Critica Sociale - Anno VII - n. 21 - 1 novembre 1897

324 CRITICA SOCIALE il Marchése, io quell'occasione, non disse se non questo: « non avere egli mai fatto e non voler fare persecuzioni politiche ». L'argomento, se non lo contrastassero i fatti passati, supporrebbe per avere un valore: che la promessa fosse attendibile; che il marchese Rudinì dovesse rimar ere al Governo in per– petuo; che ci fosse accordo su ciò che con le parole « persecuzioni politiche » s'intende significare. Per·chè la gherminella è antica: persecuzioni po– litiche, non v'è sguaiato tirannello che vanti o con– fessi di farne: o, quelle che si fauno, si dichiara tosto che « non sono politiche ». Lo ammetteva lo stesso Rudiuì in quella. stessa seduta: gli anarchici mandati al coatto colle· leggi eccezionali non erano per lui « condannati politici ». 11 medesimo si ri– pete ogni giorno pei socialisti. Le condanne per eccitamento all'odio di classe (che colpiscono per- 0no gli estratti ..<lel Vangelo e dei libri di Sant'Am– brogio) stanno sotto il titolo dei reati contro l'or– dine pubblico e non sono condanne politiche: perciò non furono comprese nelle amnistie. Dei socialisti si distinguono poi due categorie: i teorici e quelli d'a.ztone. l teorici sono i pusilli ed i dottrinarii 1 che insegnano la verità socialista nei libri riser– vati da cinque lire. Quanto alla legge, il Rudinì dichiarava di volerla approvata tal quale: solo ammetteva (già era nato il preludio dell'agitazione) che su un punto, il fa. mjgernto comma b dell'al't. 3. 0 , si potesse discutere. 1 011 s'impegnava a rinunciarlo: proponessero i censori qualche emendam,ento; lo avrebbe accet- tato quando ve l'avessero persuaso. Ora, quanto valgano gli emen<tamentt a queste leggi di arbitrio, v'è una storia recente che lo proverebbe anche ai ciechi. Or dunque la difesa dell'Opinione si riduce a questi duo punti: che la legge non mil'a alle opi– nioni politiche o che raddolcisce l'antica. Essa non è diretta se non contro individui ~. che nessun par– tito onesto può difendere.» (') « E assolutamente esclusa la persecuzione politica. » (') « Non è arme di partito, è garanzia pei cittadini dabbene.»(') Si può csscro contrari all'istituto del domicilio coatto... ma non si può - ci sembra - condannarlo a priori(?!) corno slrumento di vendette politiche contro cittadini sottratti ai magistrati, quando esso, col progetto presen– tato, si t·iduce a una pena. (') Con le quali ultime parole l'Opinione evidente– mente vuol significare: che il domicilio coatto, col progetto presentato, uon colpisce tendenze, ma fatl:i tassativi e precisi: ch'esso ha insomma i requisiti e le garanzie delle pene comminate dai codici. Su di che la malaccorta interprete avrebbe fatto bene a mettersi prima d'accordo col patrono suo: il quale nella relazione al Senato per l'appunto scriveva: Ho reputato necessario di toglie,·e al domicilio coatto il ca1·aue1·e di pena, perchè colui al quale esso viene inflitto non ù accusatoe giudicato per viola~ione di una lassativa disposizione di legge. Il perciò che la legge, con pudico eufemismo, parla sempre di assegnali a domicilio coatto, mai di condannali. ... Ma lasciamo le quisquilie e veniamo al sodo. L'Opinione mente e non può ignorare di mentire. (') OpJ11t.one, num. citato. (TJ Opinione, !:i oltobre. t'J Opinione, !7 oltobre. (, Invero, posto pure che sia discusso, od emendato, od anche tolto via (vogliamo esser larghi), a di– spetto del ministro, il famigerato comma b dell'ar– llcolo 3.', tolto di peso dalla legge crispina (perché questa piccola gente non sa essere originale nep– pure nei delitti), la