Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

1z:~ ;LI MORALE PUBBLICA FEDERAZIONE BR ITANN !CA CONTINENTALE E GENERALE DISCIPLINE GOVERNATIVE CHE REGOLANO E SANZIONANO LA PROSTITUZIONE QUALI SONO IN ITALIA ROMA UFFICIO DE L COMITATO CEI"TRALE lTALlANO 16, Via S. Sebastiano, 16 1881

MAZ 0700 00157 MAZ ~798

Pf{El'Ji-ZlO J;IE Non è certo per·amore di quel realismo} il quale tanto ha contribuito a corrompere i nostri costumi e a degradare la nostra letteratura, che noi ci siamo indotti a dare la più grande pubblicità .&d espedienti di governo i qu 1li susciteranno indubbiamente un senso eli profondo disgusto in chi verrà a conoscerli. Erro 1eamonte istituiti })er una supposta utilità igienica e fondati sull'arbitrio e sulla corruzione, i regolamenti sulla prostituzione e l'articolo della Legge di Pubblica Sicurezza da cui, per [larghis- ·sima interpretazione, traggo no origine, sono, a giudizio dei più illustri giureconsulti P. S. Mancini, Carrara, Ceneri, ElleroJ ecc. un' offesa alle nostre leggi; a giudizio dei moralisti un deturpamento dei nostri costumi; una illusione sanitaria a giudizio dei più. chiari scienziati e specialisti. Fuori del limitato cerchio degli interessati a mantenerli, e di quel nucleo, invero sempre più numeroso, che cerca di renderne note le nequizie e promuoverne l'abro-

4 gazionc, ben pochi sanno che hanno vigore in Italia discipline intese a patentare e a regolare la pro.. stituzione ed il lenocinio} [e se pochi lo sanno, è più scarsa ancora la schiera di quelli che, per scienza acquisita, conoscono l' intima natura eli queste disposizioni . .\. noi incombe il doloroso dovere di dare alle pubbliche stampe questo documento d~insipienza governativa, perocchè la sola lettura Jel medesimo basti a risvegliare in ogni animo ben nato quel nobile sdegno che ci assicurerà cooperazione nell'arduo compito che la coscienza c'impone. L'intento del nostro Comitato - collegato colla Federazione ormai estesa e solidamente impiantata in tutti i paesi civili o-re esistono speciali provvedimenti per tutelare il vizio - è chiaro, determinato, e tale che può trovare ;cordiale appoggio fra tutti i ceti, fra tutte le opinioni. Nobili od operai, ricchi e poveri, dotti o ignoranti, monarchici o repubblicani, credenti o materialisti, gli onesti d'ogni fede e d'ogni opinione hanno comune l'interesse c l'obbligo di conservare la purezza dei costumi, d'impedire la san· zione governativa d~l vizio, :di mantenere illese e salve da ogni arbitrio le libertà e le garan... zie delle leggi consentite ai cittadini . A tutti rivolgiamo domanda di adesione ed aiuto, onde cessino di far parte delle istitu~ioni dello Stato il meretricio e il lenocinio, onde l'incontinenza non sia provocata e fomentata da ingannevole

5 apparente immunità, onde la donna, madre, sposa, figlia, non sia più riconosciuta quale strumento d'ignobile sfogo sensuale, onde, infine, lasciando intatte quelle legali sanzioni che valgono a tutelare i buoni costumi e la pubblica moralità, sia sovrano il diritto comune per quanto riguarda i rapporti fra i sessi. Ai regolamenti, qui testualmente riportati, abbiamo creduto opportuno premettere alcuni brevi commenti sugli articoli più rilevanti, alcune ovvie considerazioni per condurre i lettori ad uno studio più profondo della questione e ad altre più notevoli illazioni, che varranno a vieppiù illustrare e confortare la nostra tesi. V'è chi potrebbe ritenere questa popolare pubblicazione immorale, indecente, e inadatta ad essere divulgata. Lo sarebbe qualora la prostituzione non avesse sanzione governativa; qualora rimanesse confusa fra quelle piccole piaghe sociali ~he si possono mitigare entro breve giro; qualora i regolamenti non fossero strumenti di governo, discipline dello Stato, revocabili solo mediante la potente espressione della opinione pubblica, e l'apostolato di coloro i quali, senza tema d'essere fraintesi, possono assumere la difesa d'una .classe degradata e della pubblica moralità ad un tempo. E in verità la seria, austera, verace esposizione delle laidezze che qui si denunziano, non dovrebbe essere considerata cagione eli scandalo, quando, da ogni lato, vediamo avidamente accolta, nelle pubblicazioni odierne

6 una letteratura la quale si preoccupa di dipingere coi più sm<lglianti colori il vizio, in tutta la varietà de'suoi moltiformi aspetti. Noi intendiamo di diffondPre questa pubblicazione fra cittadini i quali hanno diritto ùi sapere in qual modo viene amministrata la pubblica cosa_, c,. dovesse pur cadere in altre mani, non temiamo che possa riescire seducente in veruna parte. Quindi mentre sotto questo rapporto abbiamo la coscienza tranquilla, sentiamo tutta la soddisfazione del dovere compiuto, rivelando una. delle peggiori brutture che si possa infliggere ad una nazione civile. l~oma, Giugno 1881. Pe?' il Comitato r:f.mtrale italiano ll P1esidenta AURELIO SAFFI. l Segretario Oe rerals Onorarie ERNESTO NATHAN.

COMMENTI Sin dalla prima sezione del Regolamento - JJell'Ufficio Sanitario - sì rileva un vizio organico ivi esistente e consiste in questo, ch'esso è precipuamente istituzione di polizia, mezzo, in certa guisa, applicato a facilib.re l'opera della questura. La sola discutibile giustificazione di provvedimenti arbitrarii , che sono in contraddizione col diritto comune e colla vigente legislazione, sarebbe il supremo interesse della salute pubblica minacciata: quindi questione quasi esclusivamente di competenza medica. Vediamo invece posti alla direzione degli uffici sanitari (Art. l, 2) delegati ed ufficiali di sicurezza pubblica ! Vengono in seconda linea, nominati dal governo, pochi ispettori sanitari e medici visitatori, (Art. 7 e 11); ma le loro attribuzioni sono limitate alla visita e ai rapporti medici al ministero. Indi la logica conseguenza, nel fatto reale, di una classe d'indiviàui sottoposti non a vigilanza medica, bensì all'assoluta, irresponsabile direzione della polizia , il che non può in nessun modo giustificarsi sotto lo specioso pretesto della tutela dei buoni costumi, quando gli Art.

