Critica Sociale - Anno VIII - n. 17 - 16 ottobre 1899

h 264 CRITICA SOCIALE sciopero generale, fu concesso il sulfragio universale a. 25 anni col voto plurimo, cosicebè nel 189~,alle ele• zioni generali, si aveva. eirca un milione e mezzo di elettori con poco più di due milioni di voti. L'attuale agitazione tendo all'abolizione del voto plurimo ed ali& estensione dell'elettorato ai 21 anni. Per lo elezioni amministrative, essendovi altre condizioni restrittive e l'elettorato a 30 anni, il numero degli elettori è minore, però relativamente maggiore che in Italia. Quindi nella tabella. puoi dare al Belgio il posto che gli spetta, che è rra i primi. Non ebbi il tempo di ricercare le cifre esatte, però, se la memoria non m'ingann11-, prima della riforma. della Costituzione del 1893, il Belgio contava. circa 500 mila elettori. Ci eravamo avvisti anche noi, !correndo rapida– mente all'ultim'ora le « pagine • della· Crtltca, dell'errore evidentemente contenuto nella tabella cui allude il nostro amico, riferibilmente al Belgio. Ma, tornati a Milano in quel momento, ci manca– vano il tempo e i dati sicuri per una precisa ret– tifica. Basti per ora questo accenno. Presto ce ne occuperemo più riposatamente, in uno studio, che abbiamo in animo di fare, sulle lotte pel suffragio universale nei vari paesi. Nor. UNAREPUBBLICA ITALIANA IV. Lo svlluppo cl-vile. (l"lnt). Ed ora, prima. di accennue alla criminalità, diciamo una parola dello condizioni generali della giustizia. Ecco quale era lo stato della giustizia prima. del 1830 1 l!lecondo il Barorllo: La giustizia civile e penale si trovava in cattiva condizione. Le persone destinate a giudicare dei diritti, delle proprie1à., rlell'onore e della vita dei cittadini, di via ordinarla non erano alla portata di quell'alto mi– nistero i non di rado uomini pressochè idioti o venali coprivano le seranne dei Tribunali, e quindi i giudizi troppo speeso si allontanavano da.i dettami della giu• stizia. Sotto l'impero dell'Atto di mediazione, del pari che Mottoquello della Costituzione successiva, i membri del Tribunali di prima istanz& venivano eletti dal Oo• verno; perciò erano dipendenti e ligi a. quei pochi pri– -vilegiati cbe disponevano dell'intero Cantone. (') Or bene: questa condizione di cose è completamente pcomparsa, e si è mutata in un'altra radicalmente di– versa. Oggimai ne11sunopotrebbe dubitare delt'impar– zla11tà,dell'Indipendenza, e della capacità dei giudici ticinesi; e, in particolar modo, quanto alla loro com– pleta autonomia monle di fronte al Oovorno, niuno potrebbe pensare che essa non sia, a differenza di quello che avviene pur troppo in Italia, completa. Come si potè ottenere questo sostanziale cambia• mentot Non v'è dubbio che ciò ohe contribul potentemente a produrlo fu la. nomina. dei magistrati, sottratta al Governo, ed affidata. prima ai rappresentanti del po• polo, poscia direttamente al popolo stesso. Con ciò i giudici, attingendo la. loro autorità alla stessa fonte cui la attingono il Governo e il Gran Consiglio, sono so– vranamente indipendenti di fronte all'uno e all'altro. E (1) BA'R.O,PIO, StorlCJ del Cantone Ttef,io. - Lugano, V~lll.dinl, t88t, paa,. "'· così il Cantone Ticino, coll'attuazione di un principio profondamente democratico, come è quello dell'elezione popolare della magistra.tJJra, è riuscito ad ottenere quella indipendenza di essa, cbe i pannicelli caldi, come l'inamovibili1à, sono lungi dal garantire in Italia., dove tutta la carriera d'un giudice è nelle mani del Governo. Nel Ticinf'I, dove la. possibilità. di essere chiamato a qualfliasi ufficio giudiziario, dal più umile al pili ele– vato, dipende unicamente dal popolo, è solo di fronte al popolo che il?giudice si sente vincolato, e nei suoi giudizi quindi si riflette non già. la volontà di un Go– verno, ma unicamente la coscienza del popolo. E ciò prova come la coraggiosa applicazione dei po– stulati della democrazia' rieAca di incommensurabile vantaggio a questa precipua funzione tiella società che è la giustizia, e quindi alla moralità e alla sanità di tutto il corpo sociale. Ma quello che è sopratutto notevole si è il fatto che il Cantone Ticino, pure artl.daodo al popolo la nomina dei magistrati, è riuscito a sottrarla a.Ila prevalenza delle considerazioni politiche. Ed oramai la nomina dei giudici avviene, generalmente, seAza.lotta, per il fatlo che, mentre ciascuno dei partiti lascia all'altro la rap• presentania che gli spetta nell&magistratura, ha finito per fissarsi, e pare oramai stabilmente, Il concetto che, nelle elezioni periodiche della.magistratura, non si deb• bano mai cambiare per ragioni di partito i giudici che, come tali. hanno fatto buona prova. Cosl 1 adunque, anche il grande terrore che l'elezione popolare del giudici - questo postulato necessario d'untL democrazia la. quale meriti questo nome - su– bordini la magistratura alle fluttuazioni dei partiti, si dimostra, a tenore di quello che si pratica in questa italiane. repubblica democratica, insussistente. La ma– gistrature. è nel Ticino di gran lung& più libera da.Ile influenze della politica. che non lo sia in Italia, dove essa è di nomina non poj)olare, ma regia. E da questo fatto derivano due conseguenze: prima, che la demo– crazia, come già fu detto della libertà, sa sanare sè stessa, E", dove si accorge che la lotta politica saretibe di danno, s&,ammaestrata dall'esperienza, riconoscerlo francamente, e spontaneamente eliminare la lotta; se– conda, che la natura delle genti italiche, come quelle che abita.no il Cantone Ticino, si dimostra tanto matura alla più completa democrazia, d&saperne saggiamente applicare e ponderatamente mettere in opera anche il meccanismo più delicato e pericoloso, quale è l'elezione popolare dei giudici. Chè se in qualche parte la nomina tlei magistrati su.bisce l'influsso della politica, non si può t!erto negare che altrettanto non avvenga anche nei paesi dove essa è affidata al potere esecutivo: solo che in questo caso l'influsso della politic& si fa valere per le vie subdole e coperte delle raccomandazioni al deputato del partito o altre simili i mentre, nel caso in cui la nomina della magistratura sia affidata al popolo, la politic&,in quanto abbia un'influenza, la ba apertamente e alla luce del sole. Con quanto di guadagnato per la moralità pub– bllc• è raclle vedere. (') (1) In una recente polemica della stampa ticinese 1u questo argomento, la L(b~,-td (clericale) scrlYnll. que&te parole, che cl sembrano giu1ti11lme: • Il legislatore medeaimo non ha tro•ato altro alatema di auarlr I Tribunali dalla polltlca, ruorl quello d'lntroflunela legalmente, ordinando la nomina del Tribunali col •lat ma del 't'Olo limitato, e quella degli &ueHorl giurati col 1i1tema del vnto proportionale, nella eperanu che le correnti polltlche, controllandosl a vicenda, aarebbero di freno e di mo. derame le une alle altre. •

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