle cla-;si operai<' non unifichi capitalo o lfworo i ma ciò non si può con~ seguire, ormai anche nel cam1>0 socialista si u ricono– scendo, seuzn unn malurn educazione del proletariato ed una corrispondente elevazione intellettuale, morale od oconomlcn. Se però sll\mo ancora lonb\nl da questo obbiettivo, da quo.sta mòta, Riamo peraltro In un periodo di prcpn– ro.zioue, rii olnlJoraz\ono, di organizzazione; in un pe– riodo, in cui al conflitti incomposti o violenti va suben– trnrulo q_uello dell'arbitrato pacifico, dei rimedi legisla– th·i, sia per sottrarre Il lavoro nlla fluttuazione e pre– cariell\ del Ralnrl od assicuro.re ai ltl\·oratori una più dignitosa esistenza, sia per disciplinare il Ja,Toro stesso, tanto per <1uel che riguarda In sua effettuazione, quanto per quel cho riguarda I suol rapporti col capitale. A questa tendenza altamente chile, a cui il soria– lismo giuridico ha dato anche impulso, e da cui alla sua volta trae vitale allmento 1 fan riscontro il comple'!-.;o organizzarsi delle muse operaio e i molteplici i:.tituti, che di que~ta organizzazione sono l'esponente: te Ca• mere di IM•oro, I Sindacati operai, lo Leghe di resi– stenza, lo Dorso del lavoro, I Consigli dei probiviri, i Segretariati del popolo. Fan riscontro altresì gli istituti ,:CO\'ernatlvl: gli Uffici del la"oro, gli Ispettorati del la– \'Oro, I 'l'rlbunnll <li arbltrnto, ed inflno gli innumerevoli provveclimcuti govornntlvi per la protezione del lavoro: i provvcdlmonll per l'n'!slcurnzione OJleraia obbligatoria, sin eonLl'o lo rn1tlntt10, Rin contro gli infortuni, sia contro l'invalidità o VCCC'hlozzn, sin contro !A. disoccupazione, I regolo.moutl poi lavoro clolle donne e dei fanciulli. In,omma Riamo In un periodo <li incipiente assetto legi<i!lati\•o,la cui C!ò.lscnza o I cui flui il Ueichesherg ( 1) I ll"eirtH 11ml /,flft ,,,.. Ili idtnltll Arl,tUt1·~th11f;:qt.~et::ot/J1rng, IWrnn, 11,:,;.

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