8 420 e 421 del codice penale ampiamente provvedono a qualunque caso d'incitamento alla corruzione e di offesa ai costumi. (l) Le Guardie di Pubblica Sicurezza (Art. 3, 4) a ciò addette, scelte fra le più distinte - quasi che un tal servizio non dovesse infiltra re la corruzione nelle pi1ì illibate nature - mal. re: tribuite, esercitano la sorveglianza su tutti gh annessi e connessi del meritricio, facendone rapporto all'Ufficio Sanitario. Il potere effettivo adunque sta nelle loro mani. Ne usano discretamente o ne abusano~ Giudichi ogni imparziale. Delle pene sono camminate per negligenza o connivenza; (Art. 5) ma chi può scuoprirle ~ chi osa denunziarle ? Si assegnano gratificazioni in ricompensa dello zelo nel servizio; quale zelo ~ L'iscrivere, poichè è questo il fine dell'Ufficio Sanitario, il maggior numero di donne quali prostitute patentate! La sezione seconda, Del servizio sanitar'io minutamente organizzando il servizio medico ed escogitando tutte le possibili discipline per assicurare una efficace sorveglianza sanitaria, prova la assoluta impotenza d'ogni regolamento ad impedire la diffusione delle malattie ve- (l) 4~0. Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon co- -stu~e m maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà pumto col carcere estensibile a sei mesi. Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della parte offesa il colpevole sarà punìto col carcero estensibile a tre mesi. In ambì i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento. 421. Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la corruzi_one di persone dell'uno e dell'altro sesso, minore degli a!lm ventuno, ~ chiunque le avrà indotte alla prostituZIOne! ~arà pumto col carcere non minore di tre mesi, esten6ilblle a tre anni. • • • • • Codice Penale.

9 neree, fondato sulla semplice ispezione e sull'isvlamento delle meretrici scoperte infette. Codesto organamento elaborato e dispendioso - il quale prostitujsce la scienza a servizio del vizio, per mezzo di alcuni fra i suoi rappresentanti, costretti per necessità ad accettare il degradante ufficio di medici visitatori - se- ~ondo le statistiche coscenziosamente raccolte, secondo il parere d'illustri scienziati e specialisti, non ha giovato a impedire la diffusione della sifilide, ed offre anzi una dannosa ingannevole immunità, la quale è spesso seguita da gravi conseguenze, per coloro che vi prestano fede. Sia che ciò avvenga perchè l'infezione si comunica e si diffonde fra l'una e l'altra visita} e non può scoprirRi efficacemente se non dietro un lungo minuzioso esame} pel quale occorrerebbe deeuplare il numero dei medici impiegati; o perchè gli strumenti stessi adoperati sono spesso un mezzo d'infezione; sia perchè il numero delle meretrici sottoposte alla visita è appena una f;_~azione insignificante di fronte a quello di coloro che sono dedite alla prostituzione; sia perchè in parecchi altri modi, oltre al contatto mercenarin, si può contrarre l'infeZlone; sia finalmente perchè in tal guisa s'isola una minima proporzione delle donne infette, mentre poi non si prende provYedimento alcun o per l'uomo che è il vero agente infettante e la causaeffettiva della diffusione del contagio. Sono ·queste, sommariamente, tal une delle cagioni che concernano l'aspetto igienico della questione. Esse richiederebbero lunghi sviluppi o dimostrazioni eccedenti lo schema del presento scritto ed altrove esposte. (l) (l) La. Prostituzione Patentata. e il Regolamento San itario per A. Bortani. - Le Leggi sulla Prostituzione, ri-

lO Provata adunque la inefficacia delle attuali discipline, data l'impossi?i~ità d'i~porne _l'~n~ca efficace: l'isolamento, cwe, degh uom.tnt tn- {etti cade da. per sè, _riguar~~~d,o 13: questi?ne dal lato igiemco, ogni poss1b1hta di dare Immunità alla incontinenza per mezzo della sorveglianza dello Stato. Tutte le prostituite devono essere iscritte all,ufficio sanitario (art. 18). L'i~crizione s'eseguisce dietro domanda, ovvero d'ufficio; questa quando sia notorio o resti comprovato che la donna s'abbandona alla prostituzione (art. 19). A tale stregua, se disposizione sì fatta venisse fedelmente ed imparzialmente eseguita, in questi tempi di rilassatezza morale, quante donne ùi ogni ceto, le quali per una o per altra ragione fanno mercato di sè, sarebbero iscritte sui registri della prostituzione 1 Da questi invece risulta che i cinque sesti delle iscritte attuali si sono lasciate travolgere dalla miseria! (1) sposta di un medico Inglese Cap. l e 11 - La Police des moeurs ga rdienne de la santé et de la morale - La Police ?es m oeurs jugée par des Hygienistes partisans de ce systemo - Materiaux recet~illis par le Commissariat Géneral pour le Congrés de Genève: sono tutte pubblicazioni che _gettan? luce su questo argomento e sono vendibili presso 1l Comitato Centrale Italiano delb Federazione Britannica Continentale e Generale. Roma Via S. Sebastiano N. 16.' _(l). Ci to;na.no a mente, a questo proposito, i seguenti terr1bih versi di Alfredo de Musset Son. n~m é_tait 11;Iarie et non pas Mari('D Ce qui l a. degradee, helas! c'est la misère Et non l'a?'lour de l'?r· Telle que la. voilà ' Sous les ~~de_aux. ~ores de ce hideux. repaire, Dans cet mfame ht, elle donne à sa mere En rentrant au. logis, ce qu'elle a gagné Ià. Vous ne la pla1gnez pae vou11 femmes de ce monde!

11 Ma sono precisamente le disposizioni di questi art. 18 19 e 20 le quali pongono nelle mani della questura uno sconfinato arbitrario irresponsabile potere. Nella pratica, nella vita quotidiana, nelle loro applicazioni, si esplicano nei seguenti termini. Dietro denunzia di una persona qualsiasi conosciuta dalla questura, dietro rapporto di un questurino e perfino, com' l} spesso avvenuto, dietro una lettera anonima, una dorma di qualsiasi ceto od età, una giovane onesta, una fanciulla, può essere ed è arrestata, tradotta all'ufficio sanitario, sottoposta alla più degradante delle umiliazioni che si possa infliggere a chi ha senso di pudore, la visita; e finalmente iscritta d'ufficio, cioè registrata, costretta_, suo malgrado, ad abbracciare la professione di prostituta patentata. E si noti che delle meretrici autorizzate dallo Stato solo una minima parte ba chiesto la patente; l'immensa maggioranza è formata delle iscritte d'ufficio: strumento comodo posto in mano ai più abbietti per compiere la più infame delle vendette; spada di Damocle affidata alla mano dell'ultimo questurino, di cui, quando l'uniforme non ricuopre la più spechiata inconcussa moralità, :può usufruire per bassi suoi fini personali ; Vous qui viver. gaiement dans une hllrreur profonde De tout ce qui n'est pas riche et gai comme vous! Vous ne la plaignez pas, vous, mères de familles., Qui poussez les verrous aux portes de vos filles, Et cachez un amant dans le lit de l'époux! Vos amour·s sont dorés, vivants et poetiques: Vous en parlez du moins,- vous n'etes pas publiques Vous n'avez jamais vu le spectre de la faim Soulever en chantant les draps de votre couche; Et, de sa lèvre bleme effieurant votre bouche Demander un baiser pour un morceau de pain. RoLLA. Canto III.

