Critica Sociale - Anno XVI - n. 2 - 16 gennaio 1906

30 CRITICASOCIALE ]\fa la macchina, che agli inizi sembrava un nuovo e più tremendo mezzo di oppre~sione e di asservimento economico, è diventata lo strumento più formidabile della emancipazione delle classi lavoratrici ed ha deter– minato, colla gr:inde evoluzione economica che ha pro– dotto, un nuovo equilibrio delle energie produttive e ad un tempo un nuovo diritto e una nuova giustizia. E come la mncchiua allarga i mP.rcati e unisce tutti i paesi in una grande solidnrietà internazionale, così i priocipl del diritto nuovo, rbe sorge per la forza dei rapporti nuovi, si diffonclo110 e diventano internazio– nali. Il principio manchesterri:rno della libertà economica, che si risolve nella dife~a del predominio e dell'auto– rità illimitata di una clasi;e, resi~te ancora per una lunga tradizione in alcuni paesi, specialmente presso i popoli anglosassoni In Inghilterra, però, il proletariato ha potuto, per le. condizioni di monopolio delFindustria, organizzarsi in Leghe potenti a tutela dei propri inte– ressi, rendendo meno necessario l'intervento dello Stato a stabilire l'eguriglic1.nza e la libertà delle parti nel con– tratto di lavoro Negli Stati Uniti, d'altra parte, la que– stione sociale é ~orla recentissimamente, e la sfiducia nell'amministrazione pubblica e la mancanza di un po• tere centrale così poteute come in Germania tendono a limitare al minimo razione del Governo nella politica sociale {'). :Ma anche in questi paesi il principio del– l'intervento ùello Stato si fa sempre più strada, ed è indubitato che questi ultimi trent'anni hanno affermata la disfatta irrimediabile dell'ortodossia manchesterriana. Contro i teorici del" laìsse1·faù-e,, il proletariato orga– nizzato, presa coscienza della sua forza. e '1ella sna di– gnitlt, reclama ed ottiene che la sua vita sia difesa, che il suo diritto sia tutelato e entra nelle Commissioni, nei Consigli, nei Parlamenti a salvaguardare il suo diritto. I vecchi Stati fendali votano leggi protettive per met– tere un freno al socialismo che dilaga, gli Stati più de– mocratici le promulgano sotto la spmta diretta degli interessati, e la legislazione sociale si diffonde, ridu– cendo progressivamente la. forza di resii;tenza e la libertà di sfruttamento della borghesia conservatrice. 11 Se la legislazione sociale é stata sopratutto preparata dalle vittorie politiche della massll, essa elabora per l'avve– nire le condizioni dell'eguaglianza assoluta e del trionfo finale 11 (2). Così il vecchio principio di libertà economica, che si risolveva in una libertà di sfruttamento, cede di più in più il passo al principio di solidarietà, che scaturisce spon– taneo dalle condiziou1 nuove, e all'assistenza e alla ca– rità si sostituisce il principio dell'assicurazione e della solidarietà. La legislazione sociale si pressnta come Popern del socialismo, "che è sta lo il vero, Punico promotore del Fenorme evoluzione giuridica che segue il suo corso e che procede ogui anno a nuove conquiste. Lo studio delle leggi opera:e serve a misurare in certo senso in ogni paese la potenza del proletariato orgauizzato ,,('). Ce~to che la tutela è ancora insufficiente. Ma oggidì l'individuo noo è più un'unità autonoma, staccata dalle altre, abbandonata. dalla collettività; il principio stes~o di proprietà è, ogni giorno più, scosso nelle sue basi; lo Stato comanda al padrone anche nella fabbrica, e, re– stringendo sempre pii, la libertà di sfruttamento nel capitalista, dan<lo al p:·oletariato una parte sempre più larga nel!' amministrazione della legislazione sociale, prepara la via a nuove e più ampie conquiste. . «e:;, Il Congresso internazionale di Vienna ci mosLrò i progressi che il principio delPassicurazione sociale, nel campo degli infortuni, della malattia, clell'invalidità., ha fatto nei vari paesi in questi ultimi tempi, e ba discusso un gran numero di problemi che riguardano l'assicura– zione operaia. L'ordine del giorno comprendeva: L'ammissione degli operai stranieri alPassicurazione obbligatoria; Fassicuraz1one operaia e gli stranieri; ras– sicurazione operaia e la coscienza del diritto; la sem– plificazione delliassicurazione operaia; l'unificazione (1) Cli. RICH~IONI) llt;Nm:11:soN: L'm;::11rauce 01wrii!1·e dm1 lei, .i.