Critica Sociale - Anno XI - n. 9 - 1 maggio 1901

CRITICA SOCIALE 135 Art. 5. - Noi la.vari sotterranei delle ca.ve , delle miniere e delle gallerie, come in tutti i lavori insa– lubri o pericolosi e nei lavori notturni, non possono essere impiegati minorenni fino a. 20 anni cli età. La determinazione dei laYOl'i insalubri e pericolosi ngli effetti della legge verrà fatta con decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità e il Comitato centrale della l•'odcrazionc delle Camere del Lavoro. Art. G. - Alle donne, qualunque sia la, loro età, s0110,senza eccezioni, vietati i lavori insalubri e pe• ricolosi od i lavori sotterrnnei. Alle donne ò pure vietato il lavoro nottumo. :~: considerato lavoro notturno quello che si compio fra le ore 18 e le 7 dal primo ottobre ai 31 marzo 1 e dalle 19 alle G dal 1° aprile nl 30 settembre. Art. 7. - Le donne nell 1 ultime sci settimane della gravidanza e nelle sei settimane dal puerperio non possono essere ammesse al lavoro. (!ucsti termini saranno allargati quando ne risult.i la necessità. da. un certificato dell'utticio sanitario elci Comune. Art. 8. - All'assistenza delle donne nel ilCriodo antecedente e successivo al parto provveclerf'I.hLCassa. di maternità. in ragione del 75 % del salario giorna– liero. Questa Cassa dovrà essere istituita, entro un anno clalln promulgflzione delht presente legge e sarà- for– mata col sussidio dello Stato, con l'assicurazione delle donne Javorntrici, obbligatoria per chi le assume al Javoro, con un contributo delle stesse operaio, e con tutte le penalitit pecuniarie provenienti dalle tnt– sgressioni alla presente legge. Art. 9. - Il hworo elci minorenni frit i 15 e i 18 anni compiuti non ecccclcrà le sei ore giorna– liere, e dovrà. essere interrotto eh~un intervallo cli due ore cli riposo. Dai 18 ai 20 anni compiuti la gior,rnta di lavoro potrà prolungarsi fino a.lle otto ore, parimenti con l'intervallo di due ore cli riposo. Sar:'Lconcessa, in ambi i casi, una intera giornata (24 ore) cli riposo ogni settimana. Art. IO. - Le donne, anche dopo i venti anni,. non potranno essere ìmpiegde per più di 48 ore per settimana, e non oltre il mezzodì del sabato, 1>er modo che ogni lavoratrice possa fruire d'un riposo di 42 ore consecutive. Se le speciali esigemrn della industria. richiedessero ore supplementari di Ja,•oro, queste non potranno essere J)iÙ di 50 chmrnte l'anno, distl'ibuite i11 modo che il lavoro non oltrepassi mai le 1O ore per gior– nata. e le 52 ore per settimana. Ad .. l 1. - Alle disposizioni dei due ~irticoli pre– cedenti si 1)0tri\derogare solhinto pei hwori di risaia, od alt1·i lavori agricoli, limitatamente a quei periodi nei quali un lavoro più intenso è tecnica.mente in– dispensabile. [n questi casi la.giornata di lavoro dern essere stabilita. d'accordo fra i proprietiLri, imprendi– tori o direttori, e gli ispettori o lo ispettrici incari– cate di vigilare all'applica.1.iono della. presente legge. Art. 12. - I proprietari, gerenti, direttori, impren– ditori o cottimisti, che impiegano donne o minorenni, dovranno adottare e far eseguire, tanto nei luoghi di lavoro e relative dipendenze, quanto nei dormitorii e refcttorii, tutti i provvedimenti necessari per ga– rantire la vita., la salute e la. moralità. di coloro che lavorano. Nelle fabbriche dove Javorano più cli 50 operaie, dovrà trovarsi una stania cl'allattamento in cond.i- 1.ioniigieniche, dove le madri possano allattare i loro figli nelle ore e nei mocli fissati dal regolamento interno. Art. 13. -- I regolamenti interni delle fabbriche, rnaga.zzini, miniere, ecc., dove lavorano donne o mi– norenni1 devono uniformarsi alle disposizioni