12 monumento di legislazi<'ne arbitraria che condanna la donna, colpevole o no, perversa o leggermente t~aviata o vi~tu?sa,. alla più assoluta degradaziOne a capnccw d1 un uomo; e ciò senza processo, senza condanna, senza sentenza, senza possibilità di app_ello! . . , Sebbene vigessero nel BelgiO arhcoh pressa poco analoghi ai 21,22,24,25 del nostro Regolamento, che parrebbero in certa guisa garantire la personalità della meretrice, pure, mercè l~ indagini di alcuni filantropi, vennero scoperti fatti orribili in quei lupanari. Dei tenenti postriboli in seguito ad ebullizione dello sdegno pubblico, deferiti ai tribunali, furono processati condannati a severe pene: e per loro ventura non subirono la medesima sorte gli incaricati a sorvegliare questo traffico giustamente denominato tTatta delle schiave bianche. Per approviggionare di fresca merce i tristi loro ritrovi, i trafficatori in carne umana adescavano, con lusinghiere promesse di onesto servizio, fanciulle per lo più forestiere e in tenerissima età, a varcare la soglia del loro postribolo. lvi rinchiuse, sottomesse ad ogni sevizia, istupidite da maltrattamenti e narcotici ed occorrendo violentate, poscia condotte ?-ll:inte~rogatorio dinanzi all'ufficiale sanitario, Intlmonte da brutali minaccie e dalla credenza in loro ingenerata di essere incorse in sanzioni penali per la forzata vergogna, permettevano a.l tenente postribolo di declinare false generalità: In tal guisa ogni loro traccia era perduta e s1 rassegnavano all'infamia o morivano consunte fra le mura del postribolo. (l) (l) Dei particolari di questi orrendi fatti vedi il Proecsso scandaloso avvenuto a Bruxelles nello scorso 1880 c la ~ettera di Laveleye. Vedi pure: de l'organisation de la TI·a1te et de_l'Esclavage <les Blanchos à Bruxelles. - Bruxelles 18~u Imp. A. Lefevre 9 Rue Saint Pierre· ovvero presso 11 Comitato Centrale Italiano. '

13 E ciò non ostante il sistema non è soppress() n è nel Belgio n è altrove. Altro caso - e fosse isolato ! - è maestrevolmente narrato con sobrietà di tinta e perfetta accuratezza storica nel racconto « Una fra tante » (1) E cento e cento casi si potrebbero addurre per dimostrare come i regolamenti colla varietà e molteplicità dei loro provvedimenti non valgono a prevenire i più mostruosi delitti contro il pudore e la moralità dei costumi ; come anzi cuoprono col manto dell'autorità il bordelliere quand'egli indegnamente abusa delle sue complici o vittime. Il meritricio non è considerato reato , è anzi professione sanzionata e patentata dallo Stato. Pur nonostante le meretrici, in forza dell'Art. 28 sono condannate al domicilio coatto: neppure la triste licenza di scegliere ove e come vendersi è concessa loro. Entrate una volta nel lupanare di prima categoria non ne possono escire se non dietro concessione eccezionale « per motivi di fa'miglia o di salute ,. che è quanto dire a delle reiette., da nessuna famiglia riconosciute : le vostre ricreazioni, la vostra villeggiatura., consisteranno nel biennale soggiorno al sifilicomio per essere imbiancate e riattate al mestiere. (2) E quand'anehe, dibattendosi nell'atmosfera letale da cui è circondata., venisse alla donna caduta., il desiderio, la volontà eli riabilitarsi, eli ritornare donna, sorge il regolamento (Art. 33, 34) a sbarrarle la strada. Non basta la volontà di lavorare : se essa non possiede mezzi di sus- (l) c: Una fra tante» per Emma Ed. Brigola Milano 1877. (2) In media le prostitute per infezione palese contratta .sono mandate al sifilicomio due volte all'anno.

14 sistenza assicurati o un fidejussore d'indubitata solvibilità deve soffocare le ammonizioni della coscienza' ed ogni anelito di più pure aspirazioni nel' fango ove giace. E (Art. 35) nel caso in cui per una strana ventura potesse sincer:;tre lo scettico ufficio sanitario intorno alla relativa sua agiatezza_, tuttavia_, per comprimere il nascente sentimento del pudore, - come intenderla altrimenti 1 - per un periodo di tre mesi essa deve essere ancora assoggettata alla visita, tenuta in contatto colla corruttela da cui cerca emanciparsi. Dopo, (Art. 36) se a niuno viene la voglia o il capriccio di affermare ch'ella è ricaduta, può restituire il libretto lasciando nell'archivio dell'ufficio sanitario documentato rieordo della sua infamia. A qual grado di mora1ità pu~ essere giunto uno Stato, il quale offre un premio alle meritriei che più hanno saputo lucrare e risparmiare nell'esercizio del loro mestiere 1 (Art. 30) A qual grado di moralità può essere giunto uno Stato, quando il governo riconosce e autorizza i lupanari di ogni specie; e fissa la tariffa dell'osceno mercimonio in guisa da renderlo democraticamente accessibile alle più modeste finanze 1 (Art. 40 41). Ur.a donna può vendersi in un lupanare debitamente autorizzato, a qualunque prezzo da sopra le L. 5 a sotto le L. 2. E a misura del prezzo ha la sua aristocrazia anche la immoralità patentata: prostitute e bordelli di prima, seconda e terza classe a seconda della tariffa e del contributo all' er~rio ! (Art. Gl, 74, 93). . A qual grado può essere discesa la moralità l~ uno Stato_, do~e il governo equamente riparil~ce fra bordelhere e prostituta gli utili del- ~'Impresa 1 (Art. 57).

15 Ove il governo fa la parte del giudice conciliatore nel sedare le dispute - non di competenza dei tribunali- fra tenente postribolo, prostituta e lenone ! Quando il fatto pratico quotidiano ci mostra che i lupanari patentati sono disseminati d'ordinario nei quartieri più popolosi, in mezzo ad una gioventù, per minore educazione e sorveglianza più soggetta a soggiacere alle provocazioni, noi possiamo con giusto criterio dare il giusto valore a quanto afferma l'art. 44. Dal testo degli art. 50 e 22 si rileva che l'autorizzazione a mantenere postriboli ed esercitare la prostituzione viene concessa anche a donne maritate. Non potendo una donna maritata procedere ad alcun atto senza consenso del marito ne segue d'obbligo che lo Stato chiede e gradisce il consenso del marito a che la moglie diventi prostituta o tenente postribolo ! Reato punibile a termini del Codice Penale art. 424 colla reclusione. Una donna non può SPOSARSI prima dei 21 anni senza il consenso di chi su d'essa esercita la patria podestà: ma può con sanzione governativa PROSTiTUIRSI a sedici anni (Art. 59). Gli art. 421, 422, 42: ~ del Codice Penale comminano severe pene contro chiunque « ECCITA FAVORISCE O FACILITA LA CORRUZIONE O LA PROSTlTUZIONB di persone dell'uno o dell'altro sesso minori degli anni ventuno: » ma il governo riconosce) favorisce, facilita, autorizza la prostituzione delle minorenni a sedici anni: autotorizza e fornisce di patente i postriboli ove si ricevono minorenni di qualsiasi età, pure hè si sborsi la quota dalla tariffa stabilita: e così apre la via ai fanciulli di qualunque età perchè passino dai ginnasi ai lupanari

