U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

L a sorveglianza ed il controllo .sui cantoni è esercitata dal Ministro tedesco. Una legge Successiva stabilirà anche nel resto la sfera d'azione del Ministro tedesco. I l sostituto del Ministro è il, Segretario di Stato. V i l i . Alle popolazioni non di lingua tedesca abitanti in cantoni tedeschi e pari- inenti alfe minoranze tedesche abitanti fuori dei suddetti cantoni viene assicurata l'autonomia culturale l'autonomia locale oltre una proporzionale rappresentanza in essa e infine il diritto di rappresentanza proporzionale nella propria Assemblea Nazionale. * , I X . L a prosente legge viene emanata dal governo ungherese operante d'ac– cordo col Ministro tedesco. Le spese richieste per la sua esecuzione, finche non sarà stabilita una legge autonoma per i l bilancio indipendente, verranno coperte dal Ministro delle Finanze, i l quale, d'accordo con i l Ministro tedesco dovrà proporre un bilancio preventivo. X. Le disposizioni transitorie saranno prese dal governo ungherese d'accordo col Ministro tedesco. . , , Fino alla convocazione della prima assemblea nazionale tedesca, verrà costi– tuito un Consiglio, di reggenza tedesco con potere provvisorio, composto di quattro delegati dal Consiglio nazionale tedesco d'Ungheria, di quattro del Consiglio popo– lare della Nazione ungherese, e di un rappresentante dei suddetti territori abitati da Tedeschi. Questo Consiglio di reggenza controller* i l Ministro tedesco, i l quale parte– ciperà tutte le proposte relative all'autonomia. X I . L a presente legge entrerà in vigore i l giorno della sua pubblicazione. Budapest, 27 gennaio 1919. * V I . VOT I FORMULATI A PROPOSITO D E L L E MINORANZE NAZIO– NALI DAL LA CONFERENZA INTERNAZIONALE P ER L A SOCIETÀ D E L L E NAZIONI TENUTA A B E RNA N E L MARZO 1919. «a) Tutti i cittadini di uno Stato, senza distinzione di origine, di lingua e di nazionalità, sono eguali innanzi alla*legge, godono nelle stesse condizioni della stessa libertà per le loro persone e proprietà e acquistano nelle stesse con– dizioni gli stessi diritti ed obblighi. « ò) I cittadini di uno Stato possono, per i l fatto di una manifestazione li– bera uella loro volontà, organizzarsi in gruppi nazionali (nazionalità, maggioranze nazionali,'minoranze nazionalil. « c) Quando, in un comune o in uno dei distretti amministrativi minori, cento cittadini almeno decidono di organizzarsi in un gruppo nazionale, essi for– mano una corporazione pubblica autonoma, che può amministrare da sè i propri affari economici e morali : possono, in special modo, mantenere scuole proprie e prelevare colìettivamente imposte nazionali speciali sulla base di un catasto nazionale. Possono aderire alla organizzazione nazionale di un comune vicino individui disseminati in altri comuni. « d< Ogni comune o unità amministrativa minore amministra in maniera autonoma la polizia locale nel suo territorio, e provvede, sempre in forma auto– noma, agli affari economici e morali dei snoi abitanti che non sieno organizzati in minoranza nazionale. I l comune decide, sempre in maniera autonoma, la qui– stione della sua lingua ufficiale. « e) Le elezioni per i rappresentanti dello Stato, per i distretti ammini– strativi e per le altre corporazioni della pubblica amministrazione, si fanno col

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