Critica Sociale - Anno XXII - n. 15 - 1 agosto 1912

CRITICA SOCIALE 239 IN GERM~NIA, nel 1912, il Congresso dei Sinda– cati tedeschi,. ,a Stoccarda, approvò un ordine del giorno, col quale, dichiarandosi per l'assoluta inter– dizione del lavoro. a domicilio, rivendicava, 'a tito\o di ~isura transitoria: l'estensione -a tutti i lavo-ratori a domicilio delle misure d_iprotezione operai.e, della lcgislazi 1 one sulle assi_curazioni, dell'ispezione del la– voro, l'interdizione del lavoro a domici.lio nei di fe– stivi, ,e neJ.Iè case ove siansi manifestate malattie con– tagiose. Il Congresso di Stoccarda non giunse a richiedere ' · il minimo di salario, ma reclamò prescr(zioni rigorose· sulle oondizioni del lavoro a domicilio, l'istituzione della lista dei lavoratori a disposizione degli ispettori, il beneficio della _giurisdizione dei probivir,i. La questione fu - due anni dopò ----,e per inizia– tiva delle stesse Organizzazioni ~ip.dacal,i - più a.m– p/amènte discussa nel Primo Congresso generale per lq prptezione dei· lavoranti a domicilio, convooato a Berlino, nei primi di marzo del 1904, dalla General– kommiss.i.ori. der Gewerksc.haft~n .Deutsc 0 hlands .. Ven– nero discusse la condizione sociaJ.e e la protezione J.egale degli operai e delle operaie lavor,anti a domi– cilio (relatore F. Kllming di Berlino) e i pericoli di ind-ole sanitaria per i _consumatori (relatore il dottor. . T-h. Sommerf.eld di Berlino) .. L'ordine del giorno _premette: « Nel moderno sistema di pro'duziòne, l'industria a domicilio è una f9rma che cagiona i' più gravi danni nella condizione economica e fisica degli operai e delle operai,e, per il fatto dei bassi salari e della lunga durata della giornata di lavoro, -e permette agli im– prenditori di trasgredire J.e leggi per la protez-ione e l'assicurazi-onè degli -operai. L'industria a domicilio, per Ie condizioni non igien-iche dei locali in cui si esercita, è un focolare di m,alattie contagiose, sì per i produttori che per i consumatori; costituisce. pert:mto un pericolo per il benessere g-eneral,e della popol,a– zione. D-i fronte a tale pericolo è c6mpito della le– gislazione vietare il lavoro .a domicilio nelle industrie specialmente dannose alk1 salute, e tenderè inoltre, mediante opportune disposizioni, a elevare la situa– zione d-egli opera·i che lav,orano a domicilio, a difen- ' dere tali operai e il pubblico dai pericoli cui dà luogo tale forma di industria, ~ a giungere alla sua gra– duale limitazione e eliminazione ». Tra i vari « ,accapo » notiamo: « 1° Su richiesta dei lav-oratori e delle loro organiz– zazioni, il Tr,ibunale dei probiviri, come Ufficio di oon– ciliazi•orie, fisserà, per un dato lasso. di tempo, la tariffa dei salar!, ·per la p'rofessione oggetto della· ri– 'oh,i•esta, nell',a.mbito della sua giurisd·izione. ·Deve Tfon , esiste Tribur.i.ale ,di probiviri, saranno ..r1ominate. spe– ciali Commissio,ni,, co,!llposte per metà di I1appresen– tanti degli operai, per metà di rappresentanti degli imprenditori, e presiedute da un rappresentante del– l'ispezi@ne industriale. I salar! normali fissati non .saranno inferiori a quelli delle' fabbriche e. dei labo– ratori, e diventeranno obbligatori dopo la pubblica– zione». (Seguono prescrizioni, igieniche, o_rarie e per l',as– sicurazi,one degli op,erai). « 8° Sarà prescritto che, sulle merci totalmente o parzialmente lavorate a domicilio, sia apposto un segno visibile di riconoscimento, il quale potrà es– sere tolto solo quando J.emerci siano in possesso del compratore definitivo ». . · « 11° Devè prescriversi la tenuta di registri, nei quali, quando si assegna il lavoro, sia ,annotata la natura, la quantità del lavoro e la misura del sa– lario». I Congressi sindacali de·gli ALTRI STATI approva– rono :voti consimHi; cosi in Austria,. in Francia - per quanto il trionfante sindacalismo francese sprezzi lo• Stato,· le sue leggi, i suoi rimedi - in !svizzera e nel 'Belgio. A Bruxelles le organizzazioni hanno isti– tuito nel 1910 un « BUREAU PERMANENT DU TRA– V AIL À DOMICibE ». Anche la - IV Cof!