16 dello Stato, per 1v1 compiere la loro educazione. Quando una minorenne commetto un delitto,. sia pure il più atroce, la legge, non rtconoscendo la maturità del suo libero arbitrio, la punisce con semplici pene correzionali e provvede più o meno accuratamente alla sua educazione e riabilitazione. Ma quando è trascinata, o volontariamente si abbandona alla prostituzione, il governo riconosce la maturità del suo libero arbitrio, la emancipa, ed affida al bordello la s•1a educazione e riabilitazione. È duopo confessare che, a tenore dell'art. 60, il tenente postribolo, quando qualche prostituta dimostra l'intenzione di abbandonare il meretricio, ha il dovere, SENZA SANZIONE, di avvertirne l'ufficio sanitario. Egli, uomo integro e coscienzioso, deve sacrificare il suo interesse sull'altare della virtù e della pubblica moralità. Egli, vigile custode de' civili costumi, non deve permettere nel suo ateneo giuochi, nè somministrazioni di cibi o bevande; egli, probo e scrupoloso, deve consegnare all'ufficio sanitario qualsiasi oggetto dimenticato dai suoi mecenati. .A:rt. 65, 66. La meretrice (Art. 83, 86) è posta recisamente fuori della l_egge comune, in assoluta balìa della questura. E arrostata, tradotta al sifilicomio, condannata alla prigionia, sottoposta a mezzi di coercizione, non specificati, e da cui la mente rifugge, senza procedura,_senza processo, senza sentenza, senza appello. E sovrana su di essa la volontà o il capriccio di chi a tal uopo è addetto alla pubblica sicurezza. Ponendo mente alla condizione di queste fem- ~~ne disgr~z~ate sorge spontanea la domanda: e Il meretncw un reato, ovvero una istituzione

17 necessaria per fini morali o igienici, per ser-· bare illibati i postumi e florida la salute pubblica? Se reato, elemento di corruzione, di mal ·costume, reprimetelo in forza delle facoltà concessevi dalle leggi, e, queste non bastando, chiedete al _potere legislativo disposizioni più strin- .genti. E una necessità? Non perseguitate in allora quelle benemerite che Jo esercitano sotto la vostra tutela; arruolate ed organizzate, pensionatele. Vi siano gli ordin1 di merito e i debiti onori per quelle che vi si illustrano, l'ospedale degli Invalidi c l'onorato riposo per quelle a cui non è più dato prestare servizio allo Stato. (l) L'infamia a cui sono consacrate, i pericoli a cui vanno soggette, il completo abban- -dono d'ogni volontà propria, d'ogni gioia di famiglia, d'ogni sentimento prezioso alla donna, "(:Otesti sacrifici, cotesta completa immolazione di quanto v'è di nobile ed umano a beneficio della comunità, siano almeno riconosciute e riccvaoo adeguato compenso. Non è lecito arruola"o il vizio sotto le bandiere dello Stato, e in riconoscenza del servizio reso, tassarlo, punirlo, l)Crseguitarlo ; non è lecito costringere un cittadino ad abbracciare un mestiere infame, ari11 unziare ad ogni libertà consacrata nei codici, .ad ogni vestigio di rispetto umano, e consegnarlo all'arbitrio di uomini imperfetti, e come imperfetti! Non è lecito punire colle più severe pene la donna sola per un delitto, se delitto è, .commesso da uomo e donna; non è lecito rituf- (l) Cotesto progetto non è nostro : è del Dott. Jeannel. ·specialista sostenito1·e dei regolamenti: è tale secondo l u.i l'uuico modo di renderli igienicamente efficaci.

18 fare, a gnisa dei demoni di Dante, (l) le peccatrici nella pece donde cercherebbero uscire: non è finalmente lec1to, - ne fosse pure <li- . mostrnta innegal>ilmente la utilità - di rovesciare e annullare, con un decreto ministcrialc, le leggi votr.te e sancite dai poteri costituiti. ' Tan t o c l>en altro si pormettnno i regol ameni i sulla prostHuzione: tessuto cPiniqnitc\ di cui abbiamo appena accennato l'ordito. (l) E vidi dietro a noi un diavolo neror Cort·endo su per lo scoglio, venir·e. L'omer·o suo, ch'era aguto e super·bo, Cat·cava un peccatore con ambo l'anche, Ed ei tenea de'piè ghermito il nel'l>O. Laggiù il buttò, e per lo scoglio duro Si volse, e mai non fu mastino sciolto Con tanta fretta a seguitar lo furo, Quei s'attuffò, e tornò su convolto · ' Ma i demoo, che dal fonte avean coverchio : Gridar: qui non ha luogo il santo Volto; Qui si nrtota altrimenti che nel Serchio: Per·ò, se tu non vuoi de'nostri o-r·i:ffi o , Non far sovra la pegola soverchio. Iuferno Canto XX[

Le lstruz ioni provvisorie -oDegna illustrazione e sviluppo dei regolamenti, ~ono le lstru~ioni p1~o1/vism·ie, diramate dal Ministro ùell'Interno, on. Depretis, ai Prefetti del Regno, il giorno 5 maggio 1880. Il riportarle nella loro integrità sarebbe forse illegale e in ogni modo una inutile _ripetizione. Ci limiteremo a indicar alcune delle più notevoli disposizioni. Una circolare accompagnatoria espone la necessità di organizzare, secondo lo leggi di contabilità) l'entrate e le spese della prostituzione, in seguito alla deliberazione della Camera d'inscriverle nel Bilancio dello Stato. E parrebbe da ciò che, prima d'allora, i riguardi finanziari non fossero molto scrupolosamente osservati; ehe, anzi, i proventi del vizio fossero del pari viziosamente erogati. Infatti, mentre il regolamento, art. 3, statuisce di destinare all'ufficio sanitario le guardie più distinto per attività, buona condotta ed on0rabilità, queste egregie qualità parrebbero dal lungo servizio alquanto affievolite, se dobbiamo giudicare dal contesto

