Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

• ·39 Art. 50 - I tenenti-postribolo delle due categorie sono obbligati di consegnare all'Ufficio sanitario il nome, il cognome, l'età e la patria delle persone che tengono al loro servizio. Quando l'Ufficio lo creda necessario, le inservienti in età minore di anni 40, e la concessionaria del postribolo, se non maritata, o vivente separata dal marito, possono essere sottoposte alla visita. Nell'uno e nell'altro caso la visita sanitaria è sempre gratuita. Art. 51. - Nei postriboli di ogni categoria sarà, a cura di chi ne è il tenente, tenuto un regist!'o affogliato e visato dall'Ufficio Sanitario, in cui si inscriveranno in una facciata per ogni meretrice il nome, il cognome, l'età, la patria, il luogo dell'ultima dimora, la data della di lei entrata ed uscita dal postribolo, come pure il nuovo domicilio che avrà dichiarato scegliere all'uscita. Questo registro deve essere conforme al modulo n° 2. Art. 52. - Quando una meretrice vuole abbandonare il postribolo o ne viene congedata da chi lo tiene, questi deve presentarla all'Ufficio Sanitario per le occorrenti annotazioni sul registro d'inscrizione e sul libretto della prostituita. · Art. 53. - Ogni meretrice trovata m un post ribolo di qualsiasi categoria senza il prescritto libretto, e senza che sia stata fatta la dichiarazione di cui all'art. 49, s:1rà considerata come data clandestinamente alla prostituzione. Il tenente-postribolo in questo caso sarà punito colla sospensione o revoca della permissione. Art. 54. - Samnno a totale carico dei tenenti -postribolo di prima categoria: "

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