Pensiero e Volontà - anno II - n. 9 - 1 agosto 1925

PENSIERO E V·OLQ,NTA' Conclusivamente egli vuole che così il potere e.secutivo come quello pa,rlan1entare debihano troYare. in It1aj.ia Iin1itaizioni provenienti d:a istituti nuovi: e pro~ollle, ritenendoila noà contrastante .con la tfo11·1nan1onatf'cbica, l '1stituzione di un po,terei giudiziario di controllo sugli atti deJ. porteire esecutivo e su l'attività del P arlan1ent01. Per c.riticare il suo pensie,ro1 è opportuno richiainare qui testualmente. le sue paroìe,: « Dc1 un lato occorre che il poterei esec.iutl, ~v 10 si trarvi. di fronte a dei controlli automatici che gli 1Unpediscano di soggiogare tutti gli interessi nazionali senza, che nulla, sorga per infrenarne le intemperanze, e occorre altresì cl1e il Parlamento si mantenga entro certi ]jmiti, nei quali la volontà m-0mentanea della maggio1ranza parlan1enta.re, ed anche del Paese, non possa, sconvolgere quelle che sono le 1biasi costituzionali della nostra vita. Se un meccanismo di questo genere fosse esistito in Italia nel 1919, non a-· vren1.Il1o assistito1 al panico che soonvolsei all01ra le classi a,bibienti di ifronte al fattoi che la Camera. avre·bihei potuto teoricamente a.bo,. lire a.nche il dirit.to di proprietà senza che nessun freno glielo rendeisse impossibile ». Questo controllo, inteso a « frenare e, limitare» l'attività del po,tere, parlamentare,, deriverebbe la sua legittimazione della CostituzioOCte. In s0istanza1 Ri tratterebbe d'una forn1a di auto=obbligazioni od auto=limitaztone per cui la volontà porpolare pone alle manifestazioni della propria soYranità deii limiti e degli organi a difesa di tali limiti. Una volta quest,a. au.- to-c1bbligaz1{)ne perfezionatasi e questi limiti posti, la so-rranità popolare e, quindi, il potere parlamentare rimangono su,bordinati al detto potere-co,ntrollo, che non potrà essere esercita.to - a,ppunto per la posiziorne, premi~ nente di esso di fronte a ogni altro organo - se non in nome e in virtù esclusiva e di-· retta della 1Costituzicme. Ognuno vede co1ne,, con 1 'istitnziorne di 1-1na si:f.fatta, magistra,tura di controllo, la soivranit,à popolare venga ad esse~e infirmata nel suo ,geinuinoi principio informa.torei,. pur y,otendoqi, come ho accennato, dal Iato formnle giur1cli,co, arrivaire alla, legit,t1n1azio1ne di qn,esto nuoYo organo e anche a direi .c.h,esso sia es-pressione, in un primo n1om.ento-, della vo1oint:\. popoiln.,re (« anto-obbligaz,ione »). 1.Ja funzione nattu'"~le del Parlamento, il divenire del diritto1 pubblico ej il perfe,zionarsi e il trasformarsi dei Ruoi istituti il controllo già Bib io eGc:1 1 lu co '-"·Ssrcita.to dal l?ariLlin1,E:nt0isul potere esecutivo _ da,to c,he de~ tutto questo non verrebbe a saittrarsi al Parlamentoi, a cui si ricorno• scerebbe la faco1 lt~ di « costituirlo, edificarlo, li1nitarla, 1 -0ontroilarlo » - troverebbero un oista,col01in queist1 a 8upr<:ma l\tla,g·istr'atuTu., ,~•ustode fec1·oce di ,deter1n1na,ti pr1nc1pi 11mit.i statuali. Proba 1 bilmente quest,a proposta di .controllo stù PaJ.~lamento è stata suggerita dal criterio, in ve!l'o oppoo:tunistico, di « c-0ntrobilanciai1."et » la prorpoista, di controllo sul potere esecutivo; ma è evidente l'errore di porre stillo. stesso piano l'uno e l'altro potere. Il mi terio iper-giuridico, e che può apparrire anche re,azionario, che infonna la. proposta di controllo sul parlamento e l 'istituzione di una ma,gist,ra tura speciale aJ.l 'uopo, in - duce a domandare : e, perc,bè non costituire un altro1 oirgano .che -001 ntrolli •cotesta magistratura.? E così via di seguito ... Si dti.mentica, che, s ',è possibile che un Parlamento, in un dato 1no1nento e pel prev:t1t:) ~·e di una irriiflessi va o fanatica maggioranza, si ponga in ·0ollltrasto con la palese volont~1 del Pae 1 se e co!Il gli istituti 0h 'esso \·oglia preserva,ti, v'è ben il « diritto alla rivoluzione » dì ' cui parlano pure i giuscoist,ituzionalisti, i qua,-, li vedono in esso noin UJ1 'espressione di sorvverti1nen to, ma il n1,ezzo extra-legale dj difesa, in eccezionali circostanz~, dell'ordine politico-giuridicoi violato dai supren1i poteri deJlo ·St.ato . Più che pensare a istjtuti atti a controllare l 'attivitù. del Parlamento nel preteso scopo dì ga,rant1re il normale funziona.mento dello St u to, demo-cratico, una siffatta garanzia d~ve cercarsi nel realizza,re a pieno tale Stato, (po· polo sè-governante) coi suoi propri e na.turali istituti - « ref~reìndum, autonomie locali, ecc. » -, fuor di limita.zioni che lo rendere 1 )- bero un simulacro. Chè, per vero, lo « ·sta,to democ.ratico », di cui il Congresso dell'Unio ... ne ci ha presentato. lo schen1a, in quanto Yuol identifica,rsi in una così perfetta organizzazione giuridica da pretendere di controll:1 re fiJ:?- l 1attivitl1, clel potere le~iRla.tivo - in cu1 doTTebhe, trasfeQ·il'si attra.Yerso le elezioni la , ' sovranità popola.re - e in quanto per eqso le concezioni della « giuridicit,à » e della « coattività» sono porta.te agli eccessi, dev'essere avvell"sato come un pericolo pari al concet.to dello « 8tato forte,» degli antidemocratici, e pe~ gli ass.ttrdt che lo oar.a.tteriz~ano (quali la idea, cennata di un pa,rlamento in sost.anza

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