U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

Art. 3. — L a Russia s'impegna al momento della mobilitazione dell'esercito romeno, a mandare in Dobrogia due divisioni di fanteria e una divisione di caval– leria per cooperare con l'esercito romeno contro l'esercito bulgaro. Gl i Alleati s'impegnano a far prt cedere di almeno'otto giorni con un'offen– siva degli eserciti.di Salonicco, l'entrata in guerra della Romenia; per facilitare la mobilizzazione ed i l cqncentramento di tutte le forze militari romene. Questa offensiva comincerà i l 7-20 agosto 1916. * Se, al corso delle operazioni militari, le potenze alleate, dopo un'intesa fra gli Stati maggiori rispettivi, venissero ad aumentare il loro contingente militare cooperante con l'esercito romeno, questo aumento non modificherà affatto le sti– pulazioni delle convenzioni concluse. # Art. 4. — L a Francia, la Gran Bretagna, l'Italia e la Russia si impegnano a fornire alla Romenia munizioni e materiale di guerra che saranno trasportati da bastimenti romeni o alleati e transiteranno dalla Russia. Queste consegne e trasporti devono venire eseguiti in modo da assicurare l'arrivo in Romenia nella maniera più continuata possibile, di un minimo di trecento tonnellate al giorno, calcolate su un mese di trasporto. Nel caso che gli Alleati avranno a loro disposizione delle vie nuove di accesso che faciliti i l transito delle munizioni, la Romenia ne potrà beneficiare. Art. 5. — Gl i Alleati s'impegneranno inoltre a fornire alla Romenia, nei limiti del possibile,, cavalli, caoutchouc, medicamenti, articoli di| sussistenza e di equipaggiamento domandati nelle quantità e categorie ohe saranno fissate di co– mune accordo. ' Art. 6. — Gl i Alleati metteranno a disposizione della Romenia il personale tecnico necessario alla fabbricazione, nel paese stesso, delle munizioni e del ma– teriale di guerra. • i Art. 7. — Alla conclusione della presente ^convenzione, gli stati maggiori degli eserciti romeno-russi, come pure lo stato maggiore degli eserciti di Salo– nicco si metteranno d'accordo per stabilire le modalità della loro cooperazione. L'accordo durante le operazioni militari degli eserciti romeno-russi oppure qualunque cambiamento, schiarimento e supplemento in vista di un legamo per– manente, si stabilirà al quartiere generale rispettivo come sarà detto in appresso. Art. 8. — L a cooperazione degli eserciti alleati non .implica la subordina– zione di una delle parti contraenti all'altra, non implica che la libera accetta– zione delle disposizioni o modificazioni dovute alla situazione generale, àll© ne– cessità volute dallo scopo prefisso e alla fratellanza delle armi. Art. 9. — Come principio, le truppe reali romene e le truppe imperiali russe conserveranno i l loro comando proprio, la loro zona di operazione distinta, e una completa indipendenza nel condurre le operazioni. L a linea di demarca– zione fra i due eserciti passerà da Dornavatra dalla Bistritza e le valli dei corsi d'acqua Chaio e Samesch fino a Debreczen. I l fine principale dell'azione romena, per quanto la situazione militare a sud del Danubio lo permetterà, sarà per la Transilvania nella direzione di Budapest. Le truppe russe previste all'articolo 3 destinate a cooperare con l'esercito roirieho saranno sotto i l comando in capo dell'esercito romeno. Nel caso , che i l contingente russo operante a sud del Danubio fosse consi– derevolmente aumentato in modo a essere di forza eguale o superiore alle truppe romene con le quali coopererà, questo contingente potrà formare, uscito dui ter– ritorio romeno, un esercito indipendente che sarà posto sotto al comando supremo russo. I n questo caso questo esercito, agendo fuori del territorio romeno, dovrà avere una zqna d'operazione distinta e sarà condotto secondo le direttive del co– mando supremo russo, in conformità però ai piani stabiliti dai due quartieri ge– nerali secondo le basi stabilite qui sopra. Se in vista dello scopo prefisso si dovessero fare delle operazioni militari, con delle forze combinate romeno-russe, i l comando di queste forze verrà indi– cato dalla zona rispettiva d'operazioni. Tutti gli ordini e le istruzioni relative al conseguimento di queste operazioni saranno redatti in romeno e in russo.

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