·1ats– U11i8; Rup1iorto nl Conicrcsso l11tcrrmz!onn1e di Vhlnnn. (~J l'AUI, 1.ou1s: L'ouvrte,· devw1I l'Éto/. (I) l'AUI. LO\JIS, op. olt. dell'assicurazione operaia; i rapporti fra l'assicurazione– invalidità e gli altri rami dell' a.cisicurazione operaia; Fassicurazioue delle vedove e degli orfani nell'organiz– zazione delFassicurazione operaia; la Cassa italiana di assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia; la statistica illternazionale degli infortuni; Fassicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; le ispezioni; i trat– tati internazionali in materia di infortuuio ecc., ecc. Intendiamo dare uu rapiùo cenno sullo stato attuale della legisla?,ione in materia di assicurazioue contro gli infortuut, le malattie e l'invalidità, in base ai dati for– niti dalle Relazioni presentate al Congresso, accennando poi alle proposte riforme della organizzazione dell'assi• curazione in Germania ed Austria. Accenneremo in questo numero alle assicurazioni contro gli infortuni, rimandando ai successivi la tratta?,ione degli altri temi. ... La legislazione su l'assistenza e la previdenza operaia può dividersi in tre gruppi: il gruppo germanico o della costrizione amministrativa, che comprende quei paesi nei quali si ha un 1 organizzazione ufficiale de\Pa~sistenza e della previdenza con obbligazione e monopolio, tali la Germania, l'Austria e la Norvegia; - il gruppo an– glo-sassone o del liberalismo assoluto; che comprende specialmente FInghilterra e gli Stati Uniti d'America; -- il gruppo francese, al quale appartengono l'Italia, la. Svizzera, il Belgio ecc., che tiene, nel campo dei prin– cipi, un posto intermedio fra :i. due precedenti ('). Per ciò che riguarda gli infortuni, i vari paesi se– guono criteri più o meno ampi; in alcuni di essi pre– domina il principio dell'assicurazione obbligatoria, in altri quello dell\1.ssicurazione facoltativa 1 questo ha isti– tuito delle garanzie, altri no; qui le spese sono a carico dei padroni, là ad un tempo dei padroni e degli operai, iu altri paesi interviene lo Stato COLI uoa parte contri– butiva. I vari paesi estendono su un campo più o meno vasto l'obbl!go dell'assicurazione, alcuni hanno istituito uua giurisdizione speciale. Più o meno estesa è nei vari paesi la nozione <lei rischio professionale. All'an– tico concetto del diritto civile della colpa del padrone si sostituisce a poco a poco il concetto ciel dovere so– ciale dell'industria di assumersi i rischi fatalmente le– gati alla attività produttiva dell'operaio. La prova della eventuale colpa non spett;\ ora più, in qnasi tutte le legislazioni di infortunio, all'operaio ma bensì al pa– drone. In Germania la legislazione sugli infortuni 1 comple– tata dalFassicura:zione obbligatoria contro le malatt.ie e Pinvalidità, è dovuta al Bismarck, clrn la volle per metter argino al socialismo, e data dal 6 luglio 188'1( 2 ). La legge del ]884 abbracciava miniere, saline, fonderie, cave 1 stabilimenti metallurgici, fabbriche occupanti più di 10 operai, le imprese ferroviarie e di navigazione. Gli infortuni danno diritto a risi:1rcimento di danni in tutti i casi, salvo il caso della colpa volontaria delFo– peraio da provarsi dal pad rooe. La spesa delFassicurazione sta a cari,·o dei padroni uniti in corporazioui professio– nali mutue, ogni circoscrizione possedendo una mutua– lità ove entrano tutti coloro che esercitano una ste:-;sa industria. La ginrisdizione è affidata a Comitati arbi– trali di corporazione o_di sezione, compo::;ti da un pre– sidente uomini:1to dull' fmperatore e da q:rnttro membri eletti due dai rappresentanti operai e due d,li padroni. Le prerogative supreme spettano all'Ufficio imperiale delle assicurazioui con sede a Berlino 1 composto di tre membri permanenti nominati a vita dal l'Imperatore e di otto membri non permanenti, di cui quattro desi– gnati dal Consiglio Federale, due scelti dalle Direzioni delle corporazioni mutue infortuoi e due scelti dai rap• presentanti degli operai. La Cassa mutua paga all'operaio colpito da incapacità, temporanea le spese mediche e farmaceutiche e un' in– dennità eguale ai '/ 1 del salario a partire dalla tredice– sima settimana; una pensione eguale ai 2 1\ del salario in caso di incapacità permanente totale; un'indennità funeraria di 20 giorni di salario, una rendita del 20 °lo ai congiunti sopravviventi, delle rendite ai figli minori (iccldtnli, du trai;aU. - l'aria 1904. e> Biin11n:1t: Dit E1//wicket1111y de,· A1·/u:Ue1·i;en:i.c1iei-1wy i11 De11l– sc111m1tl. Bap{)Orto al Congresso.

RkJQdWJsaXNoZXIy