Critica Sociale - Anno XVI - n. 2 - 16 gennaio 1906

CRITICASOCIALF. 31 <ii li> anni e agli ascenrlenti, f-lenza che il totale superi il 60 o 0 , La legge del 188--lfu completata clalla legge 2S mag– gio 1885 che estese l'assicnrazione alle indu:.t1 ie di trn.– sporto, ~pedizione, poste; dalla legge 5 maggio 1886sulla assicurn11io11e contro gli infortuni nel I' agricolt,ura e nell'intlnslrin fore:.tale, che estei,;e a queste industrie i bcmefizì dell'assicurazione; dalla legge li lu~lio 1887, sull'assicurazione contro gli infortuni nell'ediliziaj dalla legl-('e 1:3 luglio 1~7, che comprese nell'a.:sicm azione i marinai. La legge <lei 30 giugno 1!)()()completa e unifica tutte que~te leggi e crea provvedimenti per gli infor:uni dei prigionieri. La legge del 18 giugno 1901stabili·:ce pen– $ÌOni a favore degli impiegati dello ~lato e dei tìomuui 1 dei soldati, dei marinai colpiti da infortunio. I/assicurazione sugli infortuni si estende ora ad un ~rnn Jlll!Oero di indu:-trie anche non aventi ne::sun ca– rattcro di fabbrica, e abbraccia anche il lavoro dome– stico, quello dAgli impiegati nell'impresa e dei tecnici. ~0110 stati anche ;i.umentati i risarcimtinti; oli re alle spese per la cura le Casse devono fornire agli invalidi i mezzi per as:;icurare il "UCces~odella cura e per lenire le cou-;eguenze delle ferite (gruccie, ecc.)j la rendila, in caso di invalidità permanente a--~oluta. può es.;1•re por– tata al 100 °/ 0 ; nel ca~o di ricovero di un ferito in un luogo di cura, possono concecler,;i speciali sm:,idi ai suoi con_giuuti. Jnoltre, quando il colpito restaliisoccu• pato iu cRu,;a dell'infortunio, la rendila parziale può essne t{•mporaneameote elevata tino alla rendita intera. La di"posizione secondo lR quale gli eredi di uno straniero uon avevano diritto Rlla rendita puù essere ahrogaln con ordinanza. federale per certe nazioni e Stati che ammeilo110 il principio della reciprocanza. A.1wora 1 venne stabilito che le corporazioni mutue possono 1 col concorgo dell'Utficio imperiale ùi asi.icura– zione, prolornro contributi per la prevenzione di infor– tuni e per la creazione di istitut.i di cura e fare spese per qu1».;ti ,;copi. Es'-'e devono inoltre curare \'applica– zione delle {foposizioni preventive. Oi più gli imprenditori che danno lavoro a domicilio po~sono esser tenuti a sopportare l'assicurazione dei di– pendenti dell'artigiano che lavora per Mioconio e anche dell\trUgiano stesso. Molte nltrn modificazioni e molti altri perfezionamenti presenta la legge, che è certameute una delle più com– pleto che esistano. L'..-\nKtria ha un'organizzazione che ~i assomiglia a quella della Germania, eccetto che il premio è pagato in ragione del 10 ¼ dall'operaio, mediante riknuta sul salario, e del !)() 0 0 cl.i.I padrone. È all? studio un progetto di riforma della legislazione ..;ull·ass1curaz1onfl sociale, che intende fondere insieme in un lutto economico rassicur"zione contro gli infor– tuni con quella '-'Ulla malattia, l'invalidità e la vec– chiaia 1 ). I.:Jn~hilterra pre-.enta invece una legislazione im:pirata ancora 111 principio della libertà. t..:on,;a~ra il principio del ritichio professionale, ma esclude rassicura.dono ob- blif~i~:,!:i: 1~~1t;ra 8 ~1~-!ti~e~~~di:;1;?ti'~el casii di colpa aravo. Nel cn,;o di incapacità. permanente tot.de l'ope– raio ricevo, dopo due sellim.ane, unn rend ita p ari alla metà del salario medio i in c11~0 di morte gli eredi avranno un sussidio funerario <li 202 lire al più e un c-apitnle pari a tre anni di salario. CollR. legge3() luglio 1900 l'a~-.icurazione è stata l."~te-.a o.Ile impre .. , agricole. Allo ~ttll">"O priucipio della lihntà !ii ispirava la legi– slazion<> dl•lfli Stati Uniti s. "La t~oril\ tedtsca ba"ata :ml " paleruali"mo 11 per unn dire sul sociali$lll0 cli Stato dice il rap11orto della •· huLusll·ial Co11imi.,·sio11 ,, 1it•ll'Es11osiziono di St. Louis - è a,;solutttmeuto straniera alle tt.>orie americane concernenti il Governo e la legi– sl11zio11e ,,. 11 relatore al Congresso cli Viennaèinvece favorevole all'nssicurnzione obbligatoria e spera che, lò to.;tochè ~i sarà dimostrato che l'organizzazione dell 1 assicurazione operain, lungi dall'essere un carico all'in<lu'!tria e al (I) n. KOJJ.\T~CII: G1·1md;;:iigt ti/11'8 Utstlzt,t btfrt(ftlld dk Vereh1(11r• IHlll(I 11t,· ·t1tMetTtkhl8rl1t11 Arbtlttn·tr1lr/1t1·1mg. t 1) l'.