/erenza Internazionale dei Centri Nazionali dei Sindacati (Parigi, agosto l\lQ9) discusse del lavoro a domicilio, approvando unanime le con– clusioni del delegato belga Huysmans, p-er le quali, eonsiderata la impossibilità di organizzare gli operai lavoranti a domicilio, si dichiara che, come si è _ela– borata una J.egislazione che regola il lavoro nelle fab– bri-che, è indispensabile studiare una· legislazione che, in attesa dell'abolizione del lavoro a domidlio, lo sot– toponga a una rigorosa disciplina. L'ultima Conferenza Internazionale (Budapest, 10- 12 agosto 19il) non ha riassunto in un voto la que– stione de,! lavoro a domicilio, ma affidava al Segr-eta– riato internazionale il còmpito di fornire; ai Ce-ntri .nazionali, do-c.umenti sull'argomento. R:imane pertanto f.érmo il votò di Parig.i.. . ,. Più significativi i voti dell'Associazione Internazio– nale per la protezione legislativa dei lavoratori, per il carattere di ufficialità che le dànno i deJ.egati dei Governi europei. L'assemblea di Ginevra, '1906, ritenendo necessario l'interv,ento dello Stato ad eliminare gli inconvenienti d,ell'industria domestica, si limitava a formulare le seguenti indicazioni generali: « Obbligo delle liste degli operai, pubblicità dei salari, estensione dell'isp-eziòne, assicurazioni sociali e regole d'igi,ene, incoraggiamento alle organizzazio– ni professionali, leghe di compratori,,. La successiva assemblea (Lucerna, 27-30 settembre 1908), in cui erano ufficialmente rappresentate quasi tutte le potenze d'Europa, tra cui l'Italia e la Santa Sede, entra in un ordine più vasto di idee, nel con– oetto cioè de,! minimo legale di salario; e, affermato « la cattiva condizione dei l,avoratori a domicilio de– rivare principalmente dl!-ll'insufficienza dei salar,i, e doversi p-er conseguenza ricercare i mezzi per ele– va-rii,,,· « b) - invita le Sezioni ad esaminare se, nei ri– spettiv,i paesi, non sarebbe efficace e pratica una leg– ge civile e penale, che autorizzasse i giudici ad an nullaoo e punire i salari insufficienti e gli accordi usurai; · « c) - invita le Sezioni a studiare ancora la que– s,tjo_ne., i:I·eJ.l:a. organ-izzazione ,di Comitati ,per. la iìssa– ~ione del salario; ·e nei casi, in cui la organizzazione professionale si fosse dimostrata inetta e qualora le circostanze lo consentano, ad eccitare i Governi a tentaPe la introduzione dei minimi di salario come sono proposti nei progetti di legge inglesi, cioè fis– sati da Comitati di salario misti. Questo tentativo si dovrebbe incominciare in quelle industrie a domi– cilio, nellè quali si presenta più facile, e dove il la– vor.-0a domkilio costituisce l'occupazione principale della maggior parte degli operai. .. ». . Le proposizioni ·di Lucerna confermò l'assemblea di Lugano nel settembre 1910, nella quale l'Italia era rap– presentata dal direttore dèll'Ufficio del Lavoro, pro– fessor Giovanni Montemartini. Il concetto del minimo legale di s,alario, espresso per la prima volta in forma dubitativa a Lucerna, as– sume a Lugan_o una forma chia-ra e precisa. Confer mati i precedenti suggerimenti, l'Assemblea Intern:a - zionale così si esprime: « 3° :_ L'assemblea è di parere che, attualmente, il solo rimedio efficace per. gli -abusi del lavoro a domi-

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