Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

• 40 1 o Il mantenimento delle meretrici e gli oggetti tutti d'abbigliamento di casa e di passeggio, la quota deJia loro visita sanituria, le spese in caso di malat!ia non venerea curata nel postribolo; 2° Le vesti) la biancheria e tutto quanto può occorrere per la nettezza delle medesime, anche durante la loro dimora nel sifilicomio. Art. 55. - Quando una meretrice viene accettata in un postribolo, chi lo tiene deve immediatamente procedere all'inventario delle vesti e degli altri oggetti appartenenti alla donna, i quali saranno descritti in registro apposito che egli è obbligato di a- ,·ere. Quando il tenente-postribolo ha pagato qualche somma per conto della meretrice, deve tosto farne la dichiarazione all'Ufficio presentando la relativa quitanza. Art. 56. - Durante il soggiorno d'una meretrice nel postribolo, ella non è obbligata di servirsi degli oggetti di sua spettanza; questi debbono essere custoditi dal tenente-postribolo, e le saranno rim8ssi al· l'epoca della sua uscita in un con tutti quelli che avra acquistato col proprio danaro, e che sono stati aggiunti nell'inventario. I registri contenenti l'inventario degli oggetti di spettanza delle prostituite sarannu verificati e vidimati dall'Ufficio Sanitario. I tenenti-postribolo non debbono sotto alcun pretesto somministrare danaro a mutuo alle meretrici abitanti presso di loro, nè fare alcun acquisto per conto delle medesime. Art. 57. - II provento del meretricio sarà devoluto: nei postriboli di 1a categoria, per tre quarti al tenente-postribolo e per un quarto alla meretrice; •

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