20 ùell'art. 45 delle istruzioni. lvi è r.scisamente vietato l'affidare a codeste guardie, addette al servizio sanitarid, la riscossione di qualsiasi provento della prostituzione. Experientia docet: e l'onorevole Ministro, dovendo ora rendere conto alla Camera delle prostituite entrate, prende ogni precauzione perchè siano del>it.amente incanalate e non diminl.lite da illegali derivazioni. Laonde si può asserire che lo scopo delle istruzioni provvisorie è pienamente finanziario. Vi si riscontrano quà e là dei gioielli, pietre preziose di moralità) incastonate nell'oro vergine della fraseologia ufficiale, ma per lo più, e specialmente dall'art. 27 all'ultimo, regna supremo il conto di cassa: quanto devono pagare al governo le meretrici e tenenti-postribolo per patenti e licenze, come hanno da pagarlo; chi deve ricevere il danaro, contare, registrare gl'introiti, quando s'hanno da versare per soddisfare alle bramose esigenze dell'erario. Fra i gioielli potrebbe citarsi per esempio il diploma concesso dalle autoeità a chi vuole campare onestamente la vita istituendo un bordello. Eccone i brani principali : << Visto l'art. ecc. Visto la domanda presentata da X per ottenere la licenza per l'apertura di una casa di prostituzione di ... categoria e ... classe, ,. « Ritenuto che il petente ha i requisiti voluti dal citato regolamento· ~< s.i autorizza X ad aprire ed esercitare la sumd1rata casa di prostituzione, con l'obbligo di non tenere presso di sè più di N. meretrici. « Il dirett~re d.ell'Ufflcio Sanit~rio. ; Il pet~nte rivolge umile petizione al governo per aprire un bordello, affermando e provando

21 di possedere i requisiti per esercitare la nobile professione ! Si dice dai fautori dei regolamenti che la prostituzione è soltanto tolle11 ata: ma qui parrebbe invece sancita e autorizzata, come so, dietro esame e dietro regolare corso di studi, riconosciuti validi i requisiti_, si potesse acquistare la laurea dellenocinio nelle università sanitarie, por poi liberamente e onorevolmente esercitarlo nel regno. Fra le module annesse alle istruzioni per ].a regolare statistica del vizio e contabilità del ricavo netto, ve ne sono due di notevole eloquenza in un paese ove la legge suppone che nessuno pui) essere condannato a pena senza regolare sentenza del tribunale competente. N. lO. Situazione giornaliera delle ?neretriei inv'iate in sala di disciplina o in carcere per infrazione al regolamento; N. l Registro pet· annotarvi le rneretrici inviate in carcere per infrazioni al regolamento. Coteste punizioni illegali sono inflitte dalle autorità locali di P. S._, sopra proposta del Capo dell'Ufficio Sanitario. (Art. 26). Sulla natura di esse, sulla loro severità o durata, taciono istruzioni e regolamenti; supremi arbitri sono gli agenti di P. S.! Abbiamo asserito che in certa qual maniera la scienza era prostituita dalle attribuzioni con• ferite ai Medici visitatori nominati dal Governo. Il sesto articolo delle istruzioni militerebbe, qualora bisogna::;se, a provare la dura verità. Fra le attribuzioni assegnate a coteste vittime dei personali loro bisogni, v'è quella di denunziare le meretrici mancate alla visita, e quella di compilare, a controllo delle entrate, il certificato delle visite eseguite.

22 E a sì elevato ufficio, congru~ retribuzione! Eccone qui la tabella riportata dai regolamenti: l\Iodid Visitatori di 1 a categoria . ~000 )) Idem di 2a )) 1500 )) Idem di 3a. )) ·1000 )) lùem di 4a )) 700 )) Idem di 5a )) GOO )) Idem di oa )) . . . 400 )) Idem di 7a )) 300 )) IJem di sa )) . . 200 )) 1dem di ga )) 100 )) Idem di 10a (gratifirar.ione inferiore alle lir·e 100 in proporzione òcl servizio) Da L. 2000 a L. 100, e ancor meno all'anno! V'è forse soYerchia ma1ignità nel supporre, visto la natura dell'occupazione e la corrisposta, che i medici devono negligere questo loro assunto per altroYe razzolare il bisogn,~vole da vivere, ovvero alle volte in guisa diversa e meno ono,., rata, accrescere la magra entrata (? Le cautele con cui il regolamento circonda la radiazione di una meretrice, Ja quale aspira a vit<1 più cmcsta, non sono sufficienti por lo scaltro ministro a cura del quale vennero compilate le istruzioni; oltre a quanto è iYi specificato egli richiede (Art. 13) il consenso delle autorità locali di P. S.! E ugualmente all'art. 2~~ lo pone qnal condizione per la dispensa dalla yisit?- _sanitaria. Sarebbe quasi da supporsi che 11 mm1stro accorgendosi di una maglia rotta nella rete fitta in cui ha avvolte le meretrici abbia cercato di ripararvi in questo modo, te~ ll!endo_ attraverso quello spiraglio una emigrazwne 1n massa dalle case sì utili al pubblico tesoro. Epperò nel medesimo art. 23 non ac- •

23 cotta a garanzia per il rilascio di una meretrice 11è un minorenne nè un arnmogljato, nè ehi non hn sufficienti mezzi per il mantenimento suo c della meretrice, oppur debba provvedere ad altri obblighi impostigli dalla propria famiglia. Moralità lodevole, encomiabilissima, pel'fino i.nquisitoriale, ma che riesce a tutto danno ùella disgraziata prostituta patentata, senza prevenire un solo caso in cui l'uomo venga meno ai suoi più elementari doveri. Qnando le porte dei po- ~triboli governativi fossero chim;e ai minorenni e agli ammogliati, quando s'impedisse l'entrata in quei luoghi abbietti e lo sperpero delle proprie sostanze a chi ha altri ol>blighi, in allora certe discipline per proteggere e circondare di ogni tutela la santa istituzione della famiglia sal·ebbero discutibili, se pure la prostituzione riconosciuta dallo Stato ammettesse discussione; ma dacchò si sp·alancano le porte dei lupanari a 11adri, sposi, fratelli, non è lecito, in omaggio al pudore, e mancando questo, alla logica, insozzare l'ultimo bai uardo della moralità, proteggendola in tal guisa; non è lecito sacrificare il possibile avvenire onesto di una disgraziata a un mendace rispetto per legami che vengono sconsacrati ed oltraggiati in ogni pagina degli osceni ordinamenti ! Potremmo svolgere infinite altre considerazioni, e dar libero sfogo ai sentimenti di sdegno e di nausea che si avvicendano e si succedono in chi si sottopone al triste còmpito di approfondire una delle più luride piaghe che incancreniscono l'odierna società. Da un lato 100,000 pellagrosi i quali trasmettono di generazione in generazione \}·a loro orribile malattia, originata soltanto dal difetto di nutrizione, non bastano a richiamare provveùimento veruno da parte

