Gaetano Salvemini - La politica estera italiana dal 1871 al 1915

Parte prima Il preambolo affermava la necessità dell'alleanza fra le tre Potenze, per il mantenimento della pace e dell'ordine sociale e politico. L'Austria aveva dapprima proposto che un articolo del trattato stabilisse l'obbligo per le tre Potenze di seguire una politica interna conservatrice; ma il Governo ita– liano, pur riconoscendo all'infuori di qualunque accordo diplomatico, che la politica interna non poteva non essere coordinata con la politica estera, ri– luttava a prendere un impegno contrattuale. La difficoltà fu girata, traspor– tando nell'esordio l'idea della conservazione sociale e monarchica: il che permise al Mancini, nella seduta della Camera dei Deputati del 7 maggio 1883, di negare che nel trattato vi fosse alcuna "abdicazione alla indipen– denza della politica interna. " 8 Dei cinque articoli, tre oramai sono conosciuti dopo la pubblicazione, che ne ha fatto il Governo austriaco nei suoi Diplomatùche Aktenstucke (Li– bro Rosso). Ecco il testo: Art. I. - Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellement paix et amitié et n'entreront dans aucune alliance ou engagement dirigé contre l'un de leurs 'Etats. Elles s'engagent à procéder à un échange d'idées sur les questions politiques et économiques d'une nature générale, qui pourraient se présenter, et se promettent en outre leur appui mutuel dans la limite de leurs propres intérets. Art. lii. - Si une ou deux pes Hautes Parties contractantes, sans provocation directe de leur part, venaient à etre attaquées et à se trouver engagées dans une guerre avec deux ou plusieurs Grandes Puissances non signataires du présent traité, le casus foederis se pré– sentera simultanément pour toutes les Hautes Parties contractantes. Art. IV. - Dans le cas où une Grande Puissance non signataire du présent traité menacerait la sécurité des Etats de l'une des Hautes Parties contractantes, et la Partie menacée se verrait, par là, forcée de lui faire la guerre, les deux autres s'obligent à observer, à l'egard de leur allié, une neutralité bienveillante. Chacune se réserve, dans le cas, de prendre part à la guerre si elle le jugeait à propos, pour faire cause commune avec son allié. Il secondo e il quinto articolo non sono stati ancora pubblicati. 9 Ma non occorre nessun erculeo sforzo di congettura per intuire che il quinto arti– colo stabiliva in cinque anni la durata del patta1°; e ripetendo presso a po– co il primo capoverso dell'art. III del trattato austro-germ:anico del 1879, 11 stabiliva che il trattato era segreto e non poteva essere comunicato ad altre potenze senza preventivo speciale accordo fra le parti contraenti. Quanto al secondo articolo, è agevole supporne il contenuto, quando si tenga presente che secondo il Chiala nel trattato era stabilita la reciproca guarentigia terri– toriale12; ora, poiché nessuno degli articoli conosciuti contiene questa di Robilant, il carteggio, posso colmare alcune lacune lasciate dal Chiala nel suo racconto riguardo ai trattati del 1882 e del 1887. 8 CttrALA, La Triplice e la Duplice, pp. 313-17. 9 CHIALA, op. cit., p. 314: "Un articolo speciale del trattato fissava la durata del medesimo a cinque anni. " 10 Questa affermazione è del 1916; la prima pubblicazione del trattato della Triplice venne fatta dal Pribram nel 1920. [N.d.C.] 4 Jt MARTENS, Nouveau recueil, seconda serie, XV, 477. 12 CHIALA, op. cit., pp. 263-64, 312. BibliotecaGino Bianco

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