U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

— 230 — Art. 10. — Come principio, nel territorio, nazionale come anche nel terr i – torio occupato dall'esercito di una delle due parti contraenti, gli eserciti del– l'altra parte contraente non potranno penetrarvi che se lo reclamano l'interesse generale ed i l fiue comune e col consenso scritto e preverftivo per ogni caso par– ticolare. Art. 11. — Ogni volta che nel corso delle operazioni gli eserciti alleati si troveranno nella necessità per i l trasporto di truppe, provviste e forniture mili– tari, di adoperare una o più ferrovie sul territorio dello Stato alleato, l'utilizza– zione sarà stabilita volta per volta dai delegati dei Comandi supremi alleati. D'amministrazione, l'organizzazione dei trasporti e degli approvvigiona– menti con le risorse locali incomberanno in tutti i casi alle autorità territoriali. Art.. 12. — I prigionieri, il bottino di guerra ed i trofei presi da un eser– cito, gli apparterranno. I l bottino di guerra preso nei combattimenti in comune, e sullo stesso campo di battaglia, sarà diviso proporzionalmente agli effettivi che vi avranno preso parte. Però tanto per facilitare l'approvvigionamento dell'esercito romeno,, i l comando imperiale russo cederà a questi i l materiale di guerra e le munizioni compresi nel bottino misto, di cui avesse un urgente bisogno. Art. 13. — Per coordinare la azioni degli eserciti romeni-russi e degli Al – leati e per conseguire più sicuramente gli scopi militari, un rappresentante del-, l'esercito romeno, aiutato se fosse necessario da un certo numero di ufficiali ag– giunti, deve trovarsi ai quartieri generali russi e alleati al 'momento dell'inizio - delle operazioni militari romene. Così anche i rappresentanti degli eserciti russi ed alleati ed i loro ufficiali aggiunti si devono trovare al quartier generale del– l'esercirò romeno. • , I quartieri generali degli eserciti copperanti devouo avvisare reciproca– mente e in tempo utile, sulle congetture militari, i l riordinamento delle forze e l'andamento delle operazioni. Art. 14. — Se, al corso delle operazioni, i l sopravvenire di situazioni esi– gesse che si prendessero delle nuove disposizioni e che si sollevassero delle qui- stioni non previste nella convenzione presente, tutte queste quistioni saranno trattate in ogni singolo quartier generale col delegato dell'esercito alleato, ma non saranno definitive che dopo un accordo dei comandanti in capo. Art. 15. — Per poter prendere a tempo le misure di preparazione all'inizio delle operazioni le parti contraenti dovranno venire ad un accordo sul piano di azione militare prima del giorno dell'apertura di ostilità da parte dell'esercito romeno. Art. 16. — Da quistione degli armistizi sarà decisa di comune accordo dai comandi supremi degli eserciti operanti. Art. 17. — La presente convenzione resterà in vigore dal giorno della firma , fino alla pace generale. Fatto in cinque esemplari a Bucarest il 4-17 agosto 19t6. e I I I . » COST I TUZIONE DELLO STATO S . H . S . (1). IN" NOME DI SUA MAESTÀ P I E T R O I . Per grazia di Dio e volontà della Nazione Re dei Serbi, Croati e Sloveni e in virtù dei poteri concessigli (art-. 53 della costituzione) da Alessandro succes– sore al trono, i l Consiglio dei Ministri del Regno dei Serbi, Croati 'e Sloveni ha emanato ed emana la costituzione provvisoria per i l Regnò dei Serbi, Croati e Sloveni. (1) Pubblicato l'8 I I dal giornale ufficiale di Belgrado i l 12 I I fu sequestrato e ritirato dalla pubblicità. Questo provvedimento suscitò commenti asprissimi nella stampa jugoslava che accusava la costituzione come poco democratica.

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