Critica Sociale - Anno XI - n. 9 - 1 maggio 1901

134 CRITICA SOCIALE La prima è questa: che, mentre nel disegno governa• th·o la donnn, uscita èli minore età, non è più tutelata se non nei lavori sotterranei e nel perioclo del puerJ)erio, nel nostro disegno i1wcce essa viene sottratta, qualunque sia la sua età, n tutti i lavori insalubri e J)ericolosi o all'estenuante hworo notturno. Jn ciò noi abbiamo se– guito l'csem1)i0 dell'Olanda, della Germani~ della Francin, della s,,izzera. e della stessa Hussin. L:t seconda clifferen:~a consiste nell'avere JHOV\'Oduto perchè la legge sia applicata senza da11110 economico della classe 01>crnin. J'.: infatti utopistico stabilire limi– tazioni al lavoro per coloro che dal lavoro traggono l'unico mezzo per vivere. Se quindi si ,,uolc che queste limitazioni sin.no rispettate, conviene provvedero al so– stentamento di quelli a cui si proil>iscc il lavoro. A questo sco110mirano le disJJOsizioni degli articoli .1 e s, scn1.a le quali ogni legge sul lavoro delle donne e elci f1H1ciulli è monca, inefficace, irrisoria. Durata flel lnvoro. lmpossibilc riassumere qui le ragioni di ordine fisio– logico, economico e morale, JJer le quali proJJoniam(l una. giornata di lavoro molto piti breve di quella. stabi– lita nel disegno di legge governati\'O: Diremo soltanto che la giornata di lavoro cli undici ore JJer rngaz1.i dni 12 ai 15 anni, quale veniva JH'Opostadnll'on. Carenno, ò così enorme che non t.rova. riscontro in alcuna legge straniera e supera di quasi il doppio quella fissata tiella Conferenza <li Berlino del 1800. Igiene e regoh\menti interni. Abbiamo aggiunto alle disposizioni contenute nell'ar– ticolo O del disegno gorernativo, che noi JJerò abbiamo riprodotte nella forma pili chiara della Commissione parlamentnre r:. mnggio 1S04, anche Pobbligatorietìi delle stanze di a\laUamento. ì-; questn una dis1Josizione che togliamo dalla legge portoghese del 14 nprile 1891 1 c che crediamo opportuno introdurre in una legge che illtcndc tutelare il lavoro delle donne. Del tutto nuovo è il nostro art. 13. Esso riproclucc te dis1>0si1.iouiche ,•igono in Germania per la formazione dei regolamenti del lavoro, i quali vengono concordali fra i proprietari e le deputazioni permanenti degli operai. At•lllicmzionee s01·veglinn7.n. Una legge, come la presente, la quale limita l'impiego clel laYoro delle donne e dei minorenni, non può che incontrare, almeno }JCrqualche tempo, l'avversione istin– tiva di molti proprietari ed imprenditori. Essa quindi continuerebbe a non essere rispettata o, per nsare le pn– rolc del Lncavn, ad essere " osservata nella forma e non nella sostan:r.a ,, (!). Urge quindi nflìdarnc l'applicazione a quelli stessi che dalla legge devono trarre i maggiol'i benefizi. Per questo noi proponiamo elio gli JsJ)ettori siano no– minali fra coloro che verranno designai.i dalla classe operaia. Costoro, nat.i e vissuti fra i laYoratori, di cui sanno i bisogni, j dolori o le spera111.e,potranno, Hel loro distretto, esercitare una soneglianza rigorosa e in– telligente. Agli Ispettori tecnici, nominati direttamente dal 1lini– stcro, affidinmo invece l:t sorveglianza dcll 1 igic11e e delln. sicure:r.zn . delle fabbriche, materie per le qunli occorre una com1>etenza s1Jeciale. B1b1otec:i C no B1arco Pennlitù. Abbiamo mantenuta la 1mrtizione clelle pene secondo che si tratti di contranen1.ioni alle dis1 ,osi:r.ionifondn – mcntali