legge rimane sempre satura di veleno politico. A tacere dell'art. 2 che consegna ai gendarmi, per essere assegnati al domicilio coatto, i recidivi per oltraggio e resistenza alle autorità (niuno ignora come e contro chi siano fu. cinate coteste condanne), nell'art. 3.' è fatto un posto di favore, per l'assegnazione, ai condannati per • istigazione o apologia di reato, eccitamento all'odio d1 classe o alla disobbedienza della legge•, e lo sanno anche i muricciuoli che non v'è mili– tante del socialismo in rtalia, che non sia stato, come noi che scriviamo, condannato, e più volte, sottò cotesto pretesto: non foss'altro come socio delle associazioni socialiste, periodicamente, a dati momenti, sciolte e processate per quel titolo. Dopo ciò si dica, i11buona fede, che il disegno di legge (il quale in questo punto innova sulla legge vi– gente) è scevro di mire politiche! Ma l'Opinione ha soi;tgiunto che la legge nuova sarà un addolcimento della legge presente. Di questo si fa bello il Rudinì medesimo, come pure di aver dato nelle Commissioni la preponderanza all'ele– mento giudiziario. (') Che anzi, poiché il Costa ò morto, su lui si riversa l'odiosità dell'articolo 3. 0 comma b. • da altri non voluto•·(') Quesla la leggenda che or si tende a creare. Fortunatamente sono rimasti i documenti ufficiali. I quali ci dicono che la legge, quale il Rudinì la propose al Senato, era di gran luoga peggiore che ora non sia. Fu l'Ufllcio centrale del Senato che, contrastando al Governo, volle che nelle Commis– sioni la prevalenza passasse dall"esecutivo all'ele– mento giudiziario:(') fu esso che limitò la durata della pena. Rudini ne portava il massimo, dai 5 anni della legge vigente, a 9 anni: il Senato ridusse alla metà. Delle riduzioni si lagnava la lancia spezzata del Marchese, il sottosegretario Serena, special– mente pei coatti politici incensurati.« Non intendo - diceva - perchè la durata del domicilio coatto, per gli individui di cui all'articolo 3, lettera b, debba essere ridotta; mentre gli individui di questa categoria sono, a varer mio 1 i più pericolosi e i più ostinali. > (') Comunque, basti questo: che il domicilio coatto, colla legge attuale, è una specie di con(lno aggra– vato dalla vigilanza ypectale; colla nuova, diventa reclusione aggravata dalla depor·ta::ione in Africa. Udiamo il relatore in Senato: Certa cosa ò che (fino a.d oggi) non si era per anco al'rivali a. costituiro un sistema di reale reclusione in danno dei domiciliati coatti. Invece colle disposizioni della presont,e legge.... si mira a. sottoporre i coatti a (') vegga1l nolir.ia di un'intervista col minislro, nel .Secolo 29 oltobre, le legr:unm i da Roma. f) Cosl il noto corris))Ondente romano della Provincia di B,·e• scia: il quale, e In queslo g:lornttle e nel Don Clllscfoue, si sbraccia n persuadere tò o gll altri che, dacchò l'Opinion~ ha dichiarato nOn n,,er la legge mire polit!che, I liùe1·ali non devono fare contro di e1:8aun':q:H:w;lone 1>olitica.Quanto a quello che la legge real~ men le sta, dl ci O non mette conto occuparsi. ( 1 1 Nella discussione In :sennlo Il •compianto• guardasigilli re- 8i8teva nncora. Negava (e In cl() gll diam fede) che l'intervento dei magistrali fornisse maggiori garanzie. An?.itutto, diceva, esso mette I magistrati in una ,iw1:tone pc;co piacevole. lnolt1·e., certo si è che I magistrali sarebbero chiamati a e8ercit:u·e funzioni, nelle quali riescono meno adatti appunto per la lunga abitudine del– l'ammlnlstrazione della giustizia. • Parole da tenenl n memoria! 1•)Tornata del Senato, 10aprile.

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