\l'I. l(l\"1", 0)). clt. coromerdo, ne è piutloi-to un -;o!'lt<•,!!OC"l 1 un vantaggio, in quanto fo1 ma una !:iChiera cli oper,d più sani, pili. vi– goro.;i, più coutenti e piu fidenti nPll'avvenire ,, 1 il timore contro l'as!licurazione obbligatoria ilCOmparirà e l'esem– pio di u110 Stato della Confederazione :-11m\ presto seguito dagli nitri. Lo corporazioni quasi pubbliche hanno cominciato a faro dei ltintativi degni di :;tudio. l~s:-ie :;entono che qualchecc,sa bisogna fare per liberare l'operaio dal peso dei sacrifici che deve ~opport.lre in caso di malattia, infortunio e invalidità, che non si pnò lasciare questa funzione alla carità privata, che occorre organizzare la a"!.icurazione su una ba,;e ~ani~ e scientifica. Gli indu– striali co111inciauo a riconoscere l'obbligo sociale dei padroni vorso gli operai. Le pri1wi1iali Società ferrovia:·io hanno già organiz– zato un dipartimento 8peciale di n<;<;ic111·azione. 'l'uttavia, le leggi relative all'inde1~oità in caso di infortunio mostrano la tendenza generale al u conserva– tismo w C1,lle leggi attuali è quasi impossibile ad un opernio di ottenere un compenso proporzionato ai danni avuti; a suo carico sta la prova della colpa del padrone e la climo.•trazione che la negligenza dell'imprenditore è stata colposa. cosa a::.--aidifficile. Per fortuna gli in– dustriali, ttic(' il Rapporto, sono migliori della legge e fornii-cono ai loro operai un·assistenza medico-chirur– gica, cura gratuita all'ospedale e soccorsi temporanei. :\la tutlo ciò è il prodotto di una carità irregolare, iucerta e umiliante e che non dà alcun diritto legale a compemo ohbligatorio. Benchè esio,ta una legge gene– rale in lai maleria, non ci !iOno che pochi imprenditori che possano essere costretti ad adottare il principio di re--ponsabilitù. Ln promulgazione della legge inglese, che obbliga 11imprenditoro al risarcimento dei danni dell'infortunio, lul C8ercitato porò una certa influenza anche in America, se non sulla le~islazioue, sulFopinione pubblica, e forse non è lontano il giorno che il principio del rischio professionale si farà strada anche uel nuovo mondo. Anche la Confotlerazione Svizzera, pnre estendendo la llO;tiooe della colpa padronale 1 non ha ancora con– sacrato il principio del rhchio professionale (1). I.a legge fede1ale del 1° luglio 1875 sulla responsa– bilità delle impr~se ferroviarie e di navigazione a va– poi-e in caso di morte o di ferite, completata dalla legge federalo del 20 giugno 1881 sulla rehponsabilità delle fabbriche, 8tabili :ce le industrie nelle quali la respon– saUilità dell'info1 lunio tocca al padrone. Con una ri~o– luzio11e delle C Lmere federali del rn giugno· 1890 si faceva obbligo alla Confederazione di II organizzare per via legale l'as.;i,·urazione contro le malattie e gli infor– tuni, avuto riguardo alle Casse di i-occorso per malatthl esistenti. Essa pote\'a dichiarare l'as..;icnrazione obbli– gatoria generahaeote o obbligatoria per certe clrui:-idella popolazione .,. I Con-;igli federali, il Consiglio nazionale e il Com•i1,eliodegli Stati, in e'.'-6Cuziooe di tale voto, arprovRrono il 5 ottobTe 18!)9 una lcg~e che deliberava. l',l~"icurazioue obbligatoria contro hl malattia e gli iu– fortuui, da e~Lendersi anche ai lavornnli a domicilio. La leggo 1>c-1·òvenne respinta con 1·efer1mdum dal popolo. La. 1"rnnci:i ci offre l'esempio di una legislazione in– ternwdia frn la ledef;ca e l'in/,\"lese, iu quanto riconosce il principio del ri.'lchio profe~:,iionttle e istituisce l'a~si– cura1.ion e obbligatoria, ma IMcia pif'na libertà agli io– dnslria.li ~ul modo di far fronte ni loro obblighi, garan– lttndo, i n pari tempo, l'operaio contro l'insolvibilità del padrone mdrtiante organismi di as,;icurazione sorvegliati o gestiti clal Governo e mediante n~tituiione di un fondo di garanzia che alimentano tasse speciali prele– vale dagli iudn~triali. A questo sistema di assicurazione si avvicinano q1rnlli ilaliauo e belga. Il principio del rii.Chio profes~ionale i, alquanto in– tacc1tto, inquantochè il giudic) ha diritto io caso di " colpa imperdonabile 11 di rid11rre o aumentare le in– tlennitc\ l,igali, secourtochè la colpa è stabilita e rite– nuta a cnrico dell'operaio o del padrone. Però l'impu– tazionti di colpa non è accettabile quando si tratti di incapacità temporanea e; anche in c1v•o di incapacità permane 1te o di morte, essa non moditica che la ren- 11 ltll"lf. 11,.~1,t:RSO?>: L',,.~--,fff//l(r ()1/ITiil't (lflll'I /ts Etot~-t·Hi.$. ( 1) t.:I). ,·o:; -.Tt:IUER: llutoh·t dt l'1,...~111·(H1c, 011(/'Ure t/1 .'-ulsstdt· 1:a11111irto n1 r,mi.:reuo. 1111h 1'1111 llt 181Jt1. Rfl.11porto Ili C()n~rt>~~o.

RkJQdWJsaXNoZXIy