24 dello Stato; dall'altro un numero minore di nomini, i quali volontariamente e scientemente s'assoggettano al pericolo di contrarre una ~alattia infinitamente meno pericolosa per ess1. e per le future generazioni, sono dallo Stato_, a dispetto d'ogni retto criterio di moralità e di giustizia_, circondati da mille cautele e cure. Per essi si immola la legge, per essi s'immola la giustizia, per essi s'immola la moralità, per essi s'immola la parte più pura e nobile dell'umanità, la tlonna, degradandola a strumento di sfogo sensuale. Quando sl fatte orribili antitesi si aftacciano alla mente, quando la ragione è pur costretta a riconoscerle quali risultati odierni della nostra civile vita nazionale, vorrebbe meno la fede nel progresso_, qualora, allato al profondo· sconforto non sorgesse viva Ja speranza di un prossimo risveglio della nazione a sensi più morali; speranza potentemente confortata dal successo che gli sforzi della Federazione h<mno incontrato qui e in tutte quelle contrade d'Europa,. dove fu duopo sollevare Ja questione che forma l'oggetto di questo scritto. E qualora altro mancasse ne sarebbe prova, per quanto riguarda l'Italia, il seguente passo eloquentissimo della Relazione di un notevole uomo pubblico, quando, investito di grave 1;fficio dalla Camera, dovette esaminare la questione : « •... fra i molti uomini egregi che pure Si « sono succeduti al potere, quanti si occuparono della « igiene come cosa di grave momento? I regola- « menti che alla salute pubblica si riferiscono, da « quale autorevole uomo furono ideati, da chi sanc: citi, quali prove fecero?

25 « La parola di qualche oratore risuonava a vuoto <e quando dalla tribuna chiedeva l'abolizione o la ri- « forma dei dogmi sanciti che han vigore in Italia. « Con l'animo pieno di profondo convincimento, l<> << stesso relatore univa la sua voca, e trattava ora è « un anno lungamente una nota e speciale questione. « Quelh_, parole e quello ~critto trovarono solo un'eco « di simpatia fra gli studiosi della scienza della J- « giene e risuonarono come lontana speranza nel « cuore di qualche ignota infelice ~ppressa. « Ma poco alla volta le idee si fanno largo; la « voce solitaria poco a poco diventa clamore pub- « blico; e si fa coro per le col0nne dei giornali, e « grida nei Comizi, nei Congressi, indicando a noi la « via, spronando il nostro buon volere a raggiungere « la meta ambita. « Oggi, che a somiglianza degli anni già scorsi, a « voi si richiedono somme vistose per la igiene pub- « hlica, possiamo tacere di quanto si è detto nel « Congresso internazionale di igiene ed in quello << della Federazione Britannica Continentale tenuti or « son pochi mesi? Nell'uno trattavasi del tema spe- « ciale dei regolamenti che appo noi reggono le ma- « Iattie celtiche; nell'altro, con più largo orizzonte, « si discuteva dei metodi migliori per rendere meno « infausta la vita sotto il bel cielo d'Italia. « E benché l'opinione nostra disconvenga per al- « cuni pr0vvedimenti speciali, noi facciamo plauso « alle nobili parole che il Presidente (1) del Con- « gt·esso per la Federazione Britannica~Continentale, « pronunziava iniziando i lavori della assemblea te- « nuta in Genova: (l) Aurelio Saffi.

26 «-Facendo del turpe mercimonio un'impresa auto- << rizzata, lo Stato attraversa da una parte ogni pos- « sil>ilità di efficace azione morale e redentrice; e « genera dall'altra, pet le esose necessità di tale tu~ « tela, conseguenze orriùe e funeste aù ogni senso cc di verecondia e pietà, e ai primi foHdarnenti del « vivere sociale. - » << Il Congresso così chiudeva i suoi lavori: a pro- « posta del Bertani, del Turchi e della signora But- << 1er faceva unanime voto perchè sieno abolite tutte (( quelle m.iSUI'e govenzative rigua1·danti la ptostituzio- « ne, che senza J'iescire nell'intento 1Jrefisso offendono <c il di,·itto comune nella pe1·sona della donna. >> (1) (l) On. De Ren7.is: Relazione sul Bilancio dell'Interno pel 1880. Atti della Camera dei Deputati.

15 febbraio 1860 ~ M IL MINISTRO DELL'INTERNO Veduto l'art. 119 della legge del 13 novonlbre 1859 sulla Pubblica Sicurezza, e l'art. 63 del Regolan1ento per la esecuzione di essa, approvato con Reale Decreto in data dell' 8 gennaio 1860 ; Abbian1o detm·1ninato e deternlinian1o: È approvato l'annesso Regolamento sulla prostituzione che sarà posto in vigore col primo del venturo mese di aprile, e rimangono, da tal epoca, abrogati i Regolan1enti nnteriori. Torino, dal l\1inistero dell'Interno, il 15 febbraio 1860. ll Ptfinist-ro «;. f) A ' ' o u n. ..

~EGOLAJY-r:E~TO SULLA PROSTIT:UZIONE SEZIONE I. Dell' Uf{ìcio Sanitm·io. Art. ·1. - Nei Capi-luogo di Provincia e di circondario, sarà sotto la dipendenza dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza stabilito un Ufficio Sanitario. Lo stesso UJficio sarà stabilito. presso l'autorità di Pubblica Sicurezza, in quelle altre località nelle quali sarà ravvisato opportuno. Lo scopo di quest'Dfficio è la sorveglianza del!e prostituite. Art. 2. - All'Uffieio sanitario nelle città di Torino, Genova e Milano è preposto un Delegato di Pubblica Sicurezza come Direttore. Egli esercita anche le funzioni di contabile, ed ha incarico di agire contro le meretrici, le mezzane ed i tenenti-postribolo, per ogni infrazione al presente Regolamento. Art. 3. - All'Ufficio Sanitario sono addette nel numero voluto pel buon andamento del servizio,

29 Guardie di Pubblica Sicurezza scelte fra le più distinte per attività, per regolare condotta e per onestà. Art. 4. - Le guardie addette all'Ufficio Sanitario debbono esereitare un'attiva e continua sorveglianza sui postriboli, sulle meretrici isolate, ossia in abitazione particolare, sulle mezzane e sulla prostituzione ciandestina, obbedire a tutti gli ordini, che, per l'esatto andamento del servizio, loro vengono dati dal Direttore dell'Ufficio Sanitario, e fargli relazione di ogni loro operato. Art. 5. - Le guardie, che per negligenza o connivEnza colle meretrici mancassero al loro dovere, saranno punite cogli arresti in caserma o nella sala di disciplina secondo la gravità delle mancanze, in conformità del Regolamento approvato con Decreto Reale del 16 gennaio 1860, e saranno sempre richiamate al servizio ordinario. Che se sotto qualunque titolo ricevessero danaro o regali dai tenenti-postribolo, dalle prostitute o da chi per esse, saranno punite, a termini dell'art. 10 della legge 13 novembre 1859, colla deslituz ione. Art. 6. - Alle Guardie addette all'Ufficio Sanitario, le quali per zelo nel servizio e per esemplare condotta se ne rendano meritevoli, saranno assegnate gratificazioni. SEZIONE II. Del se1·vizio sanitario. Art. 7. - In Torino, Genova e Milano il servizio sanitario è diretto da un Ispettore. · L'Ispettore sanitario di Torino ha titolo d'Ispettore Capo e veglia all'eseguimento dei provvedimenti

