Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

35 2° D'uscire vestite in modo poco decente., od in istato di ubbriachezza; 3° D'affacciarsi alle finestre o di stazionare sulle porte anche della propria abitazione; 4° Di fermarsi o frequentare le vie principali, le piazze o le pubbliche passeggiate; 5° Di commettere atti indecenti nei luoghi pubblici, e di tenervi discorsi osceni,· 6° Di seguire i passeggieri per le vie o di adescarli con parole o segni; 7° Di rimanere fuori di casa senza giusta causa dopo le otto di sera dal mese di ottobre al marzo inclusivamente ; e dopo le ore diBci negli altri mesi; go Di girovagare nelle vie specialmente in quelle adiacenti alla loro abitazione, sopratutto nelle ore vespertine; go È vietata alle meretrici la.frequenza ai teatri, e saranno punite quelle che vi si presentassero in modo indecente. Art. 33. - Quando una prostituita inscritta recasi ad abitare presso un privato, ella non è perciò esonerata dall'obbligo della visita, a meno che questi faccia constare all'Ufficio i propri mezzi di sussistenza, si renda responsabile della condotta della donna per il tempo che rimarrà nella sua abitazione, dichiari che non è per darsi alla prostituzione, e si obblighi di dare avviso all'Ufficio quando ella ne e~ca. Art. 34. - Quando una meretrice desidera di essere dispensata dal1a visita sanitaria, deve presentare la sua domanda all'ufficio, indicando il nuovo domicilio che intende scegliere, i mezzi di sussistenza, o l'occupazione sufficiente per procurarseli. Art. 35. - La donna, che chiede di essere dispen-

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