U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

— 246 - casi ascende a mezzo milione di anime, e ciò nello scopo che non si rispondar de minimis non curai praetor. In realtà si tratta d'una popolazione importante, molto più importante ancora per la qualità che per i l numero, e che più d'ogni altra rappresenta nei Balcani, l'attività, l'intelligenza e sopratutto la civiltà. . Perc iò , quando si tratta d'assicurare l'esistenza di tutti i popoli, senza ecce– zione, è impossibile ammettere che l'areopago del mondo civile voglia permettere che sia soppresso, da vicini meno evoluti, un popolo dotato d i s i grandi qual i tà e che, senza contestazioni, è stato i l promotore della cultura dell'antica Turchia d'Europa, come lo prova i l grande numero di uomini di valore che ha fornito a tutti i popoli vicini. " Questo non sarà, perchè non deve essere, per l'onore del mondo. Y. L E G G E REPUBBL I CANA D E L 1919, CONCEDENTE L ' AUTONO MIA A I T E D E S CH I D ' UNGHER I A . | ì . Tutti i sudditi ungheresi di lingua tedesca formano un unico complesso na– zionale ed esercitano i l loro diritto di autodecisione conformemente ai principi di autonomia circoscritti nell'Atto presente. I I . I territori abitati da Tedeschi, purché sieno territori congiunti tra loro ed omogenei, formano, d'accordo con le altre nazionalità occupanti la stessa zona, di– stretti autonomi tedeschi. I I I . Con i l presente Atto è conferito ai tedeschi i l diritto di completa auto– nomia tanto in via legislativa che amministrativa nei riguardi della amministra– zione interna della giustizia dell'istruzione del culto dei suddetti sudditi. I V . Gl i affari autonomi saranno sbrigati da organi autonomi; quelli comuni con la Repubblica ungherese da organi comuni. Gl i affari comuni sono : gli Affari esteri, l'esercito, la finanza dello Stato, la sudditanza, la legislazione civile e penale, i l commercio, l'agricoltura e le questioni sociali e dei traffici. I cittadini ungheresi di lingua tedesca, abitanti negli stessi territori, avranno diritto all'uso della lingua tedesca come mezzo di comunicazione ufficiale, anche negli affari comuni. V . Gl i organi del governo nazionale tedesco sono : i° L'Assemblea nazionale tedesca per gli affari autonomi. 2° I l Parlamento federale ungherese per gli affari comuni con la Repub– blica ungherese. L a popolazione tedesca dovrà essere rappresentata in questo Parlamento pro– porzionalmente alla sua forza numerica. V I . L'Assemblea nazionale tedesca dovrà, in conformità alla legge repubblicana n. I dei 1918, essere eletta per suffragio universale (scrutinio segreto), maschile e femminile.' V I I . Gl i organi amministrativi della popolazione tedesca saranno i l Ministero tedesco ed i Consigli cantonali. I I Ministero tedesco risiederà a Budapest. A capo di esso sarà i l Ministro tedesco, responsabile sia di fronte all'Assemblea nazionale tedesca che al Parla– mento federale ungherese. Eg l i dovrà, in ciò che riguarda gli affari comuni, esser membro del governo ungherese con poteri eguali a quelli degli altri Ministri. I cantoni scelgono da loro la propria sedè e si dividono in distretti. A capo sta un Consiglio cantonale composto da un congruo numero di relatori particolari i l cui presidente è presidente cantonale. L a Comunità del cantone forma l'assemblea generale che eletta in conformità del par. V I del presente Atto, rappresenta i l più alto potere esecutivo e regola da sè la propria autonomia nei limiti della presente legge.

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