Critica Sociale - Anno XVI - n. 9 - 1 maggio 1906

138 CRI'.l'ICASOCIALE riconduce a queste quattro tendenze: 1n garanzia della liburtà e dell'eguaglianza del lavoratore nella conclu– sione del contratto di lavoro; za preoccupazione della sanità fisica e morale e della capf\cità. di sviluppo <lolla classe operaia; s• preoccupazione pel mantenimento di coloro, che, non per propria colpa, uon possono proco.c– ciarsi i mezzi di 8U3sisteuza necessari; 4a infine impe– pedimento e composizione dei conflitti tra operni od imprenditori. Hiserbandoci cli mostrare in altro lavol'O, in che modo o in qual misurn la legislazione dei vari Stati. abbia cercato di risolvere tali problemi 1 ci preme qui rilevare che tutta la legislazione operaia, incardinata nelle quattro tendenze, designate dal Heichesberg, non fa che ricono• score sempre più largamente quei diritti, proclamati dal socialismo giuridico, " il diritto clell'csistenza, il diritto al prodotto iutegrnlo del la\'oro ,,, diritti che non sono tra loro in antinomia, ma che po:isono benissimo armo– nizzarsi e completal':,i a vicenda. Il Sorel ha profondamente osservato, che in tutte le consider:izioui relati\•e al contratto di lavoro occorre interveuga uun nozione, che sembra mancare totalmente nei libri del :llenger: quella delln. necessità del pro– gresso della produzione. ll legislatore moderno si è con– formato a questo precetto: ciò che ò favorevole al pro• gresso della produzione è buono, ciò che è sfavorevole è cattivo. D'altra parte occorrerà sempre domandarsi, se le nuove uorme, provocate col sollevamento materialo delle condizioni dei lavoratori, apportino anche un sol– levamento intellettuale e morale. Occorre pensare con Proudhon che democrazia è demopedia, educazione del popolo. Però è bene 0!lsorvare che il progresso della produ– zione, a cui mira il legislatore, non sempre si accom• I pagna al progresso delle condizioni sociali dell'operaio. E 11arx aveva osservato che l'operaio moderno, invece cliele,•arsi col progresso dell'industria, si abbassa sempre. Occorre quindi che egli non discenda più, ma elle si elevi sempre pH1, ed in modo da realizzare la prepon– deranza del lavoro sul capitale. 1:; questa elevazione potrà conseguirsi, quando ai miglioramenti prettamente materiali si disposi un'educazione sociale più razionale ed elevata, un rinvigorimento pili saldo dello energie morali ed intellettuali, che, mentre possono divenire anch'esse fonte e fomite di benessere economico, sono la garanzia suprema e il sintomo piì1 evidente dello giuste rivendicazioni del proletarln.to attraverso la sua fatalo ascensione. s. Conclusione - Lo Stato di diritto. Malgrado tutte le censure che, a ragione od a torto, si son fatte al ~lenger 1 il suo sistema di socialismo giu– ridico resta la concezione pili organica che il socialismo ci abbia dato In questi ultimi tempi. l principt fondamentali, che egli enuncia, non solo debbono necessariamente informare ogni azione cbo il socialismo possa esercitare nel campo legislativo, ma sono i principf 1 che effetti\ 1 amente nn conseguendo sempre pil1 largo svolgimento e riconoscimento nella legislazione sociale dolPetà presente. Quando essi saranno sanzionati dalla coscienza puU• l,iica non meno che dall'ufficialo inton•ento dello Stato in quella misura e modo che le condizioni sociali di un popolo comportino, allora. il socialismo giuridico potrà aHiare all'attuazione di quel Rechtsstaat (Stato di di· ritto), vagheggiato dai 'fedeschi, e che Stein enunciava colla formula: a il pili alto grado di libertà individuale armonizzato colla pii, grande proporzionalità economica e colh più grande eguaglianza giuridica ,, ('). Jn tal modo lo Stato potrà comporre l'eterno conflitto tra l'individuo e la società, trn la libertà. e l'eguaglia.n1.a di diritto. L'individuo, come tate, ò avido di libertà; come rappresentante della specie ò invece tnido di eguaglianza.: lo Stato può effettuare la composizione accordando alla personalità umana il più alto grado di libertà, che sia compatibile co!Pinte!'esse generale della umanità. Solo nel campo del diritto si può effettuare l'equilibrio tra l'individuo e la specie, tra il principio della libertà o quello dell'eguaglianza, poichè solo da– vanti alla legge tutti i cittadini possono essere assolu• tamentu eguali, e solo il diritto può garantire più aicu• ramente la lil.iertà. degli individui. Quindi nella relazione tra l'lndh•iduo e la specie il diritto si ri\'eia come la più possente forza pedagogica, che spinga l'uomo al progresso e disciplini meglio la sua atti\'itù. o le suo funzioni sociali. Una socializzazione del diritto sarà un coerflcionte indispensabile della socializzazione di tutte lo manife– stazioni sociali, e in contrap1>oslziono all'individuo egoista, che è portato del diritto tradizionale, del diritto romano, sorgerà un tipo d'uomo pii', elevato, l'uomo sociale, va– gheggiato dal socialismo giuridico. Si è detto, non senza qualche ragione, che le leggi non creano le condizioni del mondo sociale, ma non fanno che esprimerle. Ma la legislazione non si limita a questo còmpito ricettho: essa, ben ò , 1 ero, per una. parte grandissima, è l'eco delle nuovo condizioni sociali, dei nuovi sentimenti e bisogni; mu la sanzione, che essa a questi accordo 1 esercita alla sua volta un'azione propul• siva, e stimola a nuove rivendicazioni. È un lavoro in– cessante di sistole e di diastole, che si ripercuote in tutte le funzioni dell'organismo giuridico di nn popolo, e, mentre-regola. mirabilmente l'educazione socia.lo del– l'indÌ\'ìduo, tutela i supremi diritti della colletti\•ità, che sono la garanzia di ogni ci\•ile progresso. Prof. F1tANCESCO Cos~:N1'1NI. ( 1) !,a 1111tstlo11socl<llt, l'arls, Alcan, 1900, 1,u,g. 300. I PRECEDENTI STORICI DEL ATIFONDO SICILIANO 11". Lu, 1 rit·olu::i 011 e /l'an<'Ci:W e l' ItaUa 111uo11a. (Continuazione). L'Unità. d'Italia e la Sicilia. -- Tutta la storia cli Sicilia 1 a incomi11ciare dal risveglio la· tino con la conquista normru111a, si svolge sopra una insanabile contraddizione: da una parte il sentimento vivissimo d'indipendenza da og-ni dominio della 1 J'erraferma su!Prsola, e dall'altra la mancanza cli fattori propri che dessero <'Onsistenza. nazionale alla sola Sicilia. [I sentimento d'indipendenza, che manteneva. le spernnze cli un regno siciliano, erasi determinato dallo sfruttamento cui soggiacque sempre la Sicilia da parte di tutte le dominazioni della 'l'erraferma. Lo sforzo, durato dal 1812 al 1848, dei Sicilh11Ii 1 per riconquistare una propria costituzione in un proprio regno, urtava, come dicemmo, nella man– canza cli fattori propri nazionali: non lingua nazio– nale propria, non importanti e durature tradizioni storiche cli carattere schiettamente siciliano j non risorse sufficienti a\ mantenimento di uno Stato in spietata. concorrenza con gli altri, specialmente pel

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