U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

meto lo della rappresentanza proporzionale, eguale, diretta, segreta e per iscritto in modo da garantire la possibilità di una partecipazione proporzionale nella rappresentanza popolare a ciascuna minoranza, che si elevi almeno al 20 per cento- nello Stato, nel distretto amministrativo, nel comune, ecc. « f) Le leggi, decreti, ordinanze e manifesti pubblici sono promulgati nella lingua della nazionalità di cui fa parte almeno i l 20 per cento degli abitanti, in virtù della loro nazionalità liberamente confessata; ogni autorità pubblica dovrà, nei rapporti coi privati, servirsi della lingua di questi, se appartengono a una nazionalità che comprende almeno i l 20 per cento degli abitanti della circoscri– zione dipendente dalla detta autorità. « g) F r a gli istituti d'istruzione, e in tutte le organizzzazioni economiche e amministrative, dì cui non possano essere membri che cittadini di una determi– nata nazionalità, le spese di Stato sono distribuite in proporzione del numero degli aderenti a ciascuna nazionalità che abitano lo Stato. « h) L a legislazione statale prenderà le misure necessarie affinchè in cia– scuna località abitata, prendendo la media degli ultimi cinque anni, e quando vi sieno almeno 40 fanciulli di una nazionalità in un raggio di 4 chilometri, questi fanciulli riceveranno l'istruzione primaria obbligatoria da maestri della loro stessa nazionalità e nella lingua materna, senza dover frequentare una scuola lontana più di 4 chilometri. L a nazionalità dei fanciulli è determinata dalla nazionalità dei genitori. « i) Gl i Stati contraenti provvederanno nella loro legislazione, ammini– strazione e giurisdizione, affinchè sia impedito e punito ogni abuso delle risorse economiche allo scopo di esercitare una pressione nazionale e per fini di intol– leranza nazionale. « Le minoranze nazionali hanno il diritto di far valere innanzi agli organi della società medesima i diritti ad esse garantiti dalla Società delle Nazioni. « L e persone, che ÌD caso di cessione di territori scelgono una naziona– lità diversa da quella del nuovo Stato, possono durante cinque anni, a partire dalla data della cessione, lasciare liberamente i l territorio e vendere i loro beni nei territori ceduti, senza che possano essere tenute al pagamento idi qualunque tassa o diritto » . *

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