Critica Sociale - Anno XII - n. 7 - 1 aprile 1902

CRITICA SOCIALE 111 Il libretto, il certificato modico, il certificalo di na&eita e tutti i documenti ncooHari per otlenorli saranno esenti da tassA di bollo. Art. 8. Chiunque impieglù donne di qualaiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla pre– sento leggo e dal regolamento, do,·o farne in ogni anno r<lil{O– Jnro denunzia noi termini o noi modi che sarnnno etabiliti dnl rogo In monto. Dovrà Jluro nel corso dell'anno denunziarsi qualeiasi modifi• caiiono J)8r cessazione permanonto dei lavori, 1)0rcambiamento ::1;'~!~~,~~~ : : : : ! i'1~:~~ta::::~~:~i;i,~ 0 c1~:~,:u:i:ro,a::~!1~ fallo in do111>iosomplaro alla Profottura della 1>rovi11cin, dovo l't1zionda ò oB-Orcitnt a, e.ho lo trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commercio o dovri\ tenero un rogislro collo indicazioni desunte dallo singolo donum:ie. 'J'utti gli oscrconti di nzionde soggetto n quoshi leggo do,•ono 1>rosontnroentro ,mi mesi dnll'npJ)li~\zione di es:1a unn 1rno,·a donum:ia, indi1>011do11tcmo11to dn quello presentato in baso alla leggo II febbraio 1886, n. 3G5i (sorie 3"), ed al regolamento 17 settembre JSSG,n. 4()8-2 (scrio S-). Art.4. Con Docroto n.01,\01 sentito il pnroro del Consiglio su1>orioro di sanità o do! Consiglio dolio industrio o del conunorcio, ,•or– nnno dolorminali i lavori pericolosi o in&alubri l'ietnti ai (1\11• ciulli d'ambo i sessi, di otù. inferiore ai 15 R!lni co1111>iuti o nllo dormo minorenni. Nello stesso modo saranno determinati, in l'ia di ocooziono, i IMOri J>ericolosi o insalubri, noi quali potranno essere im· picgllti i fanciulli fino ai 15 nnni compiuti o lo donuo mino– ro1111i, con lo Cl\utolo o lo condizioni che saranno reputato no- ccssnrio. Art. 5. li ltworo notturno è l'iotato ai mnsc.hi di olà inferiore ai 10 anni com!)iuti od allo donne minorenni. JlotrAnno 1>0rò ri• manoro lo donne di otà su1>erioroai 15nnni com1>iuli,lo quo li, olla dota dolln J)rOmulgnziono di quosta leggo, Bi trovino gi/\ impiognto in opifict indus:trinli, CMO, o miniore. 1'rasoorsi cinquo amni dalln J)romulgnziono di questa logge, il lavoro notturno snrà ,•ieU\to nllo donne di qualsinsi olà. Durante quosti cinque anni lo donno di qunlsinsi età n<l<loUo nl Ja,•oro notturno dovrnnno ossoro munito di libretto ni sonsi dell'articolo 2. JI :\linistro di agricoltura, industria o connnorc:io potr/\, sul 1>nrere fiworevolo do! Consiglio sanitario 1>ro,·incialo, permot– toro, durnnto il lrionnio dalla promulgaziono di qne8ta loggo, che allo donne minorenni attunlmonto impiegato in opifict in– du.striAli 1>0ssano ossero sostituito nitro donno minorenni d'età superiore ai quindici anni com1>iuti. Per lnl'oro notturno s'intendo quello che si com11io tm lo oro 20 o lo 6 d11.I 1• ottobre al 31 marzo; o dallo 21 allo 5 dal t• nprilo al 80 sottembro. J)o,·o J)erò il lavoro 8ia ripartito in duo muto, 0880 potrà comincinro allo oro ~ o protrursi fino allo 23. li llinit1tro di t1.grieoltura, industria o commereio potrà, sul paroro fi~,•o«wolo del Consiglio s1u1itario 1no,•incialo, vorinro i limiti sopradotti dol lnvoro notturno uoi luoghi O\'O ciò sin richiesto da condizioni SJ>O(inlidi clima. o di IR\'Oro. ArL 6. Lo J)uor1>0ronon po8sono easoro impiogato al lin·oro se non do1>0trascorso 1111 moso dn quollo dol pl\rto, o in vin oeoozio– nnlo Rncho primn di questo torniino, nu, in ogni caso do1>0tro solli111R110 nlmono, quando risulti da un certificato doll1ufficio sanilArio dc} Comune di loro dimora abitualo, cho lo condi– zioni di saluto J>Ormottonoloro di oom1)ioro,sonza pregiudizio, il lal'oro nel q,rnlo intondouo OOOU(lflrsi. Art. 7. J fanciulli d'nmbo i sossi, che hanno compiuto il docimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono ouoro im– J>iogali nel la,·oro por 11iùdi 8 nello 24 oro del giorno; non f)ii1di Il oro i fouciulli di nmbo i 808Si dni 12 ni 15 nnni com))iuli, o non piì1 di 12 oro lo donne di <111alsinsi oti\. li Ministro di agricoltura, industria o