30 igienici atti ad impedire in tutto Io Stato la diffusione delle malattie veneree. Egli propone l'istituzione degli Uffici sanit<!ri nelle città, in cui li crede utili, dà il suo avviso al l\Iini s tcro nella scelta dci medici da. assegnarsi ai medesimi, c, d'accordo cogli altri Ispettori, farà ogni cura affinchè la ~alute pubblica s ia tutela ta nel miglioe modo possibll e. Art. 8.-L'Ispettore Capo può P-sscr e specialme nte incaricato della direzione del servizio sanitario nelle Provincie che il l\1ini3tero crederà bene di affidar e alla sua particolar e sorveglianza. Art. D. - Gli Ispe ttori sono eziandio incaricati d t>l servizio del s ifilicomio dell e donne, od a lmeno ne hanno Ja direzi one sanitaria. Art. 10 - Gli Ispettori presen tano ogni anno al ~linistero una relazi one intorno ai r csnltati ottenuti dai provvedimenti igienici prescritti da questo Regolamento. Art. 11 - Sono aùdetti a cadun Ufficio Sanitario Medici incaricati della visita dell e prostituitc nel nnmero necessario, affin chè tutte le mer etrici inscrittc vi s iano r eg0larmentc e diligenVJmente visitate. Eglino sono in dii'elta r elazione coll'Ispettore per tutto quanto concerne il servizio sanitario delle mer etrici. Può anche e~sere nominato nn 1Iedico aggiunto o supplente nelle Città in cui l'Ispettore Capo }() crede necessario. Art. 12 - I Medici incaricati della visita sanitaria delle meretrici potranno, nel caso di legittimo impedimento, surrogarsi fra loro od anche farsi surro· gare da un altro Medico, previo però sempre il consenso dell'Ispettore sanitario.

31 Negli Uffici poi, ai quali è addetto un Medico aggiunto, questi surroga gli ordinari. · Art. ·13 -· Eglino devono intervenire una volta per ogni settimana alla visita nel sifilicomio. Art. 14 - I Medici visitatori non possonr) avere in cura meretrici affette da sifilide o da altra maJattia, nè percepire compensi dali e medesime o da chi per esse. Eglino debbono adoperare la massima diligenza, esattezza e delicatezza nel disimpegno delle loro incumbenze per evitare ogni danno alla sanità pnbblica. Art. 15 - I Medici visitatori si asterranno dall'<lver in cur::t i tenenti-postribolo e le persone di servizio che vi siano addette. Art. 16 Gli Ispettori, i Medici visitatori e gli aggiunti addetti agli Uffici Sanitari sono nominati d<l L !\iinistero-Interni per tre anni e possono essere confermati. Essi sono ripartiti in classi ed avranno ragione all': onorario i fissato nell'annessa :abella, secondo la classe cui appartengono. SEZIONE III. Delle meretì·ici. Art. 17 - Sono considerate meretrici le donne che esercitano notoriamente la prostituzione, e sono divise in due categorie : 1. Le meretrici che abitano nei postriboli tollerati; 2. Le meretrici isolate, quelle cioè che hanno abitazione particolare.

32 L'autorizzazione ad una meretrice di rimanere in .abitazione particolare sarà coneessa dal Questore o dall'Autorità di Pubblica Sicutezza con molto riserbo, e sempre previo il consenso del proprietario della casa. Art. 18 - Tutte le prostitute devono essere inscritte all'Ufficio Sanitario. Art. 19 - L'iscrizioni di una donna fra le meretrici può farsi dipendentemente a sua domanda, ov~ vero d'ufficio. L'iscrizione d'ufficio dev'essere fatta quando sia notorio o resti comprovato che la donna s'abbandona alla prostituzione. Art. 20 - Le prostitute non insceitte saranno chiamate all'Ufficio Sanitario, e non ottemperando, dietro autorizzazione del Questore o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, vi saranno tradotte per esservi registrate. Art. 21 - P8r ogni iscrizione d'ufficio sarà redatto un verbale, in cui sono indicati i motivi ben circostanziati, i quali indussero l'Ufficio ad insrriverla fra le meritrici. Vi sarà pure fatta espressa menzione che furono notificate alla donna le prescrizioni di questo Hegolamento che la concernono. Art. 22 - Nel registro d'iscrizione sarà indicato il nome, il cognome, l'età, la patria della donna, se nubile, maritata, o vedova, i connotati, il nome e cognome ùei genitori, la prov.:mienza; la prefessione, e l'abitazione. Tale registro dovrà essere tenuto colla massima diligenza e sarà conforme al modulo n° 1. Art. 23 - All'epoca dell'iscrizione deve la donna subire tosto la visita sanitaria.

33 Art. 24 - Il passaporto colla fede di nascita e le le altre carte relative allo stato civile delPinscritta sono tenute in deposito presso l'Ufficio e diligenternénte custodite. Se la donna non abbia carte regolari, si procurerà per mezzo d'informazioni d'accertarne ndentità. Art. 25 - Se nell'interrog1torio deferto alla donna nell'atto della sua iscrizione si riconosca aver essa intrapreso il meritricio senza aver calcolato la gravità della risoluzione, e non di sua libera volontà, o che desideri d' abbandonarlo, ne sarà immediatamenw avvertita la di lei famiglia. Qualora non possa rientrare in famiglia e desi· , deri essere ricoverata in qualche ritiro di ravvedute. l'Ufficio procurerà di agevolarlena i mezzi, provvedendo in modo che, se eJla ne uscirà prima d'un anno, non isfugga la sorveglianza dell'Ufficio Sanitario. Art. 26 - Ogni meritrice nell'atto della sua iscrizione riceve un libretto contenente gli articoli di questo Regolamento che la concernano, le sue g~neralità ed i suoi connotati. Nel libretto saranno notate le visite sanitarie subite, sarà indicato il postribolo, cui la donna è addetta e, se isolata, il luogo di sua abitazione. I libretti saranno stampatì a cura del Ministero dell'Interno su modulo uniforme. Art. 27 - È assolutamente vietato alle meritrici di rimettere ad altre il libretto. Esse dovranno sempre ritenerlo presso di sè, e presentarlo ad ogni domanda che loro venisse fatta dagli agenti di Pubblica Sicurezza. Se lo smarrissero dovranno tosto provvedersene un altro sul quale .s.i annoterà spedito per duplicato.

