Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

34 Art. 28 - Ogni meretrice, sia che dimori in un postribolo od in abitar-ione particolare, se vuoi cangiare d'alloggio, deve prima chiederne l'autorizzazione al Questore o all'autorità di Pubblica Sicurezza per mezzo dell'Ufficio, il quale emette il suo avviso sulla domanda. L'autorizzazione dell'abitazione particolare alle meretrici dimoranti ne11e case di tolleranza sarà ~o· lamente concessa per motivi di famiglia o di salute. Art. 29 - La meritrice non può cangiare il luogo di sua residenza, nè · assentarsene per più di tre giorni senza averne ottenuto l'assenso del Direttore dell'Ufficio Sanitario. Nel caso di cambiamento di luogo di residenza: dovrà l'Ufficio tosto farne avvertito quello, se esiste, del luogo ove si reca la donna, !rasmettenùone le generalità ed i connotati. Art 30 Quando una meretrice sarà ricoverata in un Ospedale civile per malattia accidentale, essa od il tenente-postribolo, cui è addetta, dovrà informarne l'Ufficio Sanitario. L'uscita dall'Ospedale sarà parimente notificata allo stesso Ufficio, e la meretrice in questo caso dovrà subire una visita straordinaria. Durante la dimora della donna nell'Ospedale H libretto sarà custodito all'Ufficio. Art. 31 - L'arresto di meretrici o di tenenti postribolo, ordinato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza7 sarà tosto notificato all'Dfficio Sanitario. In tale caso le meretrici arrestate dovranno essere sottoposte ad una visita straordinaria. Art. 32. - E assolutamente vietato alJe meretrici: 1° Di abitare presso un venditore di bevande spiritose, vino, birra e simili;

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