commercio potrà tom• G no 81an o porancamonte cd occozionahnonto autorizzare, sentito il parere dol Consiglio sanitario 1>rol'inciale, cho l'orario giornaliero doi fanciulli dai 12 ni 16 anni com1>iuH\'Onga prolungato nl maa– simo fino allo 12 oro, quando cii:, sia imposto da necessiti\ Wo– nieho cd oconomicho. Art. S. Jl ta,·oro doi f1rnci11llio dolio donno di qualsiasi oti\ do,•o ossoro interrotto dn 11110 o f)iù riposi intermodl, della durntn com1>lossiva di un 1 orn ftlmono, qul\ndo s111>ornlo 6, ma non lo 8 oro; di un'ora o mono nlmono quando 1111>0ra lo oro S, ma non lo 11; di duo oro quando su1)0ra lo I1 oro. Jn nessun caso il lavoro por i fanciulli o lo donno mino– ronni 1mb durare sen:i:a intorruzioni J>Or piì1 di 6 ore. .Art. O. Allo tlonno di qunl9ia.si eti\ o ni fanciulli fino ai là anni oom11iulido,·o essere dato ogni sottima1u1 un intero giorno (24 oro) di riJ)OSO, Art. 10. Snl\'O lo 1>roscrizio11id'altro leggi e rogolamonti, i proprie– tari, i geronti, i direttori, gli im1>rosari, i cottimieli cho impio– ghino fanciulli o donne di qualsiasi et:\, d(}vono adottare e faro osoguiro, n norma del Hogolnmonto, tanto noi locali doi ll\vOri o nello rolatil'O di1)endonzo, <1111\nto noi dormitorii, nello stan:i:o di allattamonto o noi rorottorii i provvo(limonti necoaJnri a tuioln dell'igiene, della sicurezza o della moralità. Xolle fnbbricho do,·o si imJ)iet,"ftnodonno, donà JHtrmott.erèi l'nlloltllmonto, sio in una C.'\mOrn~pocinle annessa allo abbili– monto, sia pormottondo nllo opOrAiOnutrici l'uscita dalln f11h– brica noi modi o nello ore cho stabilirà il regolamento intorno, oUre i ri1>0siJ)roscridi <lnll"articolo 8. r,a camera 8J)O(!i11lo di nllaUamont.o do,•rù. I\Oròse11111ro 01i– &loro 110110 fabbriche do,·o lnl'orono l\lmono cinquanta 01tornio. Ari. Il. I regolamenti interni dello aziende contom1>lato dalla. J>rO– acnto ler:go dol'ono uni(ormarsi allo disp0!1i:i:ionidi es.!a o del rogolnmonto, di cui noll'nrlicolo 15, o de,·ono OJsoro muniti dol "i!: 1to del Sindaco, como att.est11zionod'rrnlonlieità, od nffi11si in luogo, do,•o no sia a~--e,•olo In lettura agli intoros.sati od ai funzionari, di cui noll'Mticolo seguente. Ari. J'.t Ti'osocuziono dolln presento logge è affidt1ta nl :Mini8loro di ngricolturn, induslriA o commercio, il quale osorcita In noeos– snrhL ,·igilnn:i:a 1 >0rme1.zo dogli lsJ)otiori dello industrio, do;.:li ingognori o aiutanti ingegneri dolio miniere o dogli ufficiali di 1>0liziagiudizinria. T,o J)Orsono incnricnto del aoni:i:io di son-oglianza hanno li– bero nccosso negli 01>ifict .ind11strinli, nello minioro, nollo CA\'O o nello ga.llorio, o aooortoranno lo contrnvvonzioni allo dis1>0- sizioni dolio. 1>rosontologge o del rogolamonto. I verbali rolath'i saranno immodiatamonto trn.smessi nll'au· torità giudiziaria competente. Copia ne sarà puro trasmessa por notizin nlln Prefettura localo. Allo persone suddetto sono a1>J>licnbililo (1isposizioni del torzo caJ">O\'Orso doll'Arlicolo 5 dolio. loggo 17 marzo 189S,n. 801 rispotto alla dil'ulgnziono di sogroti di fabbrica. ,;\rt. 13. Chiunque, cssondo tonuto nll'ossorvan,:n do11o dis1>0sizioni contonuto noi primi novo articoli dolln pro~onte logge, ,·i con· tra,,l'iono, ò punito con ammenda sino n f>O liro, por cillscuna dolio poraono impiegato nel ln"oro o allo quali si rifori8Co In contravvonzione, senza cho mili possa aor1>assnr1:Si la 1501lHllR conq>lonh·n di lire cinquemila. Por lo contra,·l'onzioni allo dis1~osizionidegli articoli 10o Il, la pona è dell'ammondn dii cinquanta a· cinquooonto lire. Por lo contml'vonzioni allo disposizioni dol rogolnmonto prO\'oduto nell'articolo 15,si potrà comminare l'nmmondn sino a. cinquanta liro. Jn ca8o di recidiva In pena è aumontaU\ da un sesto a un ton.o. ]I pro,•onto dolio 1>0noJ>ccuninrio 81\rÌ\ devoluto nlln Cassn nazionale di prO\'idonza 1>0rla \'éCChinin o l'innliditi\ al la• ,·oro, istituita con la lo~go del 17 lu~lio 1898, 11. 350.

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