Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

32 L'autorizzazione ad una meretrice di rimanere in .abitazione particolare sarà coneessa dal Questore o dall'Autorità di Pubblica Sicutezza con molto riserbo, e sempre previo il consenso del proprietario della casa. Art. 18 - Tutte le prostitute devono essere inscritte all'Ufficio Sanitario. Art. 19 - L'iscrizioni di una donna fra le meretrici può farsi dipendentemente a sua domanda, ov~ vero d'ufficio. L'iscrizione d'ufficio dev'essere fatta quando sia notorio o resti comprovato che la donna s'abbandona alla prostituzione. Art. 20 - Le prostitute non insceitte saranno chiamate all'Ufficio Sanitario, e non ottemperando, dietro autorizzazione del Questore o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, vi saranno tradotte per esservi registrate. Art. 21 - P8r ogni iscrizione d'ufficio sarà redatto un verbale, in cui sono indicati i motivi ben circostanziati, i quali indussero l'Ufficio ad insrriverla fra le meritrici. Vi sarà pure fatta espressa menzione che furono notificate alla donna le prescrizioni di questo Hegolamento che la concernono. Art. 22 - Nel registro d'iscrizione sarà indicato il nome, il cognome, l'età, la patria della donna, se nubile, maritata, o vedova, i connotati, il nome e cognome ùei genitori, la prov.:mienza; la prefessione, e l'abitazione. Tale registro dovrà essere tenuto colla massima diligenza e sarà conforme al modulo n° 1. Art. 23 - All'epoca dell'iscrizione deve la donna subire tosto la visita sanitaria.

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