34 Art. 28 - Ogni meretrice, sia che dimori in un postribolo od in abitar-ione particolare, se vuoi cangiare d'alloggio, deve prima chiederne l'autorizzazione al Questore o all'autorità di Pubblica Sicurezza per mezzo dell'Ufficio, il quale emette il suo avviso sulla domanda. L'autorizzazione dell'abitazione particolare alle meretrici dimoranti ne11e case di tolleranza sarà ~o· lamente concessa per motivi di famiglia o di salute. Art. 29 - La meritrice non può cangiare il luogo di sua residenza, nè · assentarsene per più di tre giorni senza averne ottenuto l'assenso del Direttore dell'Ufficio Sanitario. Nel caso di cambiamento di luogo di residenza: dovrà l'Ufficio tosto farne avvertito quello, se esiste, del luogo ove si reca la donna, !rasmettenùone le generalità ed i connotati. Art 30 Quando una meretrice sarà ricoverata in un Ospedale civile per malattia accidentale, essa od il tenente-postribolo, cui è addetta, dovrà informarne l'Ufficio Sanitario. L'uscita dall'Ospedale sarà parimente notificata allo stesso Ufficio, e la meretrice in questo caso dovrà subire una visita straordinaria. Durante la dimora della donna nell'Ospedale H libretto sarà custodito all'Ufficio. Art. 31 - L'arresto di meretrici o di tenenti postribolo, ordinato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza7 sarà tosto notificato all'Dfficio Sanitario. In tale caso le meretrici arrestate dovranno essere sottoposte ad una visita straordinaria. Art. 32. - E assolutamente vietato alJe meretrici: 1° Di abitare presso un venditore di bevande spiritose, vino, birra e simili;

35 2° D'uscire vestite in modo poco decente., od in istato di ubbriachezza; 3° D'affacciarsi alle finestre o di stazionare sulle porte anche della propria abitazione; 4° Di fermarsi o frequentare le vie principali, le piazze o le pubbliche passeggiate; 5° Di commettere atti indecenti nei luoghi pubblici, e di tenervi discorsi osceni,· 6° Di seguire i passeggieri per le vie o di adescarli con parole o segni; 7° Di rimanere fuori di casa senza giusta causa dopo le otto di sera dal mese di ottobre al marzo inclusivamente ; e dopo le ore diBci negli altri mesi; go Di girovagare nelle vie specialmente in quelle adiacenti alla loro abitazione, sopratutto nelle ore vespertine; go È vietata alle meretrici la.frequenza ai teatri, e saranno punite quelle che vi si presentassero in modo indecente. Art. 33. - Quando una prostituita inscritta recasi ad abitare presso un privato, ella non è perciò esonerata dall'obbligo della visita, a meno che questi faccia constare all'Ufficio i propri mezzi di sussistenza, si renda responsabile della condotta della donna per il tempo che rimarrà nella sua abitazione, dichiari che non è per darsi alla prostituzione, e si obblighi di dare avviso all'Ufficio quando ella ne e~ca. Art. 34. - Quando una meretrice desidera di essere dispensata dal1a visita sanitaria, deve presentare la sua domanda all'ufficio, indicando il nuovo domicilio che intende scegliere, i mezzi di sussistenza, o l'occupazione sufficiente per procurarseli. Art. 35. - La donna, che chiede di essere dispen-

36 sata dalla visita ordinaria, perchè intende desistere dai prostituirsi, deve ancora essere assoggettata ad una visita nell'Ufficio Sanitario per ogni settimana durante tre mesi in ora destinata unicamente alla visita delle donne che stanno per esserne dispensate. Art. 36. - La cancellazione vien fatta dopo quest'intervallo di tempo, se la condotta della donna è sempre stata regolare, vale a dire se non risulta che abbia continuato a prostituirsi. Art. 37. - La donna, la quale, dopo d'essere stata dispensata dalla visita sanitaria dietro la malleveria d'un privato, riprenderà il meretricio senza farsi inscrivere di bel nuovo, sarà considerata come data alla prostituzione clandestina e come tale inscritta d'ufficio e punita giusta la gravità de l caso. Art. 38. - La prostituita sarà dispensata dalla visita se, giustificando essere passata a matrimonio, dichiara desistere dal meretricio. Art. 39. - La meretrice, che sei me si dopo la sua inscrizione presenterà all'Ufficio un certificato nominativo comprovante d'aver depositato una f--omma alla cassa di risparmio, avrà un premio in danaro corrispondente ad un vigesimo della somma totale versata, semprechè in tale periodo di tempo non abbia ritirato alcuna somma deposta anteriormente. Se poi la donna avrà ritirata qualche somma dalla cassa di risparmio, non saranno più calcolate per Ja concorrenza al premio che le somme versate otto mesi dopo.

SEZIONE IV. Dei postriboli. Art. 40 - Sono tollerate due categorie di postriboli, cioè: 1. Quelli in cui le meretrici hanno domicilio fisso; 2. Quelli in cui le meretrici isolate si recano per motivo di prostitnzione. Art. 41 - Le due categorie sono suddivisi in tre classi: Appartengono alla prima classe i lupanari, a cui si ha accesso pagando lire cinque o somma maggiore; Alla seconda se il prezzo è fra le due e le c~nque lire; Alla terza se il prezzo è inferiore alle lire due. Art. 42 - L'autorizzazione di aprire un postribolo è concessa dalrAutorità di Pubblica Sicurezza. Essa è personale ed essenzialmente temporaria e revocabile, e non sarà concessa a coloro che hanno subito condanne per furto od altro reato contro le persone o le proprietà. Nella domanda debbono essere indicati la via, la casa in cui intendesi aprire il postribolo, ed il numero dei membri a tal uso destinati, la categoria alla quale deve appartenere, ed il prezzo fissato. Deve unirsi il consenso del proprietario della casa, o di qualunque altro vi abbia diritto. Il postulante deve sottomettersi alle prescrizioni di questo Regolamento, come pure a tutti quei provvedimenti che saranno col tempo giudicati necessari.

38 Art. 43 - Non è mai permesso allo stesso individuo di avere simultaneamente due o più postriboli di diversa categoria, nè di tenerli per interposta persona. Art. 44 - L'Autorità non acconsentirà mai che si stabiliscano postriboli nelle vie frequentate della città, nè in vicinanza di case di educazione, di pubblici stabilimenti e di edifizi destinati al culto. Art. 45 - I tenenti-postribolo sono in obbligo di provvedere a che vi regni la massima nettezza pos· sibile e di procurarsi tutti gli oggetti che saranno in via igienica prescritti dai Medici. Le finestre dei postriboli debbono essere provviste di vetri appannati nell'inverno, e di persiane fisse e chiuse nell'estate sino alla altezza di due metri misurati dal suolo interno della camera. Art. 46 - I tenenti-postribolo hanno l'obbligo di provvedere che tutte le meretrici addette alla loro casa si trovino presenti nel giorno e nell'ora fissati per la visita sanitaria. Art. 47 - La provocazione ed il lenocinio per parte dei tenenti-postribolo e di mezzani o mezzane, saranno puniti a termini del Codice penale. Art. 48 - I tenenti-postribolo non potranno per qualsiasi causa opporsi alle visite degli Agenti di Pubblica Sicurezza sia di giorno che di notte, quando saranno credute necessarie nell'interesse della pubblica sicurezza. Art. 49 - I tenenti-postt·ibolo non debbono ammettere nella loro casa alcuna meretrice senza prima averne fatta la dichiarazione all'Ufficio sanitario. Il numero delle prostitute in ciascun lupanare viene determinato dall'Ufficio sanitario.

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