della ,ate '1 CJ no B,arco presente legge. Essi saranno fissati cPaccorclo fra gli imprenditori o direttori e le rap1>resentanze delle rispettive operaie. Jn difetto di accordo, statuirà il collegio dei probiviri. I re~olamenti interni debbono essere affissi in luogo dove ne sia agevole la lettura. agli interessati. Art. 14. - La vigiJanza per J'applicazione clelJa presente legge è alticlata a Ispettori ed .Ispettrici eletti dal Ministero di Agricolturn, Industria. e Com– mercio fra coloro che vengono proposti dalla classe lavoratrice con regolare votazione presso le Camere del Ja,•oro o altre organizzaiioni con~eneri. Oli Ispettori e le .Ispettrici durano in carica due anni e sono retribuiti dallo Stato. Art. 15. - Gli Ispettori e le Ispettrici esercite– ranno il loro ufficio nei limiti del rispettivo distretto industriale od agricolo. I limiti di ciascun distretto, o il numero degli Ispettori ed Ispettrici rispettivi, verranno determinati nel regolamento per l'applicn– zione cli questa legge. Art. 1.6.- Oli Ispettori e le (spett1·ici hanno libel'O accesso negli opifici industriali e in tutti gli altri luoghi di lavoro ccl hanno diritto di controllare i Jibi;etti e gli orari del lavoro. Jt,ssi accerteranno le contra.v,·enzioni alla. presente legge ed al regolamento e trasmetteranno i relativi verbali dirett..'1.mente:\Ila autoriti\ giudiziaria. Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni elci 3° capo,•erso clelP:ut. 5 della leggo I 7 marzo 1898, rispetto alla divulgazione dei segreti di fabbrica. Art. l7. - li .Ministro cli Agricoltura, Industria e Commercio nominerìt. gli Ispettori tecnici incaricat.i cli visita.re gli opifici, i laboratorii, le miniere, ccl altri luoghi di lavoro, per tutelare l'igiene o la si– curezzit dei lavoratori. ~ssi denunzieranno le even– tuali contravvenzioni all'art. 12 della presente legge e presenteranno annualmente al Ministero untL rela– zione delle loro inchieste. Anche a questi espettori tecnici sono applicabili Je disposizioni del 3° capoYerso dell'art 5 della legge 17 marzo 1898. Art. 18. - La. responsabilità dell'osservanza dello disposizioni cli questa legge spetta solidalmente ai proprietarii, gerenti, direttori, imprenditori e cotti– misti, salva fra cliessi Ja rispettiva azione di regresso. Le trasgressioni agli nrticoli 3, 5, G, 7, f.1 1 IO saranno punite con ammenda. da L. 50 a L. 200 per ogni persona. impiegata nel lavoro a cui la contra'\'· vonzioue si riferisce. La trasgressione all'art. 12 verrà punita con una ammenda da L. 200 a L. 1000. Le cont1;avvcnzioni agli art. 2 e 13 o alle speciali disposizioni del regola.mento saranno punite con una ammenda eia L. 20 a L. 100. Nel caso cli reeicliva. la. pena sari'L aumentata da. un terzo a. una metà. , 'l'utte queste nmmende saranno devolute alla. Cassa di maternitì1. Le disposizioni precedenti non derogano alle pene maggiori comminate nel Codice penale e nelle altre leggi ,•igenti. Al't. U). - Nelle contravvenzioni, per le quali ò stabilita la. sola pena pecuniaria 1 sì potrà, salvo nel caso cli recidiva, far cessa.re il corso dell'azione pc~ nale, pagando, prima dell'apertura ciel dibattimento, una somma corrispondente al massimo clell'ammencla. stabilita per la contravveniione commessa, oltre alle spese del procodimento. Art. 20. - Sono abrogate tutte le disposizioni con· trarie alla presente legge, Ja quale entrerà. in vigore sei mesi dopo liL pubblicazione nella Oa.zzetfci Uf!i• eia/e del Regno. ]~ntro il detto termine si stabiliranno lo norme per l'attuazione cli essa., con un regolamento da. appro– varsi con Decreto Reale.

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