della legge, op1rnre a quello di minore impor• tanza . .Abbiamo però aumentato le ammende e stabili• tane la lle\'Oluzione a beneficio della Cnssa di materniti'l. Onorevoli colleghi; le disposizioni del nostro disegno di legge mirono a tutelare in modo ,·eramentc efficace la classe proletaria. Esse sembreranno tropJJO audaci a colOl'OJ>eiquali il legiferare si riduce a una riprodn- 7.iOne timida e ci1·cospctta delle piì, innocue disposizioni delle leggi straniere. :Ma noi abbiamo la fcl'mll. comin– nionc che, se il principio fondamentale <lellit legge è, come non v'ha dubbio, eccellentei un certo misurnto ardimento gio,·erà. a rendere piì1 rapidi, e in dcfiniti\'a meno penosi, i necessari adattnmenti dello cose, e che la fortuna industriale dell'Jtalia è ormni abbnstan1.a assicurata perchò la patria nostra possa, almeno in questo aningo 1 passare alla testa delle altre nazioni, invece di seguirle costantemente alla coda. AOSISI - ALBEltTEl.l,I - BAIJAl,OSI - Jh:1u:– ~ISI - lh:un:st - BISSOI.ATI - llOIICIA),I - CAUIUXI - ÙA'fASZAHO - C1CCOT'rl - C1m:SA - COSTA - Vum, - O,\Tl'I - LOl.l,1:-i"I -· ?i.lAJSO - i\lOS1'~'.)IAl1TINI - ~ron– (l,\](J - ::Not: - No~•n.1 - P~:scun - P1cA~1- PO1,1sr - ]llGO!.A - RONOAS[ - $1CH!:1, - 'J'OJH:SCIIISI - 'J'UHA'rl - V.\llAZì:ASI - VIOSA. DISEGNO DI LEGGE Art. l. - Il lavoro elci minorenni o delle donne nelle officine industriaJi, neJJe manifatture cli qual• siasi gcuerc, nelle miniere, nelJc cave, nelle risaie, nei luoghi di vendita, di corico e di scarico, e in genende ogni laxoro salariat.o inclnstriale, commer– ciale od agrirolo, viene sottoposto agli obblighi de– terminati dalla. presente legge. Art. 2. - Chiunque impiega donne o minorenni nei Javori sopraindicati elevo, agli effetti e por la sorvoglianzit stabilita da1Ja. legg-e 1 dichiararn al11 A u– torith municipale locale, al 1wincipio di ogni anno, il Juogo in cui si esercita. il lavoro, l'oggetto dol– l'industl'ia, e il numero elci minorenni e delle donne impiegati. J..'Autorit:'1 municipale uo {forìL sollecita notizia al Ministero di Agricoltura, Jnclust.ria e Commercio. Art. 3. - I minorenni dell'uno e dell'altro sesso non i,otrnnno iu nessun coso essere nmrnessi al Ja– voro prima. d'aver compiuti gli anni 15. Questa età dcYe risultare da un Jibretto rilasciato dnl Sindaco del Comune, OYC il minorenne ha hL sun.. dimora abituale, libretto che devo essere conservato fino agli anni venti compiuti. JI lilJretto deve prornre: la. data. cli nascih1 i la sulJita. vilocina1.ionc; i rcquisit.i fisici richiesti dal lavoro nel quale il minorenne sarà impiegato. L'Ufficiale sanitario del Comune è obbligato ad eseguire una volta ogni anno ht Yisita medica. o a. rilm1ciare il certificato. La spesa delle visite mediche e del libretto sono a ca.rico del Comune. Art. 4. - Lo Stato e i Comuni si impegnano a far sorgerc 1 nel termine cli cinc1uc anni dalla pro– mulgazione della presente legge, scuole professionali che siano complemento alla scuola. elementare. Queste scuole somministreranno, agli alunni e alle alunne povel'i, vitto, vesti e mezzi cli studio, e rila– sceranno a. ciascun minorenne un certificato atte– stante che egli ha. raggiunto nella scuola il c1uindi– cesimo~mno di età. Dopo i cinque anni suddetti 1 tn,le certificato sostituirà il Jibretto, e dh•enterà. ob– bliga.torio per l'ammissione al lavoro.

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