U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

— 231 — P A R T E l a . — Forma di governo e poteri dello Stato. Art. 1. — I l Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è una monarchia costituzio– nale ereditaria con una rappresentanza nazionale. Art. 2 . — I poìeri dello Stato non possono essere nè diminuiti nè divisi. P A R T E 2 A . — Diritti costituzionali dei cittadini. Art. B. — Come si acquista e come si perde la cittadinanza del Regno, quali diritti ne derivano e come cessano tali diritti, vien^ stabilito dalla presente co– stituzione e dalle leggi. Art. 4. — Tutti i cittadini del Regno sono uguali dinanzi alla legge e di– nanzi le autorità, i Art. 5. — A cittadini del Regno non possono essere he conferiti nè ricono– sciuti tìtoli di nobiltà. Art. 6. — L a libertà person -le viene garantita dalla presente costituzione. Nessuno può essere chiamato a rispondere che nei casi previsti dalla legge e nel modo prescritto dalla legge. Nessuno può essere imprigionato, nè altrimenti ristretto nella libertà personale senza un mandato motivato dall'Autorità inqui– rente.. Questo mandato deve essere intimato all'arrestato nello stesso momento del suo arresto. Solo quando i l colpevole è colto in flagrante, esso può essere subito arrestato, il mandato di arresto però gli deve essere intimato alla più lunga entro 24 ore dal momento dell'arresto. Contro il mandato d'arresto sussiste i l dritto di ricorso al giudizio di prima istanza. Se l'arrestato non presenta ricorso entro 3 giorni dal momento dell'intimazione del mandato d'arresto, l'autorità inquirente deve rimettere la pratica alla più lunga entro 24 ore dopo trascorso i l termine, al giudizio, anche senza il ricorso. I l giudizio deve entro 24 ore dal ricevimento dell'atto emettere un conchiuso del quale venga confermato oppure annullato il mandato d'arresto. Questo conchiuso del giudizio è inappellabile. Gl i organi dell'autorità che trasgredissero in queste disposizioni saranno puniti per illegale restrizione della libertà personale. Art. 7. — Nessuno può essere giudicato da un giudizio incompetente. Art. 8. — Nessuno può essere giudicato senza essere prima esaminato e le galmente invitato a difendersi. Art. 9. — L a pena deve essere fondata in legge e può essere inflitta sol– tanto per quei fatti per i quali essa è stabilita dalla legge. Art. 10. — Si abolisce la pena di morte per delitti puramente politici. Sono esclusi i casi di attentato compiuto e di tentativo d'attentato contro la persona del Sovrano e contro membri della Casa Reale, por i quali è fissata la pena di morte dai codice penale. Sono pare esclusi quei casi nei quali oltre il delitto politico fu commessa un'azione per la quale è prevista la pena di morte dal Codice penale, quei casi per i quali le leggi militari stabiliscono la pena dì . morte'. Art. 11. — ITn cittadino del Regno non può essere bandito dal paese. Esso, non. può neppure venir trasferito da un luogo all'altro nel paese, esclusi i casi previsti espressamente dalla legge. Art. 12. — I l domicilio è inviolabile. L'autorità non può eseguire perquisizioni nelle abitazioni dei cittadini che nei casi stabiliti dalla legge. Prima della perquisizione l'autorità deve intimare alla persona, la cui abi– tazione ha da esser perquisita, un mandato scritto dall'autorità inquirente che ordina la perquisizione. Contro questo mandato è ammesso il ricorso al giudizio di prima istanza. I l ricorso non sospende l'esecuzione della perquisizione. L a perquisizione deve essere eseguita alla presenza di due cittadini. \

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