Critica Sociale - Anno XVI - n. 2 - 16 gennaio 1906

32 CRl'flOA SOCIALE dita senza andare alla piena riparazione del pregiu– dizio o alrintiera soppressione dell1indennit8. E ciò si risolve nella negazione del principic, stesso della re– sponsabilità individuale. (I) Del rest0 1 la giurisprudenza ha, nella pratica, ridotto al minimo l'applicazione del principio della u /Ì.l.ule inexcusable m e il movimento delle idee nuove tende a eliminare a poco a poco com– pletamente l'influenza, anche del tutto sussidiaria, del principio antico. Anzichè, però, organizzare, in una forma fissa, l'assi– curazione, la legge del O aprile 1898 lascia la massi ma libertà ai padroni di garantirsi mediante Sindacati di ~aranzia solidale, Società mutue, Compagnie a premio tisso 7 Cassa di Stato, costituendo però un " fondo di g~::t:~,a aÌ 1 ·?~1~1~~n~~t~ir~ 1 iti:~l: i ~n~, 10 p!~~:\i 3~a~e~n~ 3:: bito mediante cootri~uti speciali ~icuperati a tale ef– fetto dallo Stato sull'msieme degli un prenditori obbH - gati all1assicnrazione. La legge del 1898 venne modificata notevolmente colla legge 81 marzo 1905. Vindonnitù. è pagata ora dopo ± giorni di malattia, eccetto quando l'invalidità dnra oltre 10 giorni, nel qual CMO l'operaio ha diritto all'indennità a partire dal primo giorno. ].;incapacità. totale o permanente è compensata con una rendita pari ai 2 3 del salario annuale; l'incapacità parziale e per– manente con una rendila. eguale al terzo della ridu– zio11e subìta; l'incapacità temporanea con un,inclennità giornaliera eguale a metà del salario percepito al mo– mento delrinfortuuio. In caso di morte, spetta una rendita di 20 °/ 0 do\ salario annuo al coniuge superstite e l.}Ua rendita ai figli legittimi inferiori ai 16 anni. E in facoltà del Governo di modificare la condizione fatta agli operai stranieri nel caso di reciprocanza da parte di un altro Stato. Il giudice di pace giudica i litigi che riguardano le indenuità giornaliere e lo spese mediche, farmaceutiche o funerarie; la fissazione della rendita ò demandata ai tribunali. La legge stabilisce pene per quei padroni che ten– tano di ripercuotere sugli operai, mediante ritenute sul salario, il carico delrassicurazione. Leggi speciali di assicurazione sono quella del 21 aprile 18D8 sngli infortuni dei marinai - che non riconosce il principio del rischio professionale, e limita i casi risarcibili, fissa le pensioni senza relazione al salario, fa. pagare il premio metà agli armatori e metà ai marinai, obbliga al versamento dei premi ad una Cassa di Stato - e la legge del 80 giugno 1899 che estende all"agricoltnra il concetto del rii::chio profes– sionale per ciò che riguarda però soltanto l'impiego di motori inanimati. Sono allo studio alcuni progetti per estendere la srera d'azione della legge a tutte le imprese agricole e commerciali. La legge belga del 1903, entrata ìu vigore il 1° lu– glio 1905, si è inspirata alla legge francese del 1898 (2). Anch'essa ammette l'obbligo del risarcimento del danno, l'inversione della. prova., rassicurazione facoltativa e un sistema cli garanzie. Abbraccia. però un più largo campo d'azion'3: industria grande, media, piccola, imprese che impiegano motori mossi per forza meccanica, imprese industriali che occupano abitualmente 5 operai almeno, imprese agricole e commerciali che impiegano almeno tre operai; altre imprese che saranno riconosciute pe– ricolose dal Governo. In Russia la legge 2 giugno 1903 stabilisce la re– sponsabilità dei padroni di fabbrica e delle miniere. È da notarsi però che circa-i 2 / 1 del personale delle fabbriche (1.410.211 operai) erano assicurati prima della legge('). La legge libera il padrone nel caso in cui possa provare la. colpa grave o la cattiva inten;-;ione dell 1 operaio; negli altri casi stabilisce uu 1 indennità di metà del salario abituale in caso di malattia temporanea e una rendiht pari ai 2 /, del salario in caso di incapacità permanente totale. (1) o. J'.\uu;T: Les ass111w1ces e11 Fnmce cle 188[) tì J!)(K,. RailllOl'ÌO (l.\ Congrcs1,o. ( 2) Jt:.\N ouuors: Le cléueloppemeiit des ass11rm1ces socìates Clf /Jel· yique, ccc. ltiiprorto Ul C0lll,l'CSS0. (3J LOU!$ SK.UtZY:S-SKI o AU:XA:iOHI:: STOn·: La pl'OlecliOit des iurn– uaes du trauau en Russlç. UaJJporto al congresso. In J?riur· ; padroni ebbero grandi timori e fecero una viva 01, zioue alla legge, ma poi si tranquilli;,,- zarono e orgti.~,zzarono Società mutue di assicurazione. Un progetto studiato nel 190.1 si propone la fusione e il riordinamento dei tre rami di assicurazione contro la malattia, contro gli infortuni e contro la invalidità e la vecchiaia sulla base del sistema tedesco. L'Italia, di cui non riteniamo necessario parlare, fi. gurò al Congresso, con una. bella. relazione del Ma– galdi ('). * ·'k Da. questo rapido sguardo attraverso la legislazione dei vari paesi sugli infortuni, noi vediamo come il principio sociale del rischio professionale si faccia sempre più strada, pur essendo ancora inceppato dalla tradizione dell'antico principio giuridico. Alla. colpa dell'iudiYidno si sostituisce il concetto della responsa– bilità. sociale dell'industria tutta quanta di fronte alla classe operaia. I risultati della legislazione protettiva sono degni di nota. In Germania, su 60 milioni di abitanti, sono assicu– rati contro gli infortuni 19 1 /:i milioni di persone, fra le quali da 5 a G milioni di padroni (agricoltori, ecc.). Dal 1885 al 1901 la Germania spese hlk. 1.057.217.782 per l'assicurazione contro gli i11fortunl ( 2 ). In ]?rancia r,;ono assicurati pili di 3 miliardi di salari, si pagano alPanno circa una sessantina di milioni di premio, con un premio medio del 2 °lo del salario, sono costituite circa 2 1 / 2 milioni di rendite, alle quali cor– risponde, incluse le indennità giornaliere e le spese mediche e farmaceutiche, un capitale di oltre 4G mi– lioni ( 3 ). In Svizzera, verso il ISDl, erano circa 200.000 le per– sone protette; secondo la legge 1005 sarebbero diven– tate 43 500. Fino al 1880 le indennità pagate furono di fr. J.286.907('). In Italia sono assicurati, presso le Casse private e j presso i Sindacati di assicurazione mutua, 216.000 operai. Le indennità pagate per gli infortuni, dalla Cassa. na- 1 zionale, dalle Società private, dai Sindacati di assicu– razione mutua, dalle Casse private e dagli Istituti di previdenza delle Grandi Reti ferroviarie e delle ferrovie sarde, salirono nel rnoo a L. 5.007.353,90, nel !DOl a L. 5.391.776,62, nel 1902, escluse le somme pagate daD"li Istituti di previdenza ferroviarì, le indennità. furono 0 di L. 5.546.931,04 ('). Questi pochi dati, tolti dalle Relazioni presentate al Congresso, dimostrano Fimportanza delle assicurazioni operaie per la vita operaia. gresso. (~) BODIKER,loo. olt. (3J 0. l',\UI,l:T, 100. olt. (4) YO.N STEIGER, IOC. Olt (') M.\(lAl.l)I, Ol). Clt. f.p. Ai prossimi, uumeri: Un esempio cOl'aggioso di legislazione sociale in difesa de1la salute, del dottor B. BERTARELLI. Abbiamo stralciato ili opuscolo : Avv. LUIGI GASPAROTTO Contemito e liuiit-l di -una legge ~ml RIPOSO SETTIMANALE Cent. 25 (Prnsso la Critica Sociale). GIUSEPPE RIOAMONTI, gerente responsabile. Milano, 17/l 1906 • Tlpograna Opora1 (Soc. coop.J, o. \'1